13/07/2020
I contribuenti titolari di partita IVA che hanno versato, entro il 20.3.2020, la prima rata del saldo IVA derivante dalla dichiarazione per l’anno 2019 (modello IVA 2020), devono versare la quinta rata, con applicazione dei previsti interessi.
Se il versamento della prima rata del saldo IVA 2019 è avvenuto entro il 30.6.2020, deve essere versata la seconda rata, con applicazione delle previste maggiorazioni e interessi.
I soggetti titolari di partita IVA che hanno versato, entro il 30.6.2020, la prima rata di imposte e contributi derivanti dai modelli REDDITI 2020 e IRAP 2020, devono versare la seconda rata degli importi dovuti a saldo o in acconto, con applicazione dei previsti interessi.
I contribuenti titolari di partita IVA in regime mensile devono:
I soggetti che affidano la tenuta della contabilità a terzi e ne hanno dato comunicazione all’ufficio delle Entrate, nel liquidare e versare l’IVA possono far riferimento all’IVA divenuta esigibile nel secondo mese precedente.
È possibile il versamento trimestrale, senza applicazione degli interessi, dell’IVA relativa ad operazioni derivanti da contratti di subfornitura, qualora per il pagamento del prezzo sia stato pattuito un termine successivo alla consegna del bene o alla comunicazione dell’avvenuta esecuzione della prestazione di servizi.
I sostituti d’imposta devono versare:
Il condominio che corrisponde corrispettivi per appalti di opere o servizi può non effettuare il versamento delle ritenute di cui all’art. 25-ter del DPR 600/73, entro il termine in esame, se l’ammontare cumulativo delle ritenute operate non è di almeno 500,00 euro.
I sostituti d’imposta devono versare le ritenute alla fonte:
I soggetti passivi IMU possono regolarizzare gli omessi, insufficienti o tardivi versamenti relativi all’acconto dovuto per il 2020, la cui scadenza era il 16.6.2020, con applicazione della sanzione ridotta dell’1,5%, oltre agli interessi legali.
Le persone fisiche che presentano il modello REDDITI PF 2020 e che svolgono attività con indici di affidabilità fiscale (ISA) devono effettuare il versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%:
Tali versamenti possono essere rateizzati.
Le persone fisiche, iscritte alla Gestione artigiani o commercianti dell’INPS, oppure alla Gestione separata INPS ex L. 335/95 in qualità di lavoratori autonomi, che svolgono attività con indici di affidabilità fiscale (ISA), devono effettuare il versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%, del:
La scadenza in esame riguarda anche i soci di srl:
Tali versamenti possono essere rateizzati.
Le società di persone e i soggetti equiparati, che svolgono attività con indici di affidabilità fiscale (ISA), devono effettuare il versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%, delle imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi (es. imposte sostitutive e addizionali).
Tali versamenti possono essere rateizzati.
I soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2020, oppure che non devono approvare il bilancio o il rendiconto, che svolgono attività con indici di affidabilità fiscale (ISA), devono effettuare il versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%, delle imposte dovute a saldo per il 2019 o in acconto per il 2020 (es. IRES, relative addizionali e imposte sostitutive).
Tali versamenti possono essere rateizzati.
Le persone fisiche (se soggetti passivi), le società di persone e i soggetti equiparati, i soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2020, oppure che non devono approvare il bilancio o il rendiconto, che svolgono attività con indici di affidabilità fiscale (ISA), devono effettuare il versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%:
Tali versamenti possono essere rateizzati.
Ai sensi dell’art. 24 del DL 19.5.2020 n. 34 (c.d. DL “Rilancio”), sono esclusi dal versamento del saldo 2019 e del primo acconto 2020 i contribuenti con ricavi o compensi del 2019 non superiori a 250 milioni di euro, diversi da intermediari finanziari e imprese di assicurazione.
I soggetti con partita IVA, che svolgono attività con indici di affidabilità fiscale (ISA), devono effettuare il versamento del saldo IVA relativo al 2019, risultante dal modello IVA 2020:
Tale versamento può essere rateizzato.
Le persone fisiche con partita IVA, le società di persone e i soggetti equiparati, i soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2020, oppure che non devono approvare il bilancio o il rendiconto, ai quali sono applicabili gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), devono effettuare il versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%, dell’IVA dovuta sui maggiori ricavi o compensi dichiarati per migliorare il proprio profilo di affidabilità.
Tale versamento può essere rateizzato.
Le imprese individuali, le società di persone, i soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2020, oppure che non devono approvare il bilancio o il rendiconto, che svolgono attività con indici di affidabilità fiscale (ISA), devono effettuare il pagamento, senza la maggiorazione dello 0,4%, del diritto annuale alle Camere di Commercio per la sede principale e le unità locali.
I soggetti passivi IVA, residenti o stabiliti in Italia, devono versare l’imposta di bollo dovuta per le fatture elettroniche emesse nel trimestre aprile-giugno 2020.
L’ammontare dell’imposta dovuta è reso noto dall’Agenzia delle Entrate all’interno del proprio sito, nel-l’area riservata al soggetto passivo IVA.
Qualora l’importo dovuto dei trimestri gennaio-marzo e aprile-giugno 2020 sia complessivamente inferiore a 250,00 euro, il versamento può avvenire entro il 20.10.2020.
I soggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie presentano in via telematica all’Agenzia delle Entrate i modelli INTRASTAT:
I soggetti che, nel mese di giugno 2020, hanno superato la soglia per la presentazione trimestrale dei modelli INTRASTAT presentano:
I soggetti con partita IVA, che non rientrano nella proroga disposta con il DPCM 27.6.2020, devono effettuare il versamento del saldo IVA relativo al 2019, risultante dal modello IVA 2020:
Tale versamento può essere rateizzato.
Le persone fisiche che presentano il modello REDDITI PF 2020 e che svolgono attività senza indici di affidabilità fiscale (ISA) devono effettuare il versamento, con la maggiorazione dello 0,4%:
Tali versamenti possono essere rateizzati.
Le persone fisiche, iscritte alla Gestione artigiani o commercianti dell’INPS, oppure alla Gestione separata INPS ex L. 335/95 in qualità di lavoratori autonomi, che svolgono attività senza indici di affidabilità fiscale (ISA), devono effettuare il versamento, con la maggiorazione dello 0,4%, del:
Tali versamenti possono essere rateizzati.
Le società di persone e i soggetti equiparati, che svolgono attività senza indici di affidabilità fiscale (ISA), devono effettuare il versamento, con la maggiorazione dello 0,4%, delle imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi (es. imposte sostitutive e addizionali).
Tali versamenti possono essere rateizzati.
I soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2020, oppure che non devono approvare il bilancio o il rendiconto, che svolgono attività senza indici di affidabilità fiscale (ISA), devono effettuare il versamento, con la maggiorazione dello 0,4%, delle imposte dovute a saldo per il 2019 o in acconto per il 2020 (es. IRES, relative addizionali e imposte sostitutive).
Tali versamenti possono essere rateizzati.
Le persone fisiche (se soggetti passivi), le società di persone e i soggetti equiparati, i soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2020, oppure che non devono approvare il bilancio o il rendiconto, che svolgono attività senza indici di affidabilità fiscale (ISA), devono effettuare il versamento, con la maggiorazione dello 0,4%:
Tali versamenti possono essere rateizzati.
Ai sensi dell’art. 24 del DL 19.5.2020 n. 34 (c.d. “DL Rilancio”), sono esclusi dal versamento del saldo 2019 e del primo acconto 2020 i contribuenti con ricavi o compensi del 2019 non superiori a 250 milioni di euro, diversi da intermediari finanziari e imprese di assicurazione.
Le imprese individuali, le società di persone, i soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2020, oppure che non devono approvare il bilancio o il rendiconto, che svolgono attività senza indici di affidabilità fiscale (ISA), devono effettuare il pagamento, con la maggiorazione dello 0,4%, del diritto annuale alle Camere di Commercio per la sede principale e le unità locali.
Le parti contraenti devono provvedere:
Per la registrazione è obbligatorio utilizzare il “modello RLI” approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 19.3.2019 n. 64442.
Per il versamento dei relativi tributi è obbligatorio utilizzare il modello “F24 versamenti con elementi identificativi” (F24 ELIDE), indicando gli appositi codici tributo istituiti dall’Agenzia delle Entrate.
I soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto a giugno 2020, in base a disposizioni di legge, ovvero a luglio 2020 in seconda convocazione, devono effettuare il versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%, delle imposte dovute a saldo per il 2019 o in acconto per il 2020 (es. IRES, relative addizionali e imposte sostitutive).
Tali versamenti possono essere rateizzati.
I soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto a giugno 2020, in base a disposizioni di legge, ovvero a luglio 2020 in seconda convocazione, devono effettuare il versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%:
Tali versamenti possono essere rateizzati.
Ai sensi dell’art. 24 del DL 19.5.2020 n. 34 (c.d. “DL Rilancio”), sono esclusi dal versamento del saldo 2019 e del primo acconto 2020 i contribuenti con ricavi o compensi del 2019 non superiori a 250 milioni di euro, diversi da intermediari finanziari e imprese di assicurazione.
I soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto a giugno 2020, in base a disposizioni di legge, ovvero a luglio 2020 in seconda convocazione, ai quali sono applicabili gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), devono effettuare il versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%, dell’IVA dovuta sui maggiori ricavi dichiarati per migliorare il proprio profilo di affidabilità.
Tale versamento può essere rateizzato.
I soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto a giugno 2020, in base a disposizioni di legge, ovvero a luglio 2020 in seconda convocazione, devono effettuare il versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%, del diritto annuale alle Camere di Commercio per la sede principale e le unità locali.
I soggetti non titolari di partita IVA, che hanno versato la prima rata entro il 30.6.2020, devono versare la seconda rata degli importi dovuti a saldo o in acconto, con applicazione dei previsti interessi.
I soggetti IVA con diritto al rimborso infrannuale devono presentare all’Agenzia delle Entrate il modello TR:
Il credito IVA trimestrale può essere:
Per la compensazione dei crediti IVA trimestrali per un importo superiore a 5.000,00 euro annui è obbligatorio apporre sul modello TR il visto di conformità o la sottoscrizione dell’organo di revisione legale.
La presentazione del modello deve avvenire:
I soggetti passivi IVA, residenti o stabiliti in Italia, devono trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi:
La comunicazione non riguarda le operazioni per le quali: