REVERSE CHARGE 2016 PER TELEFONI CELLULARI, TABLET E LAPTOP: CHIARIMENTI

14/06/2016

L’argomento è stato già affrontato nelle precedenti Circolari (marzo e maggio 2016), ora la Circolare n. 21/E dell’Agenzia delle Entrate del 25 maggio 2016, ha portato ad alcuni chiarimenti.

Confermato il fatto che il reverse charge non si applica mai nella fase finale della distribuzione indipendentemente dal fatto che il cliente finale sia o meno dotato di partita Iva.

Poiché le norme interessate sono di vario tipo si ritiene utile riportare un prospetto riepilogativo che faccia chiarezza sui casi di applicazione del reverse charge.

Prodotto venduto

Fase distributiva

Decorrenza della norma

Telefoni cellulari

Fase che precede la rivendita al dettaglio

Fino al 31.12.2018

Componenti ed accessori dei telefoni cellulari

Fase che precede la rivendita al dettaglio

Fino al 02/03/2016

Personal computer

Irrilevante

Fino al 02/03/2016

Laptop (PC portatili)

Irrilevante

Dal 02/05/2016 al 31/12/2018

Componenti dei PC (dispositivi a circuito integrato)

Prima dell’installazione in prodotti destinati al consumatore finale

Fino al 31/12/2018

Tablet e console da gioco

Irrilevante

Dal 02/05/2016 al 31/12/2018

Nessuna sanzione per le violazioni del reverse charge 2016 commesse prima dei chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate con questa Circolare n. 21/E, ossia per le violazioni commesse dal 02 al 25 maggio 2016.