CIRCOLARE INFORMATIVA N. 2 FEBBRAIO 2022

10/02/2022

I NUOVI MODELLI INTRASTAT PER IL 2022

Con la determina n. 493868/RU del 23.01.2021 l’Agenzia delle Dogane, d’intese con l’Agenzia delle Entrate, ha approvato i nuovi modelli INTRASTAT e le relative nuove istruzioni di compilazione.

 

I nuovi modelli dovranno essere utilizzati a partire dalle operazioni effettuate a decorrere dal 01.01.2022.

A seguire le novità/modifiche introdotte.

  1. OPERAZIONI CON SAN MARINO

Soppresso l’obbligo di inserire negli elenchi Intrastat le operazione da e verso San Marino.

  1. LE NOVITA’ DEL MODELLO INTRA-2 “ACQUISTI”
  1. Confermata la sola cadenza di presentazione mensile.
  2. Elevata la soglia per gli acquisti di beni il cui superamento obbliga alla presentazione del modello INTRASTAT. Le nuove soglie sono: 
  • acquisti di beni: superiori a 350.000 Euro in almeno 1 dei 4 trimestri precedenti.
  • servizi ricevuti: superiori a 100.000 Euro in almeno 1 dei 4 trimestri precedenti.

Sotto tali soglie, nessuna comunicazione è dovuta.

  1. Alcuni campi sono divenuti FACOLTATIVI, ossia:
  • per gli ACQUISTI DI BENI:
  • Stato del fornitore (col. 2);
  • P.Iva fornitore (col. 3);
  • valore delle operazioni in valuta (col. 5). 
  • per i SERVIZI RICEVUTI  
  • P.Iva fornitore (col. 3);
  • ammontare delle operazioni in valuta (col. 5);
  • modalità di erogazione (col. 9);
  • modalità di incasso (col. 10);
  • paese di pagamento (col. 11).
  1. Nelle istruzioni è specificato che, per gli acquisti di beni, le operazioni vanno registrate:
  • Nel periodo in cui i beni entrano in Italia; oppure
  • nel periodo in cui si verifica il fatto generatore dell’IVA (quindi entro il giorno 15 del mese successivo a quello di ricezione della fattura, e con riferimento al mese precedente). Tuttavia, le istruzioni specificano che, se l’intervallo di tempo tra l’acquisto e il fatto generatore dell’IVA è superiore a 2 mesi di calendario, il periodo di riferimento è il mese in cui i beni entrano in Italia.
  1. In caso di spedizioni di valore inferiore ad Euro 1.000,00 è possibile inserire una nomenclatura combinata generica “99500000”. Per “spedizione” si intendono tutte le transazioni che nel mese di riferimento sono oggetto della stessa fattura.
  1. La NATURA DELLA TRANSAZIONE è stata sdoppiata e deve essere indicata sulla base dei codici di cui alle colonne A e B, ma solo per i soggetti che hanno realizzato nell’anno precedente un volume di acquisti di beni superiore a 20 milioni di Euro.
  1. LE NOVITA DEL MODELLO INTRA-1 “CESSIONI”
  1. Non sono variate le soglie che determinano la periodicità di presentazione, pertanto i modelli relativi alle cessioni di beni o prestazioni di servizi rimangono invariati ossia:
  • mensili se superiori a 50.000 Euro in almeno 1 dei 4 trimestri precedenti
  • trimestrali se inferiori a 50.000 Euro in almeno 1 dei 4 trimestri precedenti.
  1. Gli elenchi trimestrali conterranno sempre solo i dati fiscali, così come avvenuto finora (colonne da 1 a 5); 
  2. Anche per le cessioni, in caso di spedizioni di valore inferiore ad Euro 1.000,00 è possibile inserire una nomenclatura combinata generica “99500000”. Per “spedizione” si intendono tutte le transazioni che nel mese di riferimento sono oggetto della stessa fattura.
  3. La NATURA DELLA TRANSAZIONE è stata sdoppiata e deve essere indicata sulla base dei codici di cui alle colonne A e B, ma solo per i soggetti che hanno realizzato nell’anno precedente un volume di cessioni di beni superiore a 20 milioni di Euro.
  4. È stata inserita la nuova colonna 15 (da indicare ai soli fini statistici), l’informativa relativa al “Paese di origine” dei beni. A tal fine va riportato il codice ISO dello Stato di origine in base ai seguenti criteri: 
  • i beni interamente ottenuti / prodotti in un unico Stato UE / Paese / territorio sono originari di tale Stato / Paese / territorio;
  • i beni la cui produzione riguarda più di uno Stato UE / Paese / territorio sono considerati originari dello Stato / Paese / territorio in cui sono stati sottoposti all’ultima trasformazione / lavorazione sostanziale, economicamente giustificata, effettuata in un’impresa attrezzata a tale scopo, che abbia determinato la fabbricazione di un prodotto nuovo o che rappresenta uno stadio importante del processo di fabbricazione. 

L’origine dei beni non UE è determinata conformemente alle disposizioni del Codice doganale dell’UE che stabilisce le norme in materia di origine.

  1. NUOVO MODELLO INTRA-1 sexies PER OPERAZIONI “CALL-OFF STOCK”

A seguito del recepimento della Direttiva UE n. 2018/1910 con il D.Lgs. n. 192/2021 è stata introdotta la regolamentazione del contratto c.d. “call-off stock”. Con la Determinazione in esame l’Agenzia delle Dogane ha introdotto il nuovo mod. Intra-1 sexies utilizzabile per comunicare il trasferimento dei beni all’estero presso il destinatario finale (magazzino/rappresentante fiscale) con differimento della cessione al momento del prelievo dei beni da parte del cliente UE nel proprio Stato.

In particolare, oltre al codice ISO dello Stato UE / codice di identificazione IVA del destinatario dei beni, va riportato il tipo di operazione utilizzando uno dei seguenti codici. 

1) Trasferimento di beni 

2) Cancellazione di un precedente trasferimento di beni (per beni tornati al mittente) 

3)  Cancellazione di un precedente trasferimento di beni che sono stati spediti ad altro soggetto (in questa evenienza occorre indicare gli estremi del soggetto nelle colonne 5 e 6 del mod. INTRA-1 sexies) 

Nel periodo in cui si verifica il trasferimento della proprietà dei beni (prelievo) andrà poi compilato il mod. Intra-1 bis (cessioni di beni). In particolare, per i soggetti obbligati, la Natura della transazione è identificata con i codici “3” (col. A) e “2” (col. B). In caso di sostituzione del destinatario dei beni devono essere riportati i dati del nuovo soggetto (codice Stato UE / codice identificazione IVA) e quale Tipo operazione il codice “3”.

La periodicità di presentazione dell’elenco in esame è la medesima di quella individuata per le cessioni di beni.

 

IL NUOVO ESTEROMETRO DAL 01/07/2022: ATTENZIONE ALLE NUOVE MODALITA’ E SCADENZE

Come già rilevato in più circolari del 2021, l’esterometro trimestrale cambia completamente a partire dal 01 LUGLIO 2022. 

Si sottolinea che non ci sarà più un file riepilogativo da inviare all’Agenzia delle Entrate da parte dell’intermediario abilitato come fatto finora, ma ad ogni operazione il software utilizzato dovrà creare il singolo “file” relativo a quell’operazione con invio telematico allo SdI a carico dell’azienda stessa. 

In particolare:

  1. Ogni singola operazione di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute dal 1 luglio 2022 verso soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato dovrà essere trasmessa tramite SdI con “formato di fattura elettronica”;
  1. I termini di invio di ogni singolo documento in formato elettronico sono i seguenti:
    1. Entro i termini di emissione delle fatture, in generale entro 12 giorni dalla data di effettuazione dell’operazione, con riferimento alle cessioni/prestazioni rese.
    2. Entro il 15esimo giorno del mese successivo a quelli di ricevimento del documento comprovante l’operazione ovvero a quello di effettuazione dell’operazione, con riferimento agli acquisti/ prestazioni ricevute. 
    3. La produzione del documento in “formato elettronico” della fattura estera ricevuta (sia dei beni che dei servizi) dovrà essere prodotta usando i seguenti codici:
  • TD17: integrazione/autofattura per acquisto di servizi dall’estero.
  • TD18: integrazione per acquisto di beni intracomunitari
  • TD19: integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art. 17 co. 2 DPR 633/72. Trattasi del caso di cessione di beni da soggetto non residente e privo di stabile organizzazione nel territorio dello Stato che emette una fattura per la vendita di beni già presenti in Italia (non sono quindi importazioni o acquisti intracomunitari) al cessionario/committente residente o stabilito nel territorio nazionale.

Resta facoltativo l’invio dei dati per le operazioni per le quali è stata emessa una bolla doganale.

 

ESPORTATORI ABITUALI: LE NUOVE MODALITA’ DI COMPILAZIONE DELLE FATTURE

Da 01 gennaio 2022 cambiano le modalità di emissione delle fatture nei confronti di esportatori abituali. L’obiettivo è quello di rafforzare il contrasto alle frodi realizzato con utilizzo di falso plafond Iva. Le disposizioni introdotte dalla legge di bilancio 2021 hanno introdotto due aree di intervento:

  1. Effettuazione di specifiche analisi di rischio e attività di controllo finalizzate all’inibizione al rilascio ed alla invalidazione delle lettere d’intento illegittime da parte di falsi esportatori abituali;
  2. L’inibizione dell’emissione di fatture elettroniche recante titolo di non imponibilità ex art. 8 lett. c) DPR 633/72 nel caso in cui la fattura riporti un numero di protocollo relativo ad una lettera d’intento invalidata.

Il Provvedimento prot. n. 293390/2021 del 28/10/2021 ha introdotto le seguenti modifiche all’emissione delle fatture a seguito di dichiarazione d’intento.

Il fornitore deve compilare il blocco 2.2.1.16 “Altri dati gestionali” per ogni dichiarazione d’intento. Indicando:

  • Nel  campo 2.2.1.16.1 “Tipo dato” la dicitura: INTENTO
  • Nel campo 2.2.1.16.2 “Riferimento testo” il numero di protocollo di ricezione della dichiarazione d’intendo inviata all’Agenzia delle Entrate comprendente prima e seconda parte separata dal segno “-“ o “/”:
  • Nel campo 2.2.1.16.4 “Riferimento data” la data della ricevuta telematica rilasciata dall’Agenzia delle Entrate contenente il protocollo della dichiarazione d’intento.

Si ricorda che nel campo “Natura” va inserito il codice N3.5 (Non imponibili a seguito dichiarazione d’intento).

In caso di esito irregolare dei controlli, scatta la procedura di invalidazione delle dichiarazioni d’intento che vengono rese irregolari al riscontro telematico di presentazione. Contestualmente l’Agenzia delle Entrate trasmette mediante Pec una comunicazione:

 – al soggetto emittente (esportatore abituale) con l’indicazione del protocollo della dichiarazione d’intendo invalidata e le motivazioni e anomalie riscontrate;

– al soggetto cedente contenente le stesse informazioni.

I controlli possono portare anche all’inibizione al rilascio di nuove dichiarazioni d’intento: se le dichiarazioni vengono comunque emesse, viene rilasciata una ricevuta di scarto contenente l’indicazione sintetica delle motivazioni.

Si precisa che l’emissione di una fattura elettronica con i dati di una dichiarazione d’intento invalidata comporta lo scarto del file xml da parte dello SdI.

 

LE NOVITA’ DEL DECRETO SOSTEGNI – TER

Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale 27.1.2022, n. 21 sono entrate in vigore, a decorrere dal 27.1.2022, le novità del DL n. 4/2022, c.d. “Decreto Sostegni-ter”, di seguito sintetizzate.

  • rifinanziamento, in misura pari a 20 milioni per l’anno 2022, del Fondo per il sostegno delle attività economiche chiuse di cui all’art. 2 del DL 73/2021 (es. discoteche, sale da ballo);
  • istituzione di un Fondo per il rilancio delle attività economiche, con una dotazione di 200 milioni di euro per l’anno 2022, finalizzato alla concessione di un contributo a fondo perduto per le imprese che svolgono in via prevalente determinate attività di commercio al dettaglio, individuate mediante specifici codici ATECO;
  • viene integrato l’art. 1-ter del DL 73/2021, ora rubricato “Contributi per i settori del wedding, dell’intrattenimento, dell’HORECA e altri settori in difficoltà”, rifinanziando la misura per il 2022;
  • con riferimento al credito d’imposta per investimenti in beni strumentali “4.0”, in relazione agli investimenti “inclusi nel PNRR, diretti alla realizzazione di obiettivi di transizione ecologica”, che dovranno essere individuati con apposito decreto, il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 5% del costo per la quota superiore a 10 milioni di tali investimenti e fino al limite massimo di 50 milioni di euro;
  • il credito d’imposta per gli investimenti in campagne pubblicitarie e sponsorizzazioni in società e associazioni sportive di cui all’art. 81 del DL 104/2020 viene esteso agli investimenti pubblicitari effettuati dall’1.1.2022 al 31.3.2022;
  • viene riconosciuto un credito d’imposta alle imprese c.d. “energivore”, pari al 20% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2022;
  • la sospensione dei versamenti IVA e ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, scadenti a gennaio 2022, per i soggetti che svolgono attività in discoteche, sale da ballo e locali assimilati;
  • la modifica della disciplina delle detrazioni IRPEF per i familiari a carico, per coordinarla con il nuovo assegno unico e universale per i figli;
  • con riferimento al periodo d’imposta in corso al 31.12.2021, l’estensione del credito d’imposta sulle rimanenze di magazzino nel settore tessile, della moda e degli accessori (ai sensi dell’art. 48-bis del DL 34/2020) ai settori contraddistinti dai codici ATECO 47.51 (“Commercio al dettaglio di prodotti tessili in esercizi specializzati”), 47.71 (“Commercio al dettaglio di articoli di abbigliamento in esercizi specializzati”) e 47.72 (“Commercio al dettaglio di calzature e articoli in pelle in esercizi specializzati”);
  • viene modificata la disciplina delle cessioni dei bonus edilizi contenuta nell’art. 121 co. 1 del DL 34/2020. Nella sostanza la nuova formulazione consente, oltre allo sconto sul corrispettivo, solo una cessione del credito di imposta;
  • viene riproposto il credito d’imposta sui canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo, di cui all’art. 28 del DL 34/2020, limitatamente alle imprese del settore turistico, in relazione ai canoni di locazione versati con riferimento a ciascuno dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022 (l’efficacia della norma è subordinata all’autorizzazione europea).

 

Martedì 8 febbraio

Irpef 

Invio spese sanitarie

Mod. 730/2022 precompilato

Invio telematico, tramite il Sistema Tessera Sanitaria (STS), dei dati delle spese sanitarie sostenute nel secondo semestre 2021, ai fini della predisposizione del mod. 730 / REDDITI 2022 PF precompilato, da parte dei seguenti soggetti:

  • medici e odontoiatri / farmacie e parafarmacie;
  • ASL, aziende ospedaliere, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, policlinici universitari, presidi di specialistica ambulatoriale;
  • strutture per l’erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa, altri presidi e strutture autorizzate all’erogazione di servizi sanitari;
  • psicologi / infermieri e ostetriche / tecnici sanitari radiologia medica /ottici / biologi / soggetti iscritti agli Albi delle professioni sanitarie.

Entro tale termine i soggetti iscritti agli elenchi speciali di cui al DM 13.3.2018, tra i quali dietisti, igienisti dentali, fisioterapisti, logopedisti, podologi, ortottisti e assistenti di oftalmologia sono tenuti all’invio dei dati relativi alle spese sanitarie sostenute dall’1.1.2021.

 

Giovedì 10 febbraio

Bonus pubblicità 2021

Invio telematico all’Agenzia delle Entrate della “Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati”, riferita agli investimenti pubblicitari effettuati nel 2021.

 

Mercoledì 16 febbraio

Iva

Liquidazione mensile e trimestrale “speciale” 

  • Liquidazione IVA riferita a gennaio e versamento dell’imposta dovuta;
  • liquidazione IVA riferita al quarto trimestre 2021 da parte dei contribuenti “speciali” e versamento dell’imposta dovuta, considerando l’eventuale acconto già versato / dovuto.

Irpef

Ritenute alla fonte 

su redditi di lavoro dipendente e assimilati

Versamento delle ritenute operate a gennaio relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001).

Irpef

Ritenute alla fonte su redditi di lavoro autonomo

Versamento delle ritenute operate a gennaio per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).

irpef 

Altre ritenute alla fonte 

Versamento delle ritenute operate a gennaio relative a:

  • rapporti di commissione, agenzia, mediazione e rappresentanza di commercio (codice tributo 1040);
  • utilizzazione di marchi e opere dell’ingegno (codice tributo 1040);
  • contratti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro ancora in essere dopo il D.Lgs. n. 81/2015 (codice tributo 1040) e con apporto di capitale o misto (codice tributo 1030) se l’ammontare dell’apporto è non superiore al 25% del patrimonio netto dell’associante risultante dall’ultimo bilancio approvato prima della data di stipula del contratto.

Ritenute alla fonte

condomini

Versamento delle ritenute (4%) operate a gennaio da parte dei condomini per le prestazioni derivanti da contratti d’appalto / d’opera effettuate nell’esercizio di impresa o attività commerciali non abituali (codice tributo 1019 a titolo di IRPEF, 1020 a titolo di IRES).

Ritenute alla fonte 

locazioni brevi

Versamento delle ritenute (21%) operate a gennaio da parte degli intermediari immobiliari e soggetti che gestiscono portali telematici che sono intervenuti nell’incasso / pagamento dei canoni / corrispettivi relativi ai contratti di locazione breve (codice tributo 1919).

Tfr

Saldo imposta sostitutiva

Versamento del saldo dell’imposta sostitutiva sulla rivalutazione del TFR 2021 (codice tributo 1713), scomputando quanto già versato a titolo di acconto a dicembre 2020.

Inps

Contributi Ivs

Versamento della quarta rata fissa 2021 dei contributi previdenziali sul reddito minimale da parte dei soggetti iscritti alla gestione INPS commercianti – artigiani.

Inps

Dipendenti

Versamento dei contributi previdenziali relativi al personale dipendente, per le retribuzioni maturate nel periodo di paga di gennaio.

Inps

Gestione separata

Versamento del contributo del 24% – 33,72% da parte dei committenti, sui compensi corrisposti a gennaio a incaricati alla vendita a domicilio e a lavoratori autonomi occasionali (compenso superiore a € 5.000).

Versamento da parte dell’associante del contributo dovuto sui compensi corrisposti a gennaio agli associati in partecipazione con apporto di lavoro con contratti ancora in essere dopo il D.Lgs. n. 81/2015, nella misura del 24% – 33,72% (non pensionati e non iscritti ad altra forma di previdenza). 

Il contributo è pari al 34,23% per i soggetti non iscritti ad altra Gestione obbligatoria, non pensionati e non titolari di partita IVA (ad esempio, collaboratori coordinati e continuativi, collaboratori occasionali.

 

Lunedì 21 febbraio

Enasarco

Versamento Contributi

Versamento da parte della casa mandante dei contributi relativi al quarto trimestre 2021.

 

Venerdì 25 febbraio

Iva comunitaria

Elenchi intrastat mensili 

Presentazione in via telematica degli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni / servizi resi, registrati o soggetti a registrazione, relativi a gennaio (soggetti mensili), tenendo presenti le novità in vigore dall’1.1.2022, introdotte dall’Agenzia delle Dogane con la Determinazione 23.12.2021.

 

Lunedì 28 febbraio

Iva

Comunicazione liquidazioni

periodiche

Invio telematico dei dati delle liquidazioni periodiche IVA relative:

  • ai mesi di ottobre / novembre / dicembre 2021 (soggetti mensili);
  • al quarto trimestre 2021 (soggetti trimestrali).

La comunicazione va effettuata utilizzando il modello approvato dall’Agenzia delle Entrate.

Iva 

Mod. IVA 2022

comunicazione 

liquidazioni periodiche

Invio telematico del mod. IVA 2022 comprensivo dei dati delle liquidazioni periodiche IVA (quadro VP) relative: 

  • ai mesi di ottobre / novembre / dicembre 2021 (soggetti mensili);
  • al quarto trimestre 2021 (soggetti trimestrali).

Imposta di bollo

trimestrale

fatture elettroniche

Versamento dell’imposta di bollo dovuta per le fatture elettroniche emesse senza IVA (ad esempio, esenti / fuori campo IVA) di importo superiore a € 77,47 nel quarto trimestre 2021.

Inps

Dipendenti

Invio telematico del mod. UNI-EMENS contenente sia i dati contributivi che quelli retributivi relativi al mese di gennaio.

L’adempimento interessa anche i compensi corrisposti a collaboratori coordinati e continuativi, incaricati alla vendita a domicilio, lavoratori autonomi occasionali, nonché associati in partecipazione con apporto di lavoro con contratti ancora in essere dopo il D.Lgs. n. 81/2015.

Inps

Regime agevolato

contributivo

Invio telematico all’INPS, da parte dei contribuenti forfetari esercenti attività d’impresa, della comunicazione di voler usufruire del regime agevolato contributivo (base imponibile = reddito forfetario e riduzione contributiva del 35%). 

Entro tale data può essere comunicata la revoca del regime agevolato con effetto dall’1.1.2022.

Irpef 

Invio spese sanitarie

Mod. 730/2023 precompilato

Invio telematico, tramite il Sistema Tessera Sanitaria (STS), dei dati delle spese sanitarie sostenute a gennaio, ai fini della predisposizione del mod. 730 / REDDITI 2023 PF precompilato, da parte dei seguenti soggetti:

  • medici e odontoiatri / farmacie e parafarmacie;
  • ASL, aziende ospedaliere, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, policlinici universitari, presidi di specialistica ambulatoriale;
  • strutture per l’erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa, altri presidi e strutture autorizzate all’erogazione di servizi sanitari;
  • psicologi / infermieri e ostetriche / tecnici sanitari radiologia medica /ottici / biologi / soggetti iscritti agli Albi delle professioni sanitarie;
  • iscritti agli elenchi speciali di cui al DM 13.3.2018, tra i quali dietisti, igienisti dentali, fisioterapisti, logopedisti, podologi, ortottisti e assistenti di oftalmologia.

Stampa

registri contabili

Stampa dei libri contabili (registri IVA, libro giornale, incassi e pagamenti, ecc.) relativi al 2020 da parte di imprese / lavoratori autonomi.

Conservazione digitale

registri contabili

Termine entro il quale effettuare, in alternativa alla stampa, la conservazione digitale dei libri contabili relativi al 2020 ai sensi del DM 17.6.2014.

Conservazione digitale

fatture elettroniche

Termine entro il quale effettuare la conservazione digitale delle fatture elettroniche relative al 2020 ai sensi del DM 17.6.2014.

Conservazione digitale

dichiarazioni fiscali

Termine entro il quale effettuare la conservazione digitale delle dichiarazioni fiscali relative al 2020 ai sensi del DM 17.6.2014.

Iva

Dichiarazione mensile 

e liquidazione IOSS

Invio telematico della dichiarazione IVA IOSS del mese di gennaio relativa alle vendite a distanza di beni importati (in spedizioni di valore intrinseco non superiore a € 150) da parte dei soggetti iscritti al (nuovo) Sportello unico per le importazioni (IOSS).

 

Rimanendo a più completa disposizione per fornirVi ulteriori chiarimenti e precisazioni, cogliamo l’occasione per porgerVi cordiali saluti.

Studio Pietrobon & Associati