ALTRE INFORMAZIONI UTILI

6/08/2021

Con la Circ. 23.7.2021 n. 9, l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in merito al credito d’imposta per i beni strumentali nuovi di cui all’art. 1 co. 1053 ss. della L. 178/2020 (legge di bilancio 2021).

Possono essere utilizzati in compensazione in un’unica quota annuale:

• il credito d’imposta per investimenti in beni strumentali materiali “ordinari” effettuati dal 16.11.2020 al 31.12.2021, indipendentemente dall’ammontare dei ricavi o compensi;

• il credito d’imposta per investimenti in beni strumentali immateriali “ordinari” effettuati nel medesimo arco temporale dai soggetti con ricavi/compensi inferiori a 5 milioni di euro (limite da verificare in relazione al periodo d’imposta precedente a quello di entrata in funzione del bene).

Sono invece utilizzati in tre quote annuali:

• il credito d’imposta per gli investimenti effettuati nel secondo anno di applicazione dell’agevolazione (anno 2022);

• il credito d’imposta per gli investimenti in beni materiali e immateriali “4.0” (art. 1 co. 1056, 1057 e 1058 della L. 178/2020).

L’utilizzo del credito d’imposta in un’unica quota rappresenta una facoltà che, se non esercitata, porta all’utilizzo nei modi ordinari (tre quote annuali di pari importo).

L’Agenzia delle Entrate ha inoltre chiarito che il credito non utilizzato (in tutto o in parte) potrà essere riportato in avanti nelle dichiarazioni dei periodi d’imposta successivi.

 

Con il DM 21.6.2021, pubblicato sulla G.U. 15.7.2021 n. 168, sono state emanate le disposizioni attuative dell’art. 12 del DL 30.4.2019 n. 34 (conv. L. 28.6.2019 n. 58), relative alla fatturazione in formato elettronico delle operazioni da e verso la Repubblica di San Marino.

Il DM 21.6.2021 entrerà in vigore l’1.10.2021 e sostituirà il DM 24.12.93.

È previsto un periodo transitorio, che avrà inizio l’1.10.2021 e terminerà il 30.6.2022, nel quale potranno essere emesse, in alternativa al formato cartaceo, fatture elettroniche mediante il Sistema di Interscambio. Dall’1.7.2022, salvi gli esoneri “previsti da specifiche disposizioni di legge” (art. 12 del DL 34/2019 e art. 2 co. 2 del DM 21.6.2021), non potranno più essere emessi documenti in formato analogico.

AMBITO DI APPLICAZIONE

Le nuove disposizioni si applicano alle cessioni effettuate da soggetti residenti, stabiliti o identificati in Italia mediante trasporto o consegna dei beni nel territorio di San Marino e ai servizi connessi, nei confronti di operatori sanmarinesi ivi identificati (operazioni non imponibili ai sensi degli artt. 8 e 9 del DPR 633/72).

CESSIONI VERSO SAN MARINO

Le cessioni di beni spediti o trasportati nella Repubblica di San Marino effettuate da soggetti passivi residenti, stabiliti o identificati in Italia nei confronti di operatori economici sanmarinesi ivi identificati (e i servizi connessi), dovranno essere trasmesse dal Sistema di Interscambio all’ufficio tributario di San Marino, il quale verificherà il regolare assolvimento dell’imposta sull’importazione, convaliderà la regolarità della fattura e comunicherà l’esito del controllo all’Agenzia delle Entrate mediante apposito canale telematico. Qualora, nei 4 mesisuccessivi all’emissione della fattura, l’ufficio tributario sanmarinese non ne abbia convalidato la regolarità, il soggetto passivo italiano, nei successivi 30 giorni, sarà tenuto a emettere una nota di variazione in aumento, senza dover corrispondere sanzioni o interessi. Le operazioni in oggetto beneficiano, infatti, della non imponibilità solo nel caso in cui l’ufficio sanmarinese abbia convalidato la regolarità del documento.

CESSIONE DI BENI DA SAN MARINO VERSO L’ITALIA

Le fatture elettroniche relative alle cessioni di beni effettuate da operatori sanmarinesi mediante trasporto o spedizione nel territorio dello Stato italiano saranno trasmesse dall’ufficio tributario di San Marino al Sistema di Interscambio, che le recapiterà al cessionario nazionale.

Se nella fattura elettronica emessa dall’operatore sanmarinese è indicato l’ammontare dell’IVA dovuta dal cessionario, la stessa imposta sarà versata dal cedente all’ufficio tributario di San Marino che, a sua volta, entro 15 giorni la trasferirà all’Agenzia delle Entrate, trasmettendo l’elenco riepilogativo delle fatture corrispondenti a tali versamenti.

L’Amministrazione finanziaria italiana verificherà, nei successivi 15 giorni, la corrispondenza fra i versamenti ricevuti e i dati delle fatture contenuti negli elenchi, chiedendo all’ufficio sanmarinese l’eventuale integrazione degli stessi o restituendo a quest’ultimo le somme eccedenti.

L’esito positivo del controllo da parte dell’Agenzia delle Entrate viene comunicato al cessionario, che, da tale momento, potrà esercitare il diritto alla detrazione dell’imposta ai sensi dell’art. 19 del DPR 633/72.

Se la fattura elettronica non reca, invece, l’ammontare dell’IVA, spetterà al cessionario italiano assolvere l’imposta, integrando il documento ricevuto dal Sistema di Interscambio ai sensi dell’art. 17 co. 2 del DPR 633/72.

PRESTAZIONI DI SERVIZI

La fattura emessa ai sensi dell’art. 21 co. 6-bis lett. b) del DPR 633/72 relativamente a prestazioni di servizi rese nei confronti di operatori economici che abbiano comunicato il numero identificativo attribuito dalla Repubblica di San Marino potrà essere emessa in formato elettronico mediante il Sistema di Interscambio.

REGOLE TECNICHE ATTUATIVE

Le regole tecniche necessarie per l’attuazione del DM 21.6.2021 saranno emanate con uno specifico provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.

ALTRE DISPOSIZIONI CONTENUTE NEL DECRETO

Il DM 21.6.2021 dispone, fra l’altro, che:

• le cessioni di beni nei confronti di consumatori finali sanmarinesi (che non operano, quindi, nell’esercizio di imprese, arti o professioni), sono assoggettate a IVA;

• le cessioni a titolo oneroso di mezzi di trasporto nuovi sono soggette a IVA nel Paese di destinazione;

• le vendite di beni (diversi dai mezzi di trasporto nuovi), spediti o trasportati dal fornitore o per suo conto, a partire da uno Stato diverso da quello di arrivo della spedizione o del trasporto, a destinazione di soggetti privati, scontano l’imposta nel Paese di destinazione, qualora il cedente nel corso dell’anno solare precedente abbia posto in essere vendite a distanza nei confronti di soggetti dell’altro Stato per un ammontare complessivo superiore a 28.000,00 euro, sempre che detto limite non sia stato superato nell’anno in corso (al di sotto di tale soglia, il cedente può comunque optare per l’applicazione dell’imposta nel Paese di desti-nazione dei beni).

 

Con il Provv. 15.7.2021 n. 191910, l’Agenzia delle Entrate ha definito i criteri e le modalità di applicazione e fruizione del nuovo credito d’imposta per la sanificazione, l’acquisto dei dispositivi di protezione e dei tamponi previsto dall’art. 32 del DL 73/2021.

Possono beneficiare dell’agevolazione:

• i soggetti esercenti attività d’impresa, arti e professioni;

• gli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti;

• le strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale dotate di codice identificativo regionale ovvero, in mancanza, identificate mediante autocertificazione in merito allo svolgimento dell’attività ricettiva di bed and breakfast.

Il credito d’imposta spetta per le spese sostenute:

• nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021;

• per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, comprese le spese per la somministrazione di tamponi per COVID-19.

La comunicazione relativa all’ammontare delle spese ammissibili sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021 deve essere presentata:

• dal 4.10.2021 al 4.11.2021;

• in via telematica, mediante i canali dell’Agenzia delle Entrate o tramite il servizio web disponibile nell’area riservata del relativo sito Internet;

• direttamente dal beneficiario o tramite un intermediario abilitato;

• utilizzando l’apposito modello approvato.

Il credito d’imposta “teorico” è pari al 30% delle spese comunicate, con un limite mas-simo dell’agevolazione di 60.000,00 euro.

Al fine di garantire il rispetto del limite complessivo di spesa (200 milioni di euro), dopo aver ricevuto le comunicazioni delle spese ammissibili con l’indicazione del credito teorico, l’Agenzia determinerà la quota percentuale dei crediti effettivamente fruibili, in rapporto alle risorse disponibili.

Il credito d’imposta può essere utilizzato:

• in compensazione nel modello F24, ai sensi dell’art. 17 del D. Lgs. 241/97, a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento che definisce l’ammontare massimo del credito fruibile (non si applicano i limiti alle compensazioni pro tempore vigenti di cui all’art. 34 della L. 388/2000 e all’art. 1 co. 53 della L. 244/2007);

• nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento delle spese.

 

Il Provv. Agenzia delle Entrate 20.7.2021 n. 196552 ha definito le anomalie nei dati di-chiarati ai fini degli studi di settore (per il periodo 2017) e degli ISA (per i periodi 2018 e 2019), che saranno oggetto di comunicazione ai contribuenti.

Tra le anomalie più rilevanti, si segnalano:

• le incongruenze gravi e ripetute nella gestione del magazzino;

• l’utilizzo per il triennio 2017-2019 della causa di esclusione “Periodo di non normale svolgimento dell’attività”;

• le incongruenze tra l’ISA presentato e il quadro dei dati contabili compilato;

• l’omessa iscrizione nell’apposito Albo per i contribuenti che hanno dichiarato di operare in forma di cooperativa, anche a mutualità prevalente;

• le incongruenze tra i dati dichiarati e quelli risultanti dalle Certificazioni Uniche (ad esempio, il numero degli incarichi per i professionisti).

Le comunicazioni sono messe a disposizione nel Cassetto fiscale del contribuente, accessibile anche dagli intermediari incaricati muniti di delega. 

Le comunicazioni sono anche trasmesse via Entratel all’intermediario, se il contribuente ha effettuato questa scelta al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi e se tale intermediario ha accettato, nella medesima dichiarazione, di riceverle.

SOFTWARE DI COMPILAZIONE ANOMALIE 2021

A fronte della comunicazione, tramite il software per la compilazione delle anomalie 2021, sarà possibile:

• segnalare imprecisioni ed errori riscontrati nei dati riportati nella comunicazione di anomalia;

• indicare le motivazioni che hanno determinato l’anomalia riscontrata e quanto altro si ritiene rilevante rappresentare all’Amministrazione finanziaria.

Ove siano ravvisati errori od omissioni, resta possibile regolarizzarli presentando una dichiarazione integrativa, comprensiva della comunicazione dei dati rilevanti corretta, beneficiando del ravvedimento operoso per la riduzione delle sanzioni in ragione del tempo trascorso dalla commissione della violazione.

Con la risposta a interpello 20.7.2021 n. 491, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, in presenza di fatture che contengono contemporaneamente importi assoggettati ad Iva e importi esclusi, ai fini dell’importo di bollo si deve considerare l’importo non assoggettato ad Iva: se questo è superiore ad euro 77,47, l’imposta di bollo va applicata.

L’Agenzia ha precisato che, nella particolare ipotesi in cui, per disposizione di legge, le anticipazioni in nome e per conto del cliente, escluse da IVA ex art. 15 del DPR 633/72 riguardino tributi/contributi (es. imposte, tasse, concessioni governative, contributi, diritti camerali, diritti di segreteria, diritti di conservatoria, diritti id cancelleria, marche da bollo e contributi unificati) dovuti dal cliente, può potrà trovare applicazione l’esenzione dall’imposta di bollo prevista dall’art. 5 della Tabella B allegata al DPR 642/72.

Con la Circolare 17.7.2020, n. 87 l’INPS aveva annunciato che dall’1.10.2020, non sarebbero stati rilasciati nuovi PIN INPS come credenziali d’accesso ai servizi online al fine di favorire il passaggio verso strumenti di autenticazione previsti dal Codice dell’Amministrazione Digitale quali:

– Carta Nazionale dei Servizi (CNS);

– Carta d’Identità Elettronica (CIE);

– Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID).

Nella medesima Circolare n. 87 lo stesso Istituto aveva chiarito che le modalità di accesso tramite PIN sarà sostituita da SPID, specificando che:

– l’accesso tramite PIN ai servizi online con profili diversi da quello di cittadino non sarà più consentito dall’1.9.2021;

  i PIN già rilasciati alla data dell’1.10.2020, rimasti in vigore nel periodo transitorio, sono dismessi

entro il 30.9.2021.

Pertanto, gli utenti che operano in qualità di intermediario, azienda, associazione di categoria, Amministrazione pubblica, professionista esercente l’attività di medico / avvocato, ecc., dovranno dotarsi di una credenziale SPID di livello non inferiore a 2 / CIE (con relativo PIN) / CNS entro il 31.8.2021.

L’art. 4 co.4 del D.L. 41/2021 “Decreto Sostegni” ha introdotto l’annullamento automatico dei debiti risultanti da carichi affidati all’agende della riscossione di importo residuo al 23.03.2021, fino ad euro 5.000 a favore di soggetti che presentano una specifica situazione reddituale.

Con il Decreto 183 del 14/07/2021, pubblicato in G.U. il 02.08.2021, il MEF ha individuato le modalità e le date di annullamento dei debiti.

I soggetti interessati sono quelli che nel 2019 hanno conseguito un reddito imponibile ai fini IRPEF/IRES fino a 30.000,00 euro.

La cancellazione riguarda:

  • debiti fino a 5.000 comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni; importo è riferito a ciascun carico e non necessariamente l’importo totale del ruolo;
  • debiti risultanti da singoli carichi affidati all’Agenzia della riscossione nel periodo 01.01.2000 – 31.12.2010.

Tempistica dell’annullamento:

  • entro il 20.08.2021 l’Agente della riscossione trasmette all’Agenzia delle Entrate l’elenco dei soggetti con debiti fino a euro 5.000,00;
  • entro il 30.09.2021 l’Agenzia delle Entrate restituisce l’elenco con la segnalazione dei codici fiscali dei soggetti con reddito 2019 superiore a euro 30.000,00 e quindi esclusi dalla cancellazione automatica;
  • Entro il 31.10.2021 l’Agente delle riscossione provvede alla cancellazione automatica dei debiti.