12/01/2018
Per dare attuazione alla Direttiva comunitaria n. 720/2015 in materia di riduzione dell’utilizzo di borse di plastica in materiale leggero/ultraleggero, il Legislatore con l’art. 9-bis del D.L. 91/2017 ha previsto:
Dovranno essere adottate le nuove borse in plastica aventi precise caratteristiche di spessore.
A decorrere dal 01.01.2018 i commercianti non potranno più omaggiare le borse e i sacchetti utilizzati dal clienti, sia come contenitori di alimenti sfusi/ai fini igienici (frutta, ortaggi, prodotti di gastronomia) sia per il trasporto della merce acquistata.
La distribuzione delle borse in plastica non può essere gratuita e il prezzo di vendita per singola unità deve risultare dallo scontino o fattura di acquisto delle merci o dei prodotti trasportati. Il prezzo di cessione è a discrezione del commerciante. La cessione di queste borse/sacchetti costituisce operazione imponibile ai fini Iva.
Il registratore di cassa dovrà essere adeguato in quanto l’ammontare del corrispettivo della cessione della borsa/sacchetto, deve essere evidenziato distintamente sullo scontrino.
Importante: tale obbligo non interessa le borse di carta/tessuti di fibre naturali/poliammide o in materiali diversi dai polimeri.
Sanzioni: la violazione di tali disposizioni comporta la sanzione da un minimo di euro 2.500,00 a un massimo di euro 25.000,00, incrementata di 4 volte del massimo nel caso in cui la violazione del divieto riguardi ingenti quantitativi di borse di plastica, oppure un valore di queste ultime superiore al 10% del fatturato del trasgressore.