14/06/2016
L’argomento è stato già affrontato nelle precedenti Circolari (marzo e maggio 2016), ora la Circolare n. 21/E dell’Agenzia delle Entrate del 25 maggio 2016, ha portato ad alcuni chiarimenti.
Confermato il fatto che il reverse charge non si applica mai nella fase finale della distribuzione indipendentemente dal fatto che il cliente finale sia o meno dotato di partita Iva.
Poiché le norme interessate sono di vario tipo si ritiene utile riportare un prospetto riepilogativo che faccia chiarezza sui casi di applicazione del reverse charge.
Prodotto venduto |
Fase distributiva |
Decorrenza della norma |
Telefoni cellulari |
Fase che precede la rivendita al dettaglio |
Fino al 31.12.2018 |
Componenti ed accessori dei telefoni cellulari |
Fase che precede la rivendita al dettaglio |
Fino al 02/03/2016 |
Personal computer |
Irrilevante |
Fino al 02/03/2016 |
Laptop (PC portatili) |
Irrilevante |
Dal 02/05/2016 al 31/12/2018 |
Componenti dei PC (dispositivi a circuito integrato) |
Prima dell’installazione in prodotti destinati al consumatore finale |
Fino al 31/12/2018 |
Tablet e console da gioco |
Irrilevante |
Dal 02/05/2016 al 31/12/2018 |
Nessuna sanzione per le violazioni del reverse charge 2016 commesse prima dei chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate con questa Circolare n. 21/E, ossia per le violazioni commesse dal 02 al 25 maggio 2016.