11/12/2019
Il regime di non imponibilità delle cessioni intracomunitarie è destinato a cambiare a partire dal 1 gennaio 2020 per effetto dell’entrata in vigore del Regolamento di esecuzione UE 2018/1912 a seguito della Direttiva UE 2018/1910.
Due sono le novità introdotte:
1) Cessioni intracomunitarie dirette e 2) cessioni intracomunitarie a catena
In entrambi i casi il Legislatore UE ha deciso di attribuire valenza “sostanziale” e non più meramente “formale” al numero identificativo Iva del soggetto estero acquirente. Tale numero identificativo deve essere comunicato e controllato nel Sistema Vies da parte del cedente prima dell’effettuazione dell’operazione oltre che essere indicato in fattura.
1) Cessioni intracomunitarie dirette.
A partire dal 1 gennaio 2020, sono considerate non imponibili le cessioni di beni spediti o trasportati fuori dal proprio territorio e destinati a essere introdotti in altro Stato da parte del venditore o dell’acquirente (o da terzi per loro conto) solo in presenza dei seguenti requisiti:
dal 1 gennaio 2020 per cui le fatture emesse entro il 15 gennaio per cessioni relative a dicembre non sono soggette a tale normativa.
2) Cessioni a catena Intra Ue
Un’operazione a catena si verifica quando i beni sono oggetto di una serie di cessioni intercorrenti fra una pluralità di soggetti passiva Iva Ue, ma con un unico trasporto dallo Stato del primo soggetto cedente allo Stato dell’ultimo soggetto acquirente.
Il Regolamento Europeo ha di fatto chiarito che l’individuazione del soggetto che, in presenza di più cessioni intracomunitarie di beni, cura il trasporto, guida poi la tassazione Iva dell’intera operazione. In presenza di operazioni che coinvolgono più soggetti presenti in vari Stati membri con un’unica movimentazione fisica della merce, il regime di non imponibilità si applica alle varie cessioni, mentre l’Iva è a carico del destinatario finale. E’ però necessario che il soggetto che è promotore delle varie cessioni dei beni indichi nella fattura emessa nei confronti del proprio cliente i dati del destinatario finale del bene che dovrà scontare l’Iva.
In presenza di cessioni Intracomunitarie di beni, ai fini della non Imponibilità dell’operazione, è FONDAMENTALE, avere la documentazione che attesti l’arrivo a destinazione del bene.
Il Regolamento Ue 2018/1912 ha chiarito quali devono essere le prove che saranno accettate come elementi di prova della spedizione e del trasporto del beni.
2. Elementi di prova di cui all’art. 45 bis Regolamento UE 282/2011 LETTERA B):
Le prove da fornire (sopra elencate) sono diverse a seconda che i beni vengano: