CAMBIA IL REGIME IVA DELLE LAVORAZIONI ESTERE: LA NORMA ITALIANA SI ALLINEA ALLE NORME UE

19/02/2016

L’art. 13 della Legge 29 luglio 2015 n. 115 (Legge Europea 2014), pubblicata in G.U.  n. 178, ha modificato l’art. 38 co. 5 lett. a) e l’art. 41 co. 3 del D.L. 331/93 in tema di scambi intracomunitari. Tale modifica si è resa necessaria al fine di adeguare la normativa italiana a quella europea. In particolare la modifica si basa sul fatto che per i giudici della Corte di Giustizia Europea la norma comunitaria esclude dal regime delle cessioni intracomunitarie le SOLE MOVIMENTAZIONI di beni effettuate in vista dell’esecuzione di un’operazione di trasformazione del bene seguita dalla sua rispedizione nello stato membro di origine.

IVA PAESI ESTERI

Ci si riferisce esclusivamente ai “trasferimenti temporanei di beni in altri Stati Ue per prestazioni relative a perizie, operazioni di perfezionamento o lavorazioni”.

  • BENI TRASFERITI IN ALTRO STATO UE PER LA LAVORAZIONE (ART. 41 CO. 3)

La normativa precedente stabiliva che non costituiva cessione intracomunitaria, l’introduzione nel territorio di uno Stato Ue, di beni per le operazioni di perfezionamento o lavorazioni, se gli stessi venivano successivamente:

  1. rispediti al committente nello Stato di provenienza o
  2. spediti per conto del committente ad un soggetto residente in un altro Stato membro ovvero in un altro Stato ExtraUe.

Di fatto risultava irrilevante la successiva destinazione dei beni lavorati. Ora il secondo punto non è più ammesso. Quindi se il bene, dopo la lavorazione, NON VIENE TRASPORTATO O RISPEDITO IN ITALIA presso il committente soggetto passivo che l’ha inviato fuori dall’Italia per la lavorazione, l’operazione si qualifica come “assimilata alla cessione intraUe” per cui il committente italiano deve identificarsi ai fini Iva nel paese dove inizialmente la merce è stata spedita.

Il successivo invio della merce lavorata al cliente destinatario finale dell’operazione, configura una cessione intraUe dei beni o una esportazione, a seconda dello Stato in cui viene inviata la merce.

Tali nuovi disposizioni hanno effetto a partire dal 18 agosto 2015 ma trattandosi di modifiche relative a tributi periodici, le stesse si applicano a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni stesse (art. 3, Legge n. 212 del 27.07.2000 – Statuto del Contribuente – confermato anche dalla Circolare Assonime n. 2/2016 del 01 febbraio 2016). Di conseguenza le novità si applicano alle operazioni poste in essere a partire dal 01/01/2016.

Riepilogo adempimenti

Ipotesi presa in considerazione: soggetto italiano invia la merce in Francia per la lavorazione. Il fornitore francese (che ha fatto la lavorazione) poi spedisce la merce in Germania per conto del soggetto italiano.

  1. Soggetto italiano: deve identificarsi ai fini Iva in Francia; deve emettere fattura alla propria partita Iva francese e pone in essere nei confronti della stessa una cessione intracomunitaria non imponibile art. 41. Andrà compilato il modello Intrastat vendite per la cessione intracomunitaria realizzata dalla soggetto italiano alla propria partita Iva francese, mentre la partita Iva francese dovrà compilare l’Intrastat acquisti.
  2. Il fornitore francese emette una normale fattura per la lavorazione eseguita al soggetto italiano. Tale fattura sconta l’Iva in Italia tramite il meccanismo del reverse charge ex art. 7 ter. Entrambi i soggetti dovranno compilare il modello intrastat servizi.
  3. La cessione finale al cliente tedesco deve essere fatturata dal soggetto italiano usando la partita Iva francese. Il modello Intrastat deve essere redatto dalla partita Iva francese del soggetto italiano per la cessione intracomunitaria.