CIRCOLARE DI NOVEMBRE: ALTRE INFORMAZIONI DI PARTICOLARE INTERESSE

12/11/2020

PROROGA VERSAMENTO SECONDO O UNICO ACCONTO IMPOSTE SOGGETTI ISA (rif.to Decreto Legge 104/2020: Decreto Agosto)

Come già indicato nella circolare di Settembre, l’art. 98 del DL 104/2020, in presenza di certe condizioni, ha prorogato al 30.4.2021 il termine di versamento della seconda o unica rata dell’acconto delle imposte sui redditi e dell’IRAP, dovuto per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2019 (si tratta del 2020, per i soggetti “solari”, in relazione ai quali il versamento in esame scadrebbe il 30.11.2020).

Soggetti beneficiari

Destinatari del differimento sono i soggetti che rispettano entrambe le seguenti condizioni:

  • esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA);
  • dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell’Economia e delle Finanze (pari a 5.164.569,00 euro).

Necessità del calo del fatturato

La proroga in esame si applica soltanto a condizione che, nel primo semestre dell’anno 2020, l’ammontare del fatturato o dei corrispettivi sia diminuito di almeno il 33% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE RICARICABILE: DETRAIBILE L’IVA INDICATA IN FATTURA

L’Agenzia delle Entrate, con un’interpretazione resa sulla base di chiarimenti chiesti al Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha affermato, nella risoluzione 22.10.2020 n. 69, che l’IVA esposta nelle fatture emesse dai gestori telefonici per la cessione a soggetti passivi utilizzatori, di mezzi tecnici (es. SIM) per la fruizione di servizi di telefonia mobile ricaricabile può essere detratta secondo le disposizioni di cui all’art. 19 del DPR 633/72.

REGIME MONOFASE

La fornitura di schede SIM “ricaricabili” è soggetta al regime IVA “monofase” (art. 74
co. 1 lett. d) del DPR 633/72), il quale prevede che l’imposta, in deroga alle disposizioni ordinarie, venga assolta dall’operatore che si trova “a monte” della catena di produzione e distribuzione dei beni e servizi, sulla base del corrispettivo dovuto dall’utente. Le successive operazioni sono da considerarsi al di fuori del campo di applicazione dell’IVA (si veda la circ. Agenzia delle Entrate 25.3.2008 n. 25).

La norma prevede altresì che per le vendite di mezzi tecnici per la fruizione di servizi di telefonia nei confronti di esercenti imprese arti o professioni (anche successive alla prima cessione), i cedenti rilascino un documento in cui devono essere indicate anche la denominazione e la partita IVA del soggetto passivo che ha assolto l’imposta. Detta imposta non deve essere indicata separatamente dal corrispettivo nei documenti rilasciati dal gestore telefonico, salvo che la cessione sia effettuata direttamente dal titolare della concessione verso un soggetto passivo “utilizzatore”. In questo caso, infatti, l’art. 4 del DM 366/2000 dispone che la fattura debba essere emessa dal suddetto titolare della concessione, autorizzazione o licenza individuale entro 90 giorni dalla ricezione della richiesta.

DIRITTO ALLA DETRAZIONE DELL’IVA ESPOSTA IN FATTURA

L’Agenzia delle Entrate precisa che la disposizione dell’art. 4 del DM 366/2000 tiene conto del fatto che la deroga ai criteri generali (rivalsa e detrazione), adottata al fine di semplificare la riscossione dell’imposta e di evitare frodi ed evasioni fiscali, deve essere interpretata restrittivamente. Per questo motivo l’esposizione dell’IVA in fattura è prevista laddove la fatturazione avvenga nei confronti di un soggetto passivo “utilizzatore finale”, senza che siano “attivati i vari passaggi della catena distributiva”, che costituiscono il presupposto per operare la deroga. In questo caso, quindi, si ritiene possa operare il meccanismo di rivalsa e detrazione dell’imposta.

ULTERIORE PROROGA DELLA SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI RIFERTI A CARTELLE DI PAGAMENTO / AVVISI

Il tema relativo ai termini di pagamento delle somme riferite a cartelle di pagamento e avvisi bonari già notificati, è stato oggetto di continue attenzioni.

Nella circolare di settembre 2020 per effetto di una specifica proroga introdotta dal Decreto Agosto, era stata indicata la nuova scadenza fissata al 30 novembre 2020 del versamento delle somme in scadenza dal 08 marzo 2020 al 15 ottobre 2020 e derivanti da:

  • Cartelle di pagamento emesse dall’Agenzia delle riscossione;
  • Avvisi di accertamento e avvisi di addebito INPS esecutivi;
  • Atti di accertamento esecutivi emessa dall’Agenzia delle Dogane ai fini della riscossione delle risorse proprie dell’UE e dell’Iva all’importazione;
  • Atti di ingiunzione fiscale emessi dagli Enti territoriali;
  • Atti esecutivi emessi dagli Enti locali ai sensi dell’art. 1, comma 792 Legge di Stabilità 2020.

Il Decreto Legge 129/2020 recante “Disposizioni urgenti in materia di riscossione esattoriale” proroga al 31 dicembre 2020 i termini di sospensione del versamento delle somme derivanti dagli atti sopra indicati. Da ciò deriva che i versamenti dovranno essere effettuati entro il 31.01.2021 in un’unica soluzione. Risulta possibile chiedere la rateizzazione all’Agenzia delle Entrate  – Riscossione entro il 31 gennaio 2021.

DEFINITE LE CAUSE DI RIFIUTO DELLE FATTURE PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Con il DM 24.8.2020 n. 132, pubblicato sulla G.U. il 22.10.2020, sono state definite le ipotesi in cui una Pubblica Amministrazione può rifiutare le fatture elettroniche ricevute dai relativi fornitori.

Ipotesi di rifiuto delle fatture

Il decreto stabilisce che una P.A. può rifiutare una fattura soltanto al ricorrere di una delle seguenti 5 ipotesi:

  1. fattura elettronica riferita ad una operazione che non è stata posta in essere in favore del soggetto destinatario della trasmissione;
  2. omessa o errata indicazione del Codice identificativo di Gara (CIG) o del Codice unico di Progetto (CUP), da riportare in fattura ai sensi dell’art. 25 co. 2 del DL 66/2014, fatti salvi i casi di esclusione previsti dalla lettera a) del medesimo co. 2;
  3. omessa o errata indicazione del codice di repertorio di cui al decreto del Ministro della Salute 21.12.2009, da riportare in fattura ai sensi dell’art. 9-ter co. 6 del DL 78/2015;
  4. omessa o errata indicazione del codice di Autorizzazione all’immissione in commercio (AIC) e del corrispondente quantitativo da riportare in fattura ai sensi del DM 20.12.2017, nonché secondo le modalità indicate nella circ. Ministero dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero della Salute, 1.2.2018 n. 2;
  5. omessa o errata indicazione del numero e data della determinazione dirigenziale d’impegno di spesa per le fatture emesse nei confronti delle Regioni e degli enti locali.

È espressamente esclusa la possibilità di rifiutare la fattura nei casi in cui gli elementi informativi possano essere corretti mediante le note di variazione di cui all’art. 26 del DPR 633/72.

modalità di comunicazione del rifiuto

La Pubblica Amministrazione destinataria deve comunicare l’eventuale rifiuto della fattura al cedente o prestatore secondo le modalità di cui all’Allegato B, § 4.5 del DM 55/2013 e di cui alle relative specifiche tecniche, ossia mediante apposita notifica da inviare entro 15 giorni dalla data riportata nella ricevuta di consegna o dalla data di trasmissione della notifica di mancata consegna.

Inoltre, nella notifica dovrà essere indicata la specifica causa del rifiuto sulla base di una delle 5 ipotesi sopra richiamate.

finalità delle nuove disposizioni

Le nuove disposizioni, che modificano il regolamento di cui al DM 55/2013, hanno l’obiettivo di:

  1. evitare rigetti impropri delle fatture da parte delle P.A., velocizzando i tempi di pagamento ai fornitori;
  2. armonizzare le regole tecniche della fatturazione elettronica B2G con quelle della fatturazione elettronica B2B e B2C.

Entrata in vigore

Le regole relative al rifiuto delle fatture elettroniche da parte delle P.A. saranno efficaci a partire dal 6.11.2020.

 

IN BREVE

BONUS SANIFICAZIONE/ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE: CHIARIMENTO AGENZIA ENTRATE

Con riferimento al bonus sanificazione, agevolazione già trattata nelle precedenti circolari, l’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 510 del 02 novembre 2020, ha chiarito che non rientrano tra le spese oggetto dell’agevolazione quelle sostenute per i test sierologici effettuati al personale dipendente in quanto non sono spese riferibili né all’attività di sanificazione, né all’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri disposizioni atti a garantire la salute dei lavoratori e utenti come richiesto dalla norma ossia dall’art. 125 co. 1 del D.L 34/2020 (Decreto Rilancio).

 

SPLIT PAYMENT – ELENCHI DEI SOGGETTI DESTINATARI ANNI 2020 E 2021

Nell’apposita sezione del sito Internet del Dipartimento delle Finanze sono stati pubblicati gli elenchi che individuano le società, le fondazioni e gli enti nei cui confronti si applica il meccanismo dello split payment (art. 17-ter del DPR 633/72) per l’anno 2021. Sono stati anche aggiornati gli elenchi validi per il 2020.

elenchi validi per l’anno 2021

Sono stati pubblicati i seguenti elenchi aggiornati al 20.10.2020 e validi per l’anno 2021:

  1. società controllate di fatto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri (art. 2359 co. 1 n. 2 c.c.);
  2. enti o società controllate dalle Amministrazioni centrali;
  3. enti o società controllate dalle Amministrazioni locali;
  1. enti o società controllate dagli Enti nazionali di previdenza e assistenza;
  2. enti, fondazioni o società partecipate per una percentuale complessiva del capitale non inferiore al 70%, dalle Amministrazioni pubbliche;
  3. società quotate inserite nell’indice FTSE MIB della Borsa italiana.

Aggiornamento degli elenchi validi per l’anno 2020

Sono stati aggiornati al 14.10.2020 i seguenti elenchi validi per l’anno 2020:

  1. società controllate di fatto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri (art. 2359 co. 1 n. 2 c.c.);
  2. enti o società controllate dalle Amministrazioni centrali;
  3. enti o società controllate dalle Amministrazioni locali;
  4. enti, fondazioni o società partecipate per una percentuale complessiva del capitale non inferiore al 70%, dalle Amministrazioni pubbliche.