Detrazione IVA a rischio in presenza di fatture generiche

13/12/2017

Uno degli elementi del contenuto della fattura previsti dall’art. 21 co. 2 del DPR 633/72, è rappresentato dalla natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi formanti oggetto dell’operazione.

Più volte in passato la Corte di Giustizia UE ha sottolineato l’importanza, ai fini della detrazione dell’Iva, dell’indicazione NON generica in fattura della prestazione effettuata. Recentemente la stessa Corte di Cassazione con ordinanza 23384 del 06/10/2017, richiamando il contenuto delle sentenze della Corte di Giustizia UE, ha ribadito l’obbligatorietà dell’indicazione in fattura di:

  • entità e natura dei servizi forniti;
  • data in cui è effettuata o ultimata la prestazione di sevizi;

al fine di consentire all’Ufficio di controllare l’assolvimento dell’imposta dovuta e la sussistenza del diritto alla detrazione.