CESSIONI INTRA-UE: NOVITA’ DAL 01.01.2020

11/12/2019

Il regime di non imponibilità delle cessioni intracomunitarie è destinato a cambiare a partire dal 1 gennaio 2020 per effetto dell’entrata in vigore del Regolamento di esecuzione UE 2018/1912 a seguito della Direttiva UE 2018/1910.

Due sono le novità introdotte:

1) Cessioni intracomunitarie dirette e 2) cessioni intracomunitarie a catena

In entrambi i casi il Legislatore UE ha deciso di attribuire valenza “sostanziale” e non più meramente “formale” al numero identificativo Iva del soggetto estero acquirente. Tale numero identificativo deve essere comunicato e controllato nel Sistema Vies da parte del cedente prima dell’effettuazione dell’operazione oltre che essere indicato in fattura.

1) Cessioni intracomunitarie dirette.

A partire dal 1 gennaio 2020, sono considerate non imponibili le cessioni di beni spediti o trasportati fuori dal proprio territorio e destinati a essere introdotti in altro Stato da parte del venditore o dell’acquirente (o da terzi per loro conto) solo in presenza dei seguenti requisiti:

  1. I beni devono essere ceduti ad altro soggetto passivo che agisce in quanto tale in uno Stato diverso da quello in cui la spedizione o il trasporto ha avuto inizio;
  2. Il cedente deve richiedere al cessionario in fase di perfezionamento dell’ordine, il numero di identificazione Iva; tale numero deve essere controllato nel sistema Vies.
  3. I dati dell’acquirente estero devono essere inseriti negli elenchi delle cessioni intracomunitarie (INTRA).Si precisa che le nuove disposizioni entrano in vigore per le cessioni effettuate a partire

dal 1 gennaio 2020 per cui le fatture emesse entro il 15 gennaio per cessioni relative a dicembre non sono soggette a tale normativa.

2) Cessioni a catena Intra Ue

Un’operazione a catena si verifica quando i beni sono oggetto di una serie di cessioni intercorrenti fra una pluralità di soggetti passiva Iva Ue, ma con un unico trasporto dallo Stato del primo soggetto cedente allo Stato dell’ultimo soggetto acquirente.

Il Regolamento Europeo ha di fatto chiarito che l’individuazione del soggetto che, in presenza di più cessioni intracomunitarie di beni, cura il trasporto, guida poi la tassazione Iva dell’intera operazione. In presenza di operazioni che coinvolgono più soggetti presenti in vari Stati membri con un’unica movimentazione fisica della merce, il regime di non imponibilità si applica alle varie cessioni, mentre l’Iva è a carico del destinatario finale. E’ però necessario che il soggetto che è promotore delle varie cessioni dei beni indichi nella fattura emessa nei confronti del proprio cliente i dati del destinatario finale del bene che dovrà scontare l’Iva.

In presenza di cessioni Intracomunitarie di beni, ai fini della non Imponibilità dell’operazione, è FONDAMENTALE, avere la documentazione che attesti l’arrivo a destinazione del bene.

Il Regolamento Ue 2018/1912 ha chiarito quali devono essere le prove che saranno accettate come elementi di prova della spedizione e del trasporto del beni.

    1. Elementi di prova di cui all’art. 45 bis Regolamento UE 282/2011 LETTERA  A):
      • documento o lettera CMR riportante la firma del trasportatore che ha preso in carico la merce;
      • polizza di carico;
      • fattura di trasporto aereo;
      • fattura emessa dallo spedizioniere:

      2. Elementi di prova di cui all’art. 45 bis Regolamento UE 282/2011 LETTERA B):

      • polizza assicurativa relativa alla spedizione o al trasporto dei beni o documenti bancari attestanti il pagamento della spedizione dei beni;
      • documenti rilasciati da una pubblica autorità che confermi l’arrivo dei beni nello Stato di destinazione;
      • ricevuta rilasciata da un depositario nello Stato membro di destinazione che confermi il deposito dei bei in tale Stato.

Le prove da fornire (sopra elencate) sono diverse a seconda che i beni vengano:

    1. Spediti o trasportati dal venditore o da un terzo per suo conto (vedi LETTERA A)
    2. Spediti o trasportati dall’acquirente o da un terzo per suo conto (vedi LETTERA B).