CIRCOLARE INFORMATIVA N. 3 MARZO 2022

8/03/2022

CONVERTITO IN LEGGE IL DECRETO “MILLEPROROGHE”

Il DL 30.12.2021 n. 228 (c.d. “Milleproroghe”), è stato convertito nella Legge 25.2.2022 n. 15 e pubblicata in G.U. 28.2.2022 n. 49.

 

A seguire le novità di maggiore interesse.

1. dilazione dei ruoli – debitori decaduti all’8.3.2020 – proroga DELLA RIAMMISSIONE

Con l’art. 2-ter del DL 228/2021 convertito, si introduce un’agevolazione per i soli debitori che, all’8.3.2020, erano decaduti da una dilazione e che non hanno presentato domanda entro il 31.12.2021. Essi, se presentano domanda entro il 30.4.2022, possono comunque essere riammessi senza pagare tutte le rate insolute.

La decadenza si verifica, per questi ultimi debitori, con il mancato pagamento di cinque rate anche non consecutive.

2. Estensione al bilancio 2021 della sospensione degli ammortamenti

L’art. 3 co. 5-quinquiesdecies del DL 228/2021 convertito, prevede la possibilità, per i soggetti che redigono il bilancio in base alle disposizioni del codice civile, di sospendere gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali e immateriali anche nei bilanci 2021 senza alcuna limitazione.

A fronte della sospensione, sono previsti l’obbligo di destinare a una riserva indisponibile utili di ammontare corrispondente alla quota di ammortamento non effettuata e specifici obblighi di informativa in Nota integrativa.

Sotto il profilo fiscale, la deducibilità della quota di ammortamento è ammessa (si tratta di una facoltà), sia ai fini IRES che ai fini IRAP, a prescindere dall’imputazione a Conto economico.

Ambito di applicazione

La proroga è disposta in relazione all’evoluzione della situazione economica conseguente alla pandemia e segue a quella prevista dalla L. 234/2021 (legge di bilancio 2022), la quale era limitata ai soli soggetti che, nell’esercizio 2020, non avevano effettuato il 100% dell’ammortamento e, quindi, sembrava preclusa ai soggetti che avevano sospeso soltanto una parte della quota di ammortamento.

Il DL 228/2021 convertito non pone, invece, alcuna limitazione in ordine all’ambito di applicazione della proroga.

La sospensione dell’ammortamento sembrerebbe, quindi, possibile, nel 2021, per tutti i soggetti che se ne sono avvalsi nel 2020, a prescindere dal fatto che la sospensione sia stata totale o parziale e a prescindere dal fatto che la stessa abbia interessato tutte le immobilizzazioni oppure soltanto alcune.

3. sterilizzazione delle perdite 2021

Per le perdite emerse nell’esercizio in corso alla data del 31.12.2021, “non si applicano gli articoli 2446, secondo e terzo comma, 2447, 2482-bis, quarto, quinto e sesto comma, e 2482-ter del codice civile e non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, numero 4), e 2545-duodecies del codice civile”.

In particolare, l’art. 3 co. 1-ter del DL 228/2021 convertito ha sostituito, nel co. 1 dell’art. 6 del DL 23/2020 convertito, il riferimento al 31.12.2020 con quello al 31.12.2021.

Ciò comporta che, anche per le perdite emerse nell’esercizio in corso alla data del 31.12.2021non si applicano le disposizioni del codice civile che prevedono:

  • in caso di perdite superiori al terzo del capitale senza incidere sul minimo legale, l’obbligo per gli amministratori di convocare l’assemblea per gli opportuni provvedimenti e di ridurre il capitale se entro l’esercizio successivo la perdita non risulti diminuita (art. 6 co. 2 del DL 23/2020 convertito);
  • in caso di perdite superiori al terzo che riducono il capitale al di sotto del minimo legale, l’obbligo per gli amministratori di convocare l’assemblea per la riduzione del capitale e il contestuale aumento al di sopra del minimo, o in alternativa per deliberare la trasformazione della società (art. 6 co. 3 del DL 23/2020 convertito);
  • l’operatività della causa di scioglimento della società per la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale in caso di mancata adozione degli opportuni provvedimenti (art. 6 co. 3 del DL 23/2020 convertito).

A seguito dell’applicazione di tali disposizioni, gli adempimenti previsti dal codice civile sono posticipati all’assemblea che approva il bilancio 2026.

Le perdite in questione devono comunque essere distintamente indicate nella nota integrativa con specificazione, in appositi prospetti, della loro origine nonché delle movimentazioni intervenute nell’esercizio (art. 6 co. 4 del DL 23/2020 convertito).

4. rimodulazione dei limiti all’utilizzo del contante

Per effetto dell’art. 3 co. 6-septies del DL 228/2021, inserito in sede di conversione, dall’1.1.2022 il limite per i pagamenti in contante e, più in generale, per i trasferimenti a qualsiasi titolo tra soggetti diversi di denaro contante, ex art. 49 co. 1 del DLgs. 231/2007, non è più di 999,99 euro (soglia di 1.000,00 euro), ma resta quello di 1.999,99 euro (soglia di 2.000,00 euro), fino all’1.1.2023, quando la riduzione in questione dovrebbe diventare operativa.

Dal momento che non sembra essersi in presenza di un innalzamento della soglia, ma di una previsione che, “retroattivamente”, lascia invariata la soglia stessa, nessun rischio sanzionatorio si dovrebbe porre per coloro che, tra l’1.1.2022 e l’1.3.2022 (data di entrata in vigore della legge di conversione del DL 228/2021), dovessero aver utilizzato contanti per importi compresi tra 1.000,00 e 1.999,99 euro.

 Sempre dal punto di vista sanzionatorio, si ricorda che, ai sensi dell’art. 63 co. 1 del DLgs. 231/2007, fatta salva l’efficacia degli atti, alle violazioni della disciplina dei contanti si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000,00 a 50.000,00 euro. Per le violazioni che riguardano importi superiori a 250.000,00 euro, invece, la sanzione è quintuplicata nel minimo e nel massimo edittali (art. 63 co. 6 del DLgs. 231/2007).

Cambiavalute

A decorrere dall’1.1.2022, per l’attività dei cambiavalute iscritti nell’apposito registro resta la soglia di 3.000,00 euro, essendo stata dissociata dalla soglia relativa all’utilizzo del contante.

Money transfer

È pari a 999,99 euro, invece, il limite di utilizzo di contanti per il servizio di rimessa di denaro (c.d. “money transfer”).

Deroghe per i turisti stranieri

I turisti stranieri (anche appartenenti all’Unione europea o allo Spazio economico europeo), inoltre, possono effettuare acquisti in contanti entro il limite di 15.000,00 euro. I commi da 1 a 2-bis dell’art. 3 del DL 16/2012 convertito, infatti, prevedono una deroga al divieto di trasferimento di denaro contante per importi pari o superiori al limite generale e fino all’importo di 15.000,00 euro, per l’acquisto di beni e di prestazioni di servizi legate al turismo, effettuati da persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana, che abbiano residenza fuori dal territorio italiano, presso i commercianti al minuto, i soggetti equiparati (di cui all’art. 22 del DPR 633/72) e le agenzie di viaggio e turismo (di cui all’art. 74-ter del DPR 633/72).

5. Proroga dei termini di tenuta a distanza delle assemblee

Per effetto dell’art. 3 co. 1 del DL 228/2021 convertito, a prescindere da quanto indicato nei relativi statuti, le assemblee di società, associazioni e fondazioni possono svolgersi “a distanza” fino al 31.7.2022, secondo quanto previsto dall’art. 106 del DL 18/2020 convertito in relazione alla situazione emergenziale da COVID-19.

In particolare, fino a tale data vi sarà la possibilità di:

  • prevedere, nelle spa, nelle sapa, nelle srl, nelle società cooperative e nelle mutue assicuratrici, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, l’espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e l’intervento all’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione (co. 2 primo periodo);
  • svolgere le assemblee, sempre a prescindere da diverse disposizioni statutarie, anche esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l’identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l’esercizio del diritto di voto, senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio (co. 2 secondo periodo). Questa disposizione è stata da taluni letta come il riconoscimento della possibilità, nella fase emergenziale, di tenere un’assemblea “virtuale”, senza indicazione del luogo fisico di convocazione;
  • consentire, nelle srl, anche in deroga a quanto previsto dall’art. 2479 co. 4 c.c. e alle diverse disposizioni statutarie, che l’espressione del voto avvenga mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto (co. 3);
  • obbligare, in talune società (ad esempio, quelle quotate), alla partecipazione all’assemblea tramite il Rappresentante designato (co. 4, 5 e 6).

Si precisa che la proroga non prevede indicazioni in relazione ai termini di approvazione del bilancio 31.12.2021, per cui l’assemblea potrà essere convocata entro il maggior termine di 180 giorni solo in presenza delle ordinarie condizioni previste dagli articoli 2364 co. 2 e 2478-bis c.c..

6. detraibilità delle spese per visto di conformità e asseverazione per interventi “edilizi”

Le spese sostenute per il rilascio del visto di conformità e dell’attestazione di congruità, ai sensi e per gli effetti del co. 1-ter dell’art. 121 del DL 34/2020, rientrano anch’esse tra quelle detraibili, sulla base dell’aliquota prevista dalle specifiche detrazioni fiscali spettanti in base alla tipologia di interventi agevolati cui le spese si riferiscono.

Per tutti gli interventi “optabili”, la detraibilità di dette spese è stabilita:

  • dall’art. 3-sexies del DL 228/2021 convertito, se le spese sono sostenute dal 12.11.2021 al 31.12.2021;
  • dal co. 1-ter dell’art. 121 del DL 34/2020, così come modificato dall’art. 1 co. 29 della L. 234/2021, per le spese sostenute dall’1.1.2022.
  • esclusa la detraibilità per le spese indicate per interventi edilizi del “superbonus 110%”.

7. credito d’imposta per investimenti in beni strumentali 2021 – PROROGA del termine “lungo” al 31.12.2022

Con l’art. 3-quater del DL 228/2021 convertito è stato prorogato dal 30.6.2022 al 31.12.2022 il termine “lungo” per l’effettuazione degli investimenti “prenotati” entro il 31.12.2021 per fruire del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali di cui all’art. 1 co. 1054 e 1056 della L. 178/2020. 

In particolare, la proroga riguarda:

  • i beni materiali e immateriali “ordinari”;
  • i beni materiali “4.0”.

 

MODIFICHE AL DECRETO ANTI-FRODI: 

D.L. 13/2022

Il DL 25.2.2022 n. 13, pubblicato nella G.U. 26.2.2022 n. 48 ed in vigore dal 26.2.2022, contiene misure di contrasto alle frodi nel settore dei bonus edilizi e di altri crediti di imposta, nonché l’inasprimento delle sanzioni penali e amministrative per i tecnici che rilasciano false attestazioni, l’ampliamento dei termini di utilizzo di quei crediti di imposta che si ritrovassero sottoposti a sequestro penale e, infine, l’introduzione della pre-condizione dell’applicazione dei contratti collettivi di lavoro per poter beneficiare di taluni bonus edilizi.

Ulteriori cessioni dei crediti d’imposta

Viene abrogato l’art. 28 co. 1 del DL 4/2022 (c.d. decreto “Antifrodi”) e riscritto integralmente le lett. a) e b) del co. 1 dell’art. 121 del DL 34/2020.

Con riguardo alle cessioni dei crediti d’imposta derivanti da interventi “edilizi” viene stabilito che, dopo la prima cessione “verso chiunque”, da parte del beneficiario, o, previo sconto in fattura, del fornitore, sono possibili due ulteriori cessioni, le quali possono però avvenire esclusivamente a favore dei “soggetti vigilati” (banche e intermediari finanziari, società appartenenti al gruppo bancario e imprese di assicurazione).

Ad esempio, il fornitore che applica lo sconto in fattura potrà cedere il credito di imposta anche a un “soggetto non vigilato” (come un’altra impresa industriale o commerciale), il quale potrà poi cederlo a sua volta esclusivamente a un “soggetto vigilato”, con una ulteriore facoltà di cessione da parte di quest’ultimo a favore di altro “soggetto vigilato”.

Codice identificativo dei crediti per comunicazioni dall’1.05.2022

Il nuovo co. 1-quater dell’art. 121 del DL 34/2020 dispone che per le opzioni comunicate all’Agenzia delle Entrate dall’1.5.2022, ai crediti verrà attributo un codice identificativo univoco che deve essere indicato nelle comunicazioni delle eventuali successive cessioni, con conseguente impossibilità di procedere a cessioni parziali.

 

LA RIVALUTAZIONE DI TERRENI E PARTECIPAZIONI DAL 01.01.2022

E’ stato pubblicato in G.U. il 1 marzo 2022 il D.L. 17/2022 (c.d. DL Energia). L’articolo 29 ha prorogato anche per il 2022 le agevolazioni fiscali introdotte e disciplinate dagli artt. 5 e 7 della L. 448/2001 ossia la possibilità di rivalutare il costo di acquisto di:

  • terreni edificabili  e agricoli posseduti a titolo di proprietà, usufrutto, superficie ed enfiteusi;
  • partecipazioni non quotate, possedute al 01 gennaio 2022 non in regime di impresa, da parte di persone fisiche, società semplici e associazioni professionali.

E’ fissato al 15.06.2022 il termine entro il quale effettuare: 

  • la redazione/asseverazione della perizia di stima
  • il versamento dell’imposta sostitutiva dovuta.

In tutti i casi l’imposta sostitutiva è fissata al 14% (in luogo dell’11% della rivalutazione prevista dalla legge di bilancio per il 2021) e va versata alle seguenti scadenze:

  • unica soluzione entro il 15.06.2022;
  • un tre rate annuali di pari importo a decorrere dal 15.06.2022  applicando alle rate successive alla prima gli interessi nella misura del 3%

La rivalutazione si considera perfezionata con il pagamento dell’intera imposta sostitutiva o della prima rata. In caso di omesso versamento delle rate successive alla prima, l’ufficio procede alla iscrizione a ruolo delle rate successive.

 

LA PRENOTAZIONE DEL BONUS PUBBLICITA’

Il bonus pubblicità, introdotto con il D.L. 50/2017, è stato negli anni prorogato e modificato.

Da ultimo la Legge di bilancio per il 2021 (L. 178/2021) aveva previsto il riconoscimento del bonus nella misura unica del 50% degli investimenti effettuati per le sole campagne pubblicitarie su giornali quotidiani/periodici mentre il Decreto 73/2021 “Decreto Sostegni bis” aveva disposto che la misura unica del 50% fosse applicabile anche agli investimenti radio-TV.

I soggetti interessati devono presentare nel periodo 01.03 – 31.03 di ogni anno un’istanza, da inviare tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, utilizzando l’apposito modello dove devono essere indicati gli investimenti pubblicitari effettuati o che si intendono effettuare nel corso del 2022.

L’istanza da inviare entro i termini sopra indicati, assume il titolo di “prenotazione del Bonus pubblicità”. La determinazione del credito realmente spettante è effettuata sulla base degli investimenti effettivamente realizzati nel 2022. Questi ultimi dati andranno comunicati all’Agenzia delle Entrate entro il 31.01.203.

 

Mercoledì 16 marzo

Iva

Liquidazione mensile

e saldo annuale 

  • Liquidazione IVA riferita a febbraio e versamento dell’imposta dovuta;
  • versamento saldo IVA 2021, in un’unica soluzione o in forma rateale (massimo 9 rate). È possibile differire il versamento entro il 30.6.2022 con la maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successiva al 16.3 (30.7.2022, con un ulteriore 0,40% che slitta al 22.8).

Irpef

Ritenute alla fonte 

redditi di lavoro

dipendente e assimilati

Versamento delle ritenute operate a febbraio relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001).

Irpef

Ritenute alla fonte 

redditi di lavoro autonomo

Versamento delle ritenute operate a febbraio per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).

Irpef 

Altre ritenute alla fonte 

Versamento delle ritenute operate a febbraio relative a:

  • rapporti di commissione, agenzia, mediazione e rappresentanza di commercio (codice tributo 1040);
  • utilizzazione di marchi e opere dell’ingegno (codice tributo 1040);
  • contratti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro ancora in essere dopo il D.Lgs. n. 81/2015 (codice tributo 1040) e con apporto di capitale o misto (codice tributo 1030) se l’ammontare dell’apporto è non superiore al 25% del patrimonio netto dell’associante risultante dall’ultimo bilancio approvato prima della data di stipula del contratto.

Ritenute alla fonte

condomini

Versamento delle ritenute (4%) operate a febbraio da parte dei condomini per le prestazioni derivanti da contratti d’appalto / d’opera effettuate nell’esercizio di impresa o attività commerciali non abituali (codice tributo 1019 a titolo di IRPEF, 1020 a titolo di IRES).

Ritenute alla fonte 

locazioni brevi

Versamento delle ritenute (21%) operate a febbraio da parte degli intermediari immobiliari e soggetti che gestiscono portali telematici che sono intervenuti nell’incasso / pagamento dei canoni / corrispettivi relativi ai contratti di locazione breve (codice tributo 1919).

Inps 

Gestione separata

Versamento del contributo del 24% – 33,72% da parte dei committenti, sui compensi corrisposti a febbraio a incaricati alla vendita a domicilio e a lavoratori autonomi occasionali (compenso superiore a € 5.000).

Versamento da parte dell’associante del contributo dovuto sui compensi corrisposti a febbraio agli associati in partecipazione con apporto di lavoro con contratti ancora in essere dopo il D.Lgs. n. 81/2015, nella misura del 24% – 33,72% (non pensionati e non iscritti ad altra forma di previdenza). 

Il contributo è pari al 35,03% per i soggetti non iscritti ad altra Gestione obbligatoria, non pensionati e non titolari di partita IVA (ad esempio, collaboratori coordinati e continuativi, collaboratori occasionali).

Inps

dipendenti

Versamento dei contributi previdenziali relativi al personale dipendente, per le retribuzioni maturate nel periodo di paga di febbraio.

Tassa annuale

libri contabili e sociali

Versamento da parte delle società di capitali della tassa annuale per la tenuta dei libri contabili e sociali (codice tributo 7085) pari a:

  • € 309,87 se il capitale sociale o il fondo di dotazione risulta essere non superiore a € 516.456,90;
  • € 516,46 se il capitale sociale o il fondo di dotazione risulta essere superiore a € 516.456,90.

rpef

Invio spese detraibili

Mod. 730/2022 precompilato

Invio telematico all’Agenzia delle Entrate, ai fini della predisposizione del mod. 730 / REDDITI 2022 PF precompilato, dei dati delle:

  • spese funebri 2021;
  • spese 2021 per gli interventi di recupero edilizio / risparmio energetico su parti comuni, da parte degli amministratori di condominio;

spese frequenza asilo nido 2021.

Irpef

Invio spese veterinarie

Mod. 730/2022 precompilato

Invio telematico, tramite il Sistema Tessera Sanitaria (STS), dei dati delle spese veterinarie sostenute nel 2021 ai fini della predisposizione del mod. 730 / REDDITI 2022 PF precompilato, da parte dei veterinari.

Certificazione Unica 2022

  • Invio telematico all’Agenzia delle Entrate da parte dei sostituti d’imposta della Certificazione Unica 2022 relativa ai:
  • redditi di lavoro dipendente e assimilati;
  • redditi di lavoro autonomo, provvigioni, redditi diversi e locazioni brevi.

Nella Comunicazione va specificato l’indirizzo e-mail che l’Agenzia dovrà utilizzare per la trasmissione dei modd. 730-4 relativi alla liquidazione dei modd. 730/2022 (tale informazione interessa i soli sostituti d’imposta nati nel 2022 che non hanno mai presentato la comunicazione per la ricezione telematica dei modd. 730-4);

  • consegna da parte del datore di lavoro / committente ai lavoratori dipendenti e assimilati della Certificazione Unica 2022;

consegna da parte del committente ai percettori di compensi di lavoro autonomo, provvigioni, redditi diversi e locazioni brevi della CU 2022.

Opzione cessione credito / sconto in fattura

Invio all’Agenzia delle Entrate della comunicazione di cessione del credito / sconto in fattura relativa alle spese sostenute nel 2021 per interventi agevolati 110% e altri interventi per i quali è ammessa l’opzione per la cessione del credito / sconto in fattura.

Certificazione utili

Consegna ai soci della certificazione delle somme corrisposte nel 2021, da parte di società di capitali (srl, spa, ecc.), a titolo di dividendo / utile.

La certificazione è necessaria anche per i compensi corrisposti nel 2021 ad associati in partecipazione con apporto di capitale o misto.

 

Venerdì 25 marzo

Iva comunitaria

Elenchi intrastat mensili 

Presentazione in via telematica degli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni / servizi resi, registrati o soggetti a registrazione, relativi a febbraio (soggetti mensili), tenendo presenti le novità in vigore dall’1.1.2022, introdotte dall’Agenzia delle Dogane con la Determinazione 23.12.2021.

 

Giovedì 31 marzo

Enasarco 

Versamento Firr

Versamento da parte della casa mandante del FIRR relativo al 2021.

Bonus pubblicità 2022

Invio telematico all’Agenzia delle Entrate della comunicazione per l’accesso al credito d’imposta (prenotazione), contenente i dati relativi agli investimenti effettuati / da effettuare nel 2022.

Inps

Dipendenti

Invio telematico del mod. UNI-EMENS contenente sia i dati contributivi che quelli retributivi relativi al mese di febbraio.

L’adempimento interessa anche i compensi corrisposti a collaboratori coordinati e continuativi, incaricati alla vendita a domicilio, lavoratori autonomi occasionali, nonché associati in partecipazione con apporto di lavoro con contratti ancora in essere dopo il D.Lgs. n. 81/2015.

Iva

Dichiarazione mensile 

e liquidazione IOSS

Invio telematico della dichiarazione IVA IOSS del mese di febbraio relativa alle vendite a distanza di beni importati (in spedizioni di valore intrinseco non superiore a € 150) da parte dei soggetti iscritti al (nuovo) Sportello unico per le importazioni (IOSS).

 

Rimanendo a più completa disposizione per fornirVi ulteriori chiarimenti e precisazioni, cogliamo l’occasione per porgerVi cordiali saluti.

Studio Pietrobon & Associati