REVERSE CHARGE 2015 NEL SETTORE ALIMENTARE

5/01/2015

E’ stato allargato anche al settore alimentare il meccanismo del reverse charge. Si tratta del meccanismo che trasferisce gli obblighi di assolvimento dell’imposta dal cedente del bene all’acquirente il quale, ricevuta la fattura dal fornitore senza applicazione dell’Iva, dovrà integrare il documento riportando l’aliquota Iva e la relativa imposta, e annotare la fattura così integrata sia nel registro degli acquisti che nel registro delle vendite.

Normativa reverse charge:
In particolare a partire dal 01.01.2015 le cessioni di beni effettuate nei confronti di ipermercati, supermercati e discount alimentari non saranno più soggette ad Iva ma le fatture riporteranno la dicitura “Non imponibile ex art. 17 inversione contabile”. Per Ipermercati s’intendono strutture con superfici superiori a 2.500 mq, per supermercati la superficie deve essere superiore a 400 mq e per discount alimentari la superficie deve essere compresa tra i 200 e i 1.000 mq.

Il reverse charge 2015 sottolinea, però, che tale disposizione, anche se in vigore già dal 01.01.2015, per la definitiva applicazione, è subordinata all’emissione di specifica autorizzazione da parte del Consiglio Europeo; autorizzazione che ad oggi ancora non c’è.

REVERSE CHARGE IN ALTRI SETTORI

Altri settori saranno interessati dal meccanismo del reverse charge. In particolare la Legge di Stabilità 2015 introduce la “non imponibilità ex art. 17 inversione contabile” anche alle seguenti operazioni:
1) Prestazioni di pulizia di edifici
2) Prestazioni di demolizione di edifici;
3) Prestazioni di installazione impianti su edifici
4) Prestazioni di completamento relativi ad edifici.
Si sottolinea che tali disposizioni si applicano nei confronti di tutti i soggetti passivi Iva che pongono in essere tali prestazioni, indipendentemente dalla presenza o meno di un contratto di appalto e/o subappalto.

Queste disposizioni sono già operative a partire dal 01.01.2015.