19/02/2016
L’art. 13 della Legge 29 luglio 2015 n. 115 (Legge Europea 2014), pubblicata in G.U. n. 178, ha modificato l’art. 38 co. 5 lett. a) e l’art. 41 co. 3 del D.L. 331/93 in tema di scambi intracomunitari. Tale modifica si è resa necessaria al fine di adeguare la normativa italiana a quella europea. In particolare la modifica si basa sul fatto che per i giudici della Corte di Giustizia Europea la norma comunitaria esclude dal regime delle cessioni intracomunitarie le SOLE MOVIMENTAZIONI di beni effettuate in vista dell’esecuzione di un’operazione di trasformazione del bene seguita dalla sua rispedizione nello stato membro di origine.
IVA PAESI ESTERI
Ci si riferisce esclusivamente ai “trasferimenti temporanei di beni in altri Stati Ue per prestazioni relative a perizie, operazioni di perfezionamento o lavorazioni”.
La normativa precedente stabiliva che non costituiva cessione intracomunitaria, l’introduzione nel territorio di uno Stato Ue, di beni per le operazioni di perfezionamento o lavorazioni, se gli stessi venivano successivamente:
Di fatto risultava irrilevante la successiva destinazione dei beni lavorati. Ora il secondo punto non è più ammesso. Quindi se il bene, dopo la lavorazione, NON VIENE TRASPORTATO O RISPEDITO IN ITALIA presso il committente soggetto passivo che l’ha inviato fuori dall’Italia per la lavorazione, l’operazione si qualifica come “assimilata alla cessione intraUe” per cui il committente italiano deve identificarsi ai fini Iva nel paese dove inizialmente la merce è stata spedita.
Il successivo invio della merce lavorata al cliente destinatario finale dell’operazione, configura una cessione intraUe dei beni o una esportazione, a seconda dello Stato in cui viene inviata la merce.
Tali nuovi disposizioni hanno effetto a partire dal 18 agosto 2015 ma trattandosi di modifiche relative a tributi periodici, le stesse si applicano a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni stesse (art. 3, Legge n. 212 del 27.07.2000 – Statuto del Contribuente – confermato anche dalla Circolare Assonime n. 2/2016 del 01 febbraio 2016). Di conseguenza le novità si applicano alle operazioni poste in essere a partire dal 01/01/2016.
Riepilogo adempimenti
Ipotesi presa in considerazione: soggetto italiano invia la merce in Francia per la lavorazione. Il fornitore francese (che ha fatto la lavorazione) poi spedisce la merce in Germania per conto del soggetto italiano.