LE ALTRE NOVITA’ FISCALI

11/09/2020

1. RIVALUTAZIONE GENERALE BENI D’IMPRESA E PARTECIPAZIONI

L’art. 110 ha proposto una nuova rivalutazione dei beni d’impresa (esclusi i beni immobili merce) e delle partecipazioni per le società di capitali ed enti commerciali che non adottano i principi contabili internazionali.

 

Caratteristiche:

  • La rivalutazione va effettuata nel bilancio 2020 e riguarda i beni risultanti in bilancio al 31.12.2019. Si precisa che la rivalutazione può essere effettuata distintamente per ciascun bene e non più per tutti i beni appartenenti alla stessa categoria.
  • Il maggior valore dei beni è riconosciuto ai fini fiscali a partire dall’esercizio successivo a quello di rivalutazione tramite il versamento di un’imposta sostitutiva pari al 3% fissa.
  • La riserva di rivalutazione può essere affrancata, anche parzialmente, mediante il pagamenti di un’imposta sostitutiva IRES/IRAP del 10%.
  • Le imposte sostitutive, sia di rivalutazione che di affrancamento della riserva, vanno versate in un massimo di 3 rate di pari importo entro il termine previsto per il saldo delle imposte sui redditi relative agli anni 2019, 2020 e 2021.

 

2.PROROGA MORATORIA FINANZIAMENTI ALLE PMI

 

L’art. 65 proroga al 31.01.2021 il precedente termine fissato al 30 settembre 2020 dall’art. 56 co. 2 lett. a), b) e c) del D.L. 18/2020 e relativo alla moratoria dei finanziamenti alle PMI.

Pertanto:

  1. Per le aperture di credito a revoca e per i prestiti concordati a fronte di anticipi su crediti, gli importi accordati non possono essere revocati fino al 31 gennaio 2021;
  2. Per i prestiti non rateali i contratti sono prorogati fino al 31 gennaio 2021 alle stesse condizioni;
  3. Per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing è sospeso sino al 31.01.2021.

 

Per le imprese che alla data del 15 agosto 2020 risultano:

  • Già ammesse alla sospensione del pagamento, la proroga della moratoria opera automaticamente senza formalità, salvo rinuncia espressa da parte dell’impresa beneficiaria da far pervenire entro il 30.09.2020.
  • Non ammesse alla misura di sostegno, possono essere ammesse alle stesse entro il 31.12.2020 secondo le modalità previste in precedenza.

 

Il comma 3 dello stesso art. 65 dispone che per le imprese che hanno avuto accesso alle misure di sostegno, il termine di 18 mesi per l’avvio delle procedure esecutive decorre dal 31.01.2021.

Prevista anche la sospensione temporanea delle segnalazioni a sofferenza alla Centrale rischi e ai sistemi di informazione creditizie per le imprese che usufruiscono dei sostegni finanziari in esame è prorogata al 31.01.2021.

3. CREDITO D’IMPOSTA PUBBLICITA’ NEL SETTORE SPORTIVO

 

L‘art. 81 ha introdotto per il 2020 un credito d’imposta a favore delle imprese/lavoratori autonomi/enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, nei confronti di:

– leghe che organizzano campionati nazionali a squadre nell’ambito delle discipline olimpiche o società sportive professionistiche;

– società / associazioni sportive dilettantistiche iscritte al CONI OPERANTI IN DISCIPLINE AMMESSE AI Giochi Olimpici che svolgono attività sportiva giovanile.

 

Caratteristiche dell’agevolazione

 

  • La misura del credito d’imposta è pari al 50% degli investimenti effettuati dal 01.07.2020 al 31.12.2020.
  • Sono escluse le sponsorizzazioni nei confronti dei soggetti che applicano il regime forfetario di cui alla legge 398/91.
  • L’investimento deve essere di importo complessivo non inferiore a 10.000,00 euro.
  • Rivolto a soggetti con ricavi 2019 di cui all’art. 85 co.1 lett. a) e b) almeno pari a euro 200.000,00 e fino ad un massimo di 15 milioni di euro.
  • Il pagamento deve essere effettuato con versamenti bancari/postali o altri sistemi di pagamenti tracciati.
  • Il limite massimo di spesa è pari ad euro 90 milioni. In caso di risorse disponibili insufficienti rispetto alle richieste, lo stesso viene ripartito tra i beneficiari in misura proporzionale a quanto potenzialmente spettante con un limite individuale per soggetto pari al 5%.
  • Il credito d’imposta è utilizzabile solo in compensazione tramite F24 previa istanza al Dipartimento dello Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
  • Le diposizioni attuative sono demandate ad uno specifico DPCM.

4. BONUS CANONE DI LOCAZIONE

L’art. 77 ha esteso il Bonus canone di locazione pari al 60% dell’importo del canone medesimo, anche al canone relativo al mese di giugno. Invariati i presupposti.

 

5. FONDO PER LA FILIERA DELLA RISTORAZIONE

L’art. 58 ha previsto l’erogazione di contributi a fondo perduto alle imprese con attività prevalente individuata dai codici Ateco 56.10.11 (ristorazione con somministrazione), 56.29.10 (mense) e 56.29.20 (catering continuativo su base contrattuale).

Il contributo spetta a condizione che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi medi dei mesi da marzo a giugno sia inferiore ai ¾ dello stesso periodo dell’anno 2019.

Un apposito decreto fisserà le procedure per la richiesta del contributo.

 

6. CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER LE ATTIVITA’ DEI CENTRI STORICI

L’art. 59 ha previsto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti esercenti attività d’impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nelle zone A o equipollenti dei comuni capoluogo di provincia o di città metropolitana che, secondo le ultime rilevazioni Istat, presentavano una forte presenza di turisti residenti in paesi esteri.

Anche il questo caso deve essere comprovata la riduzione del fatturato e dei corrispettivi del solo mese di giungo 2020 inferiore ai 2/3 rispetto al mese di giungo 2019.

 

 

7. ABOLIZIONE SECONDA RATA IMU PER PARTICOLARI SETTORI

 

L’art. 78 ha previsto abolizione della seconda rata Imu per:

  • Gli immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché per gli immobili degli stabilimenti termali.
  • Gli immobili della categoria D/2 e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast e residence e dei campeggi a condizione che i proprietari siano anche i gestori delle attività esercitate.
  • Gli Immobili categoria catastale D/2 in uso a imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive in ambito di eventi fieristici o manifestazioni.
  • Immobili categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti a condizione che i proprietari siano anche i gestori delle attività esercitate.
  • Gli immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night-club e simili a condizione che i proprietari siano anche i gestori delle attività esercitate.

 

 

8. CREDITO D’IMPOSTA PER LA RIQUALIFICAZIONE E MIGLIORAMENTO STRUTTURE RICETTIVE

 

L’art. 79 reintroduce il credito d’imposta per la riqualificazione e il miglioramento delle strutture ricettive turistico-alberghiere, riconoscendolo nella misura del 65%, per i due periodi d’imposta successivi a quello in corso alla data del 31 dicembre 2019.