CIRCOLARE INFORMATIVA N. 4 APRILE 2022

12/04/2022

PROVVEDIMENTI CONTRO IL CARO ENERGIA
(DECRETO ENERGIA – DECRETO UCRAINA – DECRETO SOSTEGNI TER convertito in Legge)

Si riportano a seguire i provvedimenti attualmente in essere per far fronte al “caro energia” e introdotti dal D.L. n. 4 del 27.01.2022 (Decreto Sostegni ter) dal D.L. n. 17 del marzo 2022 (Decreto Energia), dal D.L. n. 21 del 21 marzo 2022 (Decreto Ucraina).

1. credito d’imposta per LE “imprese energivore”: PRIMO TRIMESTRE 2022

Il Decreto Sostegni –ter (Decreto Legge 4/2022 in vigore dal 27.01.2022), come riportato nella circolare di febbraio 2022, ha introdotto il credito d’imposta, pari al 20% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel PRIMO TRIMESTRE 2022,  alle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al DM 21.12.2017, i cui costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media dell’ultimo trimestre 2021 ed al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, hanno subìto un incremento del costo per KWh superiore al 30% relativo al medesimo periodo dell’anno 2019, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall’impresa.

Il beneficio spetta in particolare alle imprese che operano nel settore tessile, carta, vetro, ceramica, siderurgia, ed elettronica di cui all’Allegato 3 e alle imprese che operano nel settore agroalimentare, abbigliamento e farmaceutico di cui all’Allegato 5.

2. credito d’imposta per LE “imprese energivore”: SECONDO TRIMESTRE 2022

L’art. 4 del DL 17/2022 (Decreto Energia) prevede un credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al DM 21.12.2017.

In particolare, viene riconosciuto un credito d’imposta pari al 25% (percentuale modificata dal Decreto Ucraina; ab origine la percentuale era del 20%) delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2022 da tali imprese, i cui costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del primo trimestre 2022 ed al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, hanno subìto un incremento del costo per KWh superiore al 30% relativo al medesimo periodo dell’anno 2019, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall’impresa.

Il credito d’imposta è riconosciuto anche in relazione alla spesa per l’energia elettrica prodotta dalle suddette imprese e auto-consumata nel secondo trimestre 2022. In tal caso:

  • l’incremento del costo per kWh di energia elettrica prodotta e autoconsumata è calcolato con riferimento alla variazione del prezzo unitario dei combustibili acquistati ed utilizzati dall’impresa per la produzione della medesima energia elettrica;
  • il credito d’imposta è determinato con riguardo al prezzo convenzionale dell’energia elettrica pari alla media, relativa al secondo trimestre 2022, del prezzo unico nazionale dell’energia elettrica.


2.1 utilizzo del credito d’imposta e Trattamento fiscale

Il credito d’imposta è utilizzabile: 

  • esclusivamente in compensazione mediante il modello F24;
  • senza applicazione dei limiti annui alle compensazioni, di cui all’art. 34 co. 1 della L. 388/2000 e all’art. 1 co. 53 della L. 244/2007.

Il credito d’imposta: 

  • non concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione ai fini dell’IRAP; 
  • non rileva ai fini della determinazione del pro rata di deducibilità degli interessi passivi e delle spese generali, di cui agli artt. 61 e 109 co. 5 del TUIR. 

Attenzione:

In merito all’utilizzo dei crediti d’imposta per le imprese energivore (relativi sia al primo che al secondo trimestre 2022) e gasivore (relativi al secondo trimestre 2022), sono stati introdotti:

  • il termine del 31.12.2022 per l’utilizzo in compensazione mediante il modello F24; 
  • la facoltà di cessione, solo per intero, con i medesimi limiti previsti i c.d. “bonus edilizi”.


3. credito d’imposta per LE imprese a forte consumo di gas (secondo trimestre 2022)

L’art. 5 del DL 17/2022 (Decreto Energia) introduce un credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale, pari al 20% (percentuale modificata dal Decreto Ucraina; ab origine la percentuale era del 15%) della spesa sostenuta per l’acquisto del gas naturale consumato (non per usi termoelettrici) nel secondo trimestre del 2022.

L’agevolazione spetta qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al primo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subìto un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.

Il credito spetta alle imprese di cui all’allegato 1 del Decreto 21.12.2021 (produzione di gelati, lavorazione dle tè e del caffè, confezioni di abbigliamenti in pelle/indumenti di lavoro/fabbricazione calzature etc).

3.1 utilizzo del credito d’imposta e Trattamento fiscale

Il credito d’imposta è utilizzabile: 

  • esclusivamente in compensazione mediante il modello F24; 
  • senza applicazione dei limiti annui alle compensazioni, di cui all’art. 34 co. 1 della L. 388/2000 e all’art. 1 co. 53 della L. 244/2007. 

Il credito d’imposta: 

  • non concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione ai fini dell’IRAP; 
  • non rileva ai fini della determinazione del pro rata di deducibilità degli interessi passivi e delle spese generali, di cui agli artt. 61 e 109 co. 5 del TUIR. 

Attenzione:

In merito all’utilizzo dei crediti d’imposta per le imprese energivore gasivore (relativi al secondo trimestre 2022), sono stati introdotti:

  • il termine del 31.12.2022 per l’utilizzo in compensazione mediante il modello F24; 
  • la facoltà di cessione, solo per intero, con i medesimi limiti previsti i c.d. “bonus edilizi”.


4. crediti d’imposta per LE imprese operanti nel settore    dell’autotrasporto

L’art. 6 del DL 17/2022 (Decreto Energia) prevede alcuni crediti d’imposta per le imprese operanti nel settore dell’autotrasporto. 

Alle imprese esercenti attività logistica e di trasporto delle merci in conto terzi con mezzi di trasporto di ultima generazione Euro VI/D a bassissime emissioni inquinanti è riconosciuto, per il 2022, un credito d’imposta nella misura del 15% del costo di acquisto (al netto dell’IVA) del componente “AdBlue” necessario per la trazione dei mezzi.

Alle imprese esercenti attività logistica e di trasporto delle merci in conto terzi con mezzi di trasporto a elevata sostenibilità ad alimentazione alternativa a metano liquefatto è riconosciuto, per il 2022, un credito d’imposta nella misura del 20% delle spese sostenute (al netto dell’IVA) per l’acquisto di gas naturale liquefatto utilizzato per la trazione dei mezzi.

4.1 utilizzo dei crediti d’imposta e TRATTAMENTO FISCALE

I suddetti crediti d’imposta sono utilizzabili:

  • esclusivamente in compensazione mediante il modello F24; 
  • senza applicazione dei limiti annui alle compensazioni, di cui all’art. 34 co. 1 della L. 388/2000 e all’art. 1 co. 53 della L. 244/2007. 

I suddetti crediti d’imposta: 

  • non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione ai fini dell’IRAP; 
  • non rilevano ai fini della determinazione del pro rata di deducibilità degli interessi passivi e delle spese generali, di cui agli artt. 61 e 109 co. 5 del TUIR. 

 

5. credito d’imposta per investimenti di efficienza energetica nel mezzogiorno

L’art. 14 del DL 17/2022 riconosce fino al 30.11.2023 un credito d’imposta, nella misura massima consentita dal regolamento UE 651/2014, alle imprese che effettuano investimenti per ottenere una migliore efficienza energetica e promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

5.1 utilizzo del credito d’imposta E Trattamento fiscale

Il credito d’imposta è utilizzabile: 

  • esclusivamente in compensazione mediante il modello F24; 
  • senza applicazione dei limiti annui alle compensazioni, di cui all’art. 34 co. 1 della L. 388/2000 e all’art. 1 co. 53 della L. 244/2007. 

Il credito d’imposta: 

  • non concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione ai fini dell’IRAP; 
  • non rileva ai fini della determinazione del pro rata di deducibilità degli interessi passivi e delle spese generali, di cui agli artt. 61 e 109 co. 5 del TUIR. 

 

6.  credito d’imposta alle imprese (NON ENERGIVORE) per l’acquisto di  energia elettrica

L’art. 3 del DL 21/2022 (Decreto Energia) riconosce un credito d’imposta per l’acquisto di energia elettrica alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW (diverse da quelle a forte consumo di energia elettrica ex DM 21.12.2017 di cui al Decreto Energia descritto in precedenza).

6.1 determinazione del credito d’imposta

Il credito d’imposta è pari al 12% della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica effettivamente utilizzata nel secondo trimestre del 2022, a condizione che il prezzo della componente energetica, calcolato sulla base della media riferita al primo trimestre 2022 e al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% rispetto al corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre del 2019.

6.2 modalità di utilizzo e cessione del credito d’imposta

Il credito d’imposta:

  • è utilizzabile, entro il 31.12.2022, esclusivamente in compensazione mediante il modello F24, senza applicazione dei limiti annui alle compensazioni di cui all’art. 34 co. 1 della L. 388/2000 e all’art. 1 co. 53 della L. 244/2007;
  • è cedibile, solo per intero, con i medesimi limiti previsti per i c.d. “bonus edilizi”.

6.3 trattamento fiscale

Il credito d’imposta:

  • non concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione ai fini dell’IRAP; 
  • non rileva ai fini della determinazione del pro rata di deducibilità degli interessi passivi e delle spese generali, di cui agli artt. 61 e 109 co. 5 del TUIR.

 

7. credito d’imposta alle imprese (NON GASIVORE) per l’acquisto di gas naturale

L’art. 4 del DL 21/2022 riconosce un credito d’imposta per l’acquisto di gas naturale alle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas ex art. 5 del DL 17/2022 (di cui al Decreto Energia descritto in precedenza).

7.1 determinazione del credito d’imposta

Il credito d’imposta è pari al 20% della spesa sostenuta per l’acquisto del gas consumato (non per usi termoelettrici) nel secondo trimestre solare dell’anno 2022, a condizione che il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al primo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre del 2019.

7.2 modalità di utilizzo e cessione del credito d’imposta

Il credito d’imposta: 

  • è utilizzabile, entro il 31.12.2022, esclusivamente in compensazione mediante il modello F24, senza applicazione dei limiti annui alle compensazioni, di cui all’art. 34 co. 1 della L. 388/2000 e all’art. 1 co. 53 della L. 244/2007;
  • è cedibile, solo per intero, con i medesimi limiti previsti per i c.d. “bonus edilizi”.

7.3 trattamento fiscale

Il credito d’imposta:

  • non concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione ai fini dell’IRAP; 
  • non rileva ai fini della determinazione del pro rata di deducibilità degli interessi passivi e delle spese generali, di cui agli artt. 61 e 109 co. 5 del TUIR.

 

8. bonus carburante per i dipendenti

L’art. 2 del DL 21/2022 prevede che, per il 2022, non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente i buoni benzina o analoghi titoli ceduti a titolo gratuito da aziende private ai lavoratori dipendenti per l’acquisto di carburanti, nel limite di 200,00 euro per lavoratore.

LE ALTRE NOVITA’ INTRODOTTE DAL DECRETO LEGGE

1.3.2022 N. 17 (DECRETO ENERGIA) 

1. PROROGA DELLA RIDETERMINAZIONE DEL COSTO FISCALE DEI TERRENI E DELLE PARTECIPAZIONi NON QUOTATE

L’art. 29 del Decreto in esame proroga anche per l’anno 2022 la possibilità di rideterminare il costo fiscale delle partecipazioni non quotate e dei terreni (agricoli e edificabili), suscettibili di produrre plusvalenze ai sensi dell’art. 67 co. 1 lettere da a) a c-bis) del TUIR, allorché tali beni vengano ceduti a titolo oneroso.

1. Requisito del possesso e perfezionamento dell’opzione

Per avvalersi della rideterminazione del costo dei terreni o delle partecipazioni non quotate, è necessario possedere il bene alla data dell’1.1.2022.

Entro il successivo 15.6.2022, occorrerà:

  • effettuare la redazione e il giuramento di un’apposita perizia di stima, da parte di un soggetto abilitato;
  • procedere con il versamento in autoliquidazione di un’imposta sostitutiva del 14% sul valore periziato, da parte del contribuente.

È possibile eseguire il versamento dell’imposta sostitutiva in tre rate annuali di pari importo a partire dal 15.6.2022, applicando un interesse annuo del 3%.

Per il versamento dell’imposta sostitutiva dovrebbe essere confermato l’utilizzo del codice tributo “8055”.

2. INCREMENTI DEL FONDO A SOSTEGNO DEL MONDO SPORTIVO

Al fine di ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e ridurre gli effetti distorsivi, è stato incrementato il fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano, grazie al quale è possibile procedere all’erogazione di contributi a fondo perduto a favore di associazioni e società sportive maggiormente colpite da tali aumenti.

Un apposito Decreto dell’autorità politica delegata in materia di sport definirà le modalità e i termini di presentazione delle richieste di erogazione dei contributi e i criteri di ammissione.

 

LE ALTRE NOVITA’ INTRODOTTE DAL DECRETO LEGGE 21.03.2022 N. 21 (DECRETO UCRAINA)

Il DL 21.3.2022 n. 21 (denominato decreto Ucraina), pubblicato sulla G.U. 21.3.2022 n. 67, contiene emanate disposizioni urgenti per contrastare gli effetti economici della crisi ucraina. E’ entrato in vigore il 22.3.2022, giorno successivo alla sua pubblicazione. 

Di seguito vengono analizzate le principali novità contenute nel DL 21/2022.

1. settore turistico – credito d’imposta per l’IMU versata nel 2021

Per effetto dell’art. 22 del DL 21/2022, alle imprese turistico-ricettive viene riconosciuto un credito d’imposta pari al 50% dell’importo versato a titolo di seconda rata dell’IMU per l’anno 2021 (cioè la rata a saldo che doveva essere versata entro il 16.12.2021).

1.1 Requisiti soggettivi

Il credito d’imposta è riconosciuto alle imprese turistico-ricettive, comprese:

  • le imprese che esercitano attività agrituristica come definita dalla L. 96/2006 e dalle relative norme regionali;
  • le imprese che gestiscono strutture ricettive all’aria aperta;
  • le imprese del comparto fieristico e congressuale;
  • i complessi termali e i parchi tematici, inclusi i parchi acquatici e faunistici.

1.2 Requisiti oggettivi

Dal punto di vista oggettivo, invece, per poter beneficiare del credito d’imposta è necessario che:

  • gli immobili per i quali è stata pagata la seconda rata dell’IMU 2021 siano accatastati nella categoria catastale D/2;
  • in detti immobili venga gestita la relativa attività ricettiva;
  • i proprietari degli immobili D/2 siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

Un ulteriore requisito richiesto per ottenere il credito d’imposta riguarda la diminuzione del fatturato derivante dall’attività ricettiva. In particolare, i gestori dell’attività (che sono anche i proprietari dell’immobile D/2) devono aver subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel secondo trimestre 2021 di almeno il 50% rispetto al corrispondente periodo dell’anno 2019. 

1.3 Utilizzo del credito d’imposta

Il credito d’imposta è utilizzabile:

  • esclusivamente in compensazione mediante il modello F24, ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97;
  • senza applicazione dei limiti annui alle compensazioni, di cui all’art. 34 co. 1 della L. 388/2000 e all’art. 1 co. 53 della L. 244/2007.

1.4 Trattamento fiscale

Il credito d’imposta:

  • non concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione ai fini dell’IRAP; 
  • non rileva ai fini della determinazione del pro rata di deducibilità degli interessi passivi e delle spese generali, di cui agli artt. 61 e 109 co. 5 del TUIR.

1.5 Aiuti di stato

Il credito d’imposta in esame trova applicazione nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dal quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19 (comunicazione Commissione europea 19.3.2020 C (2020) 1863 final, e successive modifiche) e la sua efficacia è subordinata, ai sensi dell’art. 108 par. 3 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, all’autorizzazione della Commissione europea.

L’art. 22 co. 4 del DL 21/2022 precisa che, a tal fine, gli “operatori economici presentano apposita autodichiarazione all’Agenzia delle Entrate attestante il possesso dei requisiti e il rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalle Sezioni 3.1 «Aiuti di importo limitato» e 3.12 «Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti» della predetta Comunicazione”.

Le modalità, i termini di presentazione ed il contenuto delle autodichiarazioni saranno stabiliti da un apposito provvedimento della stessa Agenzia.

 

LE ALTRE NOVITA’ DEL DECRETO SOSTEGNI –TER DOPO LA CONVERSIONE IN LEGGE (L. 25/2022)

Il DL 27.1.2022 n. 4 (decreto Sostegni –ter) è stato convertito nella L. 28.3.2022 n. 25, pubblicata sul S.O. n. 13 alla G.U. 28.3.2022 n. 73 ed entrata in vigore il 29.3.2022.

Di seguito vengono analizzate le principali novità apportate in sede di conversione in legge.

1. Estensione ai bilanci 2021 e 2022 della sospensione degli ammortamenti

L’art. 5-bis del DL 4/2022 convertito, prevede la possibilità, per i soggetti che redigono il bilancio in base alle disposizioni del codice civile, di sospendere gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali e immateriali anche nei bilanci 2021 e 2022, senza alcuna limitazione.

A fronte della sospensione, sono previsti l’obbligo di destinare a una riserva indisponibile utili di ammontare corrispondente alla quota di ammortamento non effettuata e specifici obblighi di informativa in Nota integrativa.

Sotto il profilo fiscale, la deducibilità della quota di ammortamento è ammessa (si tratta di una facoltà), sia ai fini IRES che ai fini IRAP, a prescindere dall’imputazione a Conto economico.

Ambito di applicazione

La proroga segue a quelle previste (per i soli bilanci 2021):

  • dalla L. 234/2021 (legge di bilancio 2022), la quale era limitata ai soggetti che, nell’esercizio 2020, non hanno effettuato il 100% dell’ammortamento;
  • dal DL 228/2021 convertito (c.d. “Milleproroghe”).

Il DL 4/2022 convertito, analogamente al DL 228/2021, non pone alcuna limitazione in ordine all’ambito di applicazione della proroga.

Peraltro, l’estensione non risulta più collegata (almeno testualmente) agli effetti della pandemia.

La sospensione sembra, quindi, possibile, nei bilanci 2021 e 2022, sia per i soggetti che se ne sono avvalsi in precedenza, a prescindere dal fatto che la sospensione sia stata totale o parziale e a prescindere dal fatto che la stessa abbia interessato tutte le immobilizzazioni oppure soltanto alcune, sia per i soggetti che non se ne sono avvalsi in precedenza.

2. RINUNCIA AGLI EFFETTI DELLA RIVALUTAZIONE DEI BENI D’IMPRESA

Con l’art. 3 co. 3-bis del DL 4/2022 convertito, è stata prevista la possibilità di revocare anche civilisticamente gli effetti della rivalutazione dei beni d’impresa operata nel bilancio 2020 ai sensi dell’art. 110 del DL 104/2020, con il pagamento dell’imposta sostitutiva del 3% (art. 1 co. 624-bis della L. 234/2021).

Tale opzione si affianca alle tre già introdotte dalla L. 234/2021:

  • deduzione dei maggiori valori dei marchi e dell’avviamento in misura non superiore ad un cinquantesimo per ciascun periodo d’imposta;
  • mantenimento del periodo di ammortamento fiscale dei marchi e dell’avviamento in 18 anni, dietro il pagamento di una ulteriore imposta sostitutiva (a scaglioni dal 12% al 16%, al netto dell’imposta sostitutiva del 3% pagata per la rivalutazione);
  • revoca, anche parziale, degli effetti fiscali della rivalutazione operata ai sensi dell’art. 110 del DL 104/2020, con conseguente diritto al rimborso o alla compensazione dell’imposta sostitutiva del 3% pagata.

2.1 ambito soggettivo

La revoca civilistica della rivalutazione si rivolge ai soggetti che decidono di rinunciare anche agli effetti fiscali dell’operazione. In pratica, è possibile, alternativamente:

  • rinunciare agli effetti fiscali della rivalutazione, mantenendo però nel bilancio i maggiori valori dei beni;
  • rinunciare anche agli effetti civilistici della rivalutazione, eliminando dal bilancio sia i maggiori valori dei beni, sia la riserva costituita in contropartita nel passivo.

3. rottamazione dei ruoli – proroga delle rate

Per effetto dell’art. 10-quinquies del DL 4/2022 convertito, le rate da rottamazione dei ruoli (inclusa la rottamazione per dazi doganali e IVA all’importazione) e da saldo e stralcio degli omessi versamenti, possono essere pagate entro le date sotto indicate:

  • il 30.4.2022, se scadute nel 2020;
  • il 31.7.2022, se scadute nel 2021;
  • il 30.11.2022, se scadute o in scadenza nel 2022.

Le rate prorogate non possono essere oggetto di ulteriore dilazione, ma si applica la tolleranza dei cinque giorni per il tardivo versamento.

4. cessione dei crediti d’imposta relativi alle opzioni di cessione del credito/sconto in fattura per le detrazioni edilizie

Nell’art. 28 co. 1-bis del DL 4/2022 convertito è stata trasposta la disciplina dell’art. 1 del DL 13/2022 (conseguentemente abrogato), in materia di cessione dei crediti d’imposta relativi alle opzioni per lo sconto sul corrispettivo o la cessione del credito di cui all’art. 121 del DL 34/2020, secondo la quale:

  • il beneficiario della detrazione e il fornitore che ha applicato lo “sconto sul corrispettivo” possono cedere il credito d’imposta a qualsivoglia soggetto terzo, ivi compresi banche ed intermediari finanziari (prima cessione);
  • successivamente, possono essere disposte due ulteriori cessioni, ma soltanto a cessionari che rientrino nel perimetro dei c.d. “soggetti vigilati”. 

I “soggetti vigilati” che possono essere cessionari delle “cessioni successive alla prima” sono: 

  • le banche e gli intermediari finanziari iscritti all’albo di cui all’art. 106 del TUB;
  • le società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’albo di cui all’art. 64 del TUB;
  • le imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del DLgs. 209/2005.

4.1 disciplina transitoria

I crediti d’imposta relativi ad opzioni comunicate telematicamente all’Agenzia delle Entrate sino al 16.2.2022 (o al 6.3.2022 per il “bonus barriere architettoniche 75%”, di cui all’art. 119-ter del DL 34/2020), a prescindere dal numero di cessioni di cui sono già stati oggetto (nessuna o molteplici), possono essere ceduti ancora una volta, a favore di qualsiasi terzo cessionario, ivi comprese banche e intermediari finanziari.

Con la risposta del 17.3.2022, l’Agenzia delle Entrate ha fornito un’interpretazione della disposizione favorevole al contribuente, precisando, tra l’altro, che il credito può essere ceduto ancora una volta a chiunque e poi due volte a soggetti “qualificati” (ossia “vigilati”) qualora vi siano stati: 

  • prima cessione o sconto comunicati all’Agenzia delle Entrate entro il 16.2.2022;
  • cessioni successive alla prima comunicate all’Agenzia delle Entrate entro il 16.2.2022.

4.2 DIVIETO DI CESSIONE PARZIALE DEI CREDITI D’IMPOSTA

Sono vietate le cessioni parziali dei crediti d’imposta, anche successive alla prima, relative a comunicazioni trasmesse all’Agenzia delle Entrate dall’1.5.2022.

5. proroga del termine per la trasmissione della comunicazione delle opzioni relative alle detrazioni edilizie 

L’art. 10-quater co. 1 del DL 4/2022 convertito, proroga dal 7.4.2022 al 29.4.2022 il termine entro cui deve essere trasmessa la comunicazione delle opzioni per il c.d. sconto in fattura o la cessione del credito, relative alle detrazioni edilizie, in riferimento:

  • alle spese sostenute nel 2021;
  • alle rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020.

6. credito d’imposta per i canoni di locazione per i primi tre mesi del 2022

L’art. 5 del DL 4/2022 convertito, prevede l’applicabilità del credito d’imposta sui canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo, di cui all’art. 28 del DL 34/2020, con riferimento a ciascuno dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022:

  • non solo alle imprese del settore turistico (già previste dalla norma ante conversione);
  • ma anche a favore delle imprese dei settori di cui al codice ATECO 93.11.20 – Gestione di piscine.

In particolare, con riferimento ai primi tre mesi del 2022, il credito d’imposta spetta:

  • alle imprese del settore turistico, indipendentemente dall’ammontare dei ricavi registrati negli anni precedenti;
  • alle imprese dei settori di cui al codice ATECO 93.11.20 – Gestione di piscine, a condizione che abbiano ricavi inferiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta 2019 (soggetti “solari”).

Sia per le imprese turistiche che per i gestori di piscine, il credito spetta a condizione che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento dell’anno 2022 di almeno il 50% rispetto allo stesso mese dell’anno 2019.

Autorizzazione europea

L’efficacia della misura è espressamente condizionata all’autorizzazione della Commissione europea.

Aiuti di Stato

Il credito d’imposta in esame trova applicazione nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dal quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19 (comunicazione Commissione europea 19.3.2020 C (2020) 1863 final, e successive modifiche). 

L’art. 5 del DL 4/2022 convertito precisa che, a tal fine, gli “operatori economici presentano apposita autodichiarazione all’Agenzia delle Entrate attestante il possesso dei requisiti e il rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalle Sezioni 3.1 «Aiuti di importo limitato» e 3.12 «Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti» della predetta Comunicazione”.

Per quanto concerne la Sezione 3.1, con riferimento al credito d’imposta per i mesi da gennaio a marzo 2022, dovrebbe applicarsi la soglia di 2,3 milioni di euro, che riguarda gli aiuti concessi dall’1.1.2022.

7. agevolazioni settore sportivo

7.1 CONTRIBUTO SPESE DI SANIFICAZIONE

In sede di conversione è confermato l’incremento di 20 milioni di euro per il 2022 della dotazione del fondo previsto dal decreto Sostegni bis per il riconoscimento del contributo a fondo perduto a ristoro delle spese sanitarie di sanificazione e prevenzione e per l’effettuazione di test di diagnosi covid 19 sostenute da:

  • società sportive professionistiche;
  • società/associazioni sportive dilettantistiche iscritte nel relativo Registro nazionale.
  • Il contributo è ora riconosciuto anche a ristoro di ogni altra spesa sostenuta in applicazione dei protocolli sanitari emanati dagli organismi sportivi e validati dalle competenti autorità governative per il periodo dello stato di emergenza.

7.2 CONTRIBUTO GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI

Confermato l’incremento del fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo. Fondo che potrà essere destinato all’erogazione di contributi a fondo perduto a favore di associazioni/società sportive dilettantistiche maggiormente colite dalle restrizioni causa emergenza Covid 19 con particolare riguardo a coloro che gestiscono impianti sportivi. Una quota delle risore è destinato alle associazioni/società che gestiscono impianti per l’attività natatoria.

I soggetti interessati dovranno presentare specifica domanda secondo modalità e termini individuati in un prossimo Decreto dell’autorità politica delegata in materia di sport.

8. cessione dei crediti d’imposta per la ristrutturazione delle strutture turistico-alberghiere e per la digitalizzazione delle agenzie di viaggio

Con l’art. 28 co. 3-ter del DL 4/2022 convertito, viene prevista la possibilità di cedere:

  • il credito d’imposta per la riqualificazione delle strutture turistico-alberghiere (art. 1 del DL 152/2021);
  • il credito d’imposta per la digitalizzazione delle agenzie di viaggio e tour operator (art. 4 del DL 152/2021).

Modalità di cessione

Tali crediti d’imposta possono essere ceduti, solo per intero, senza facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari (analogamente a quanto previsto per i c.d. “bonus edilizi”).

9. incentivi per la ristrutturazione delle strutture turistico-alberghiere – Estensione alle unità abitative mobili

In relazione al contributo a fondo perduto e al credito d’imposta per la riqualificazione delle strutture turistico-alberghiere di cui all’art. 1 del DL 152/2021, l’art. 4-bis del DL 4/2022 convertito, include nell’ambito degli interventi agevolati di cui all’art. 1 co. 5 lett. c) del DL 152/2021 anche l’installazione di unità abitative mobili con meccanismi di rotazione in funzione, e loro pertinenze e accessori, che siano collocate, anche in via continuativa, in strutture ricettive all’aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti, previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, che non posseggano alcun collegamento di natura permanente al terreno e presentino le caratteristiche dimensionali e tecnico-costruttive previste dalle normative regionali di settore ove esistenti.

10. integrazione della classificazione ATECO 2007

L’art. 3 co. 2-bis e 4-bis del DL 4/2022 convertito, dispone l’integrazione della classificazione ATECO 2007 al fine di identificare con maggior precisione:

  • le imprese operanti nel settore dei matrimoni, degli eventi privati e delle attività connesse;
  • i settori merceologici in cui operano gli incaricati alla vendita diretta a domicilio, di cui all’art. 1 co. 1 lett b) della L. 17.8.2005 n. 173.

All’attuazione di tali disposizioni provvede l’ISTAT, entro il 27.6.2022.

11. Esonero contributivo per le agenzie di viaggi e i tour operator

L’art. 4 co. 2-ter – 2-septies del DL 4/2022 convertito, riconosce in favore dei datori di lavoro privati operanti nel settore delle agenzie di viaggi e dei tour operator un esonero contributivo, fermo restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

11.1 L’agevolazione

L’agevolazione consiste in un esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro operanti nei settori in esame, esclusi i premi INAIL.

Tale esonero, riparametrato e applicato su base mensile, viene riconosciuto:

  • a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione;
  • fino a un massimo di 5 mesi anche non continuativi;
  • per il periodo di competenza aprile-agosto 2022.

I datori di lavoro in argomento possono fruire dell’esonero entro il 31.12.2022.

11.2 condizioni

Ai fini del diritto e della fruizione dell’esonero, la norma prevede specifiche condizioni. In particolare, il beneficio:

  • è concesso ai sensi della comunicazione della Commissione europea del 19.3.2020 C (2020) 1863 final, “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19” e nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione;
  • è subordinato, ai sensi dell’art. 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea, all’autorizzazione della Commissione europea.

11.3 cumulabilità

L’esonero è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta.

11.4 Risorse finanziarie

L’esonero è riconosciuto nel limite di minori entrate contributive pari a 56,25 milioni di euro per l’anno 2022. Se dal monitoraggio effettuato dall’INPS dovesse emergere il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non saranno adottati altri provvedimenti concessori.

12. BONUS SPONSORIZZAZIONI SPORTIVE

Confermato il riconoscimento del credito d’imposta pari al 50% per gli investimenti pubblicitari effettuati nel periodo 01.01.2022 – 31.03.2022 a favore delle imprese che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie, incluse sponsorizzazioni, nei confronti di società sportive professionistiche, e società o associazioni sportive dilettantistiche iscritte al CONI operanti in discipline ammesse ai giochi olimpici e che svolgono attività sportiva giovanile.

 

ALTRE INFORMAZIONI

LE COMUNICAZIONI DI ANOMALIA TRA SPESOMETRO / FATTURE ELETRONICHE E VOLUME D’AFFARI 2018

Con Provvedimento del 25.03.2022, l’Agenzia delle Entrate ha individuato le modalità con cui sono messe a disposizione del contribuente e della Guardia di Finanza le informazioni derivanti dal confronto con i documenti comunicati dal contribuente e dai suoi clienti soggetti passivi Iva, all’Agenzia delle Entrate con i dati delle fatture elettroniche da cui risulterebbe omesso, in tutto o in parte, di dichiarare il volume d’affari conseguito.

La comunicazione di anomalia dei dati avviene tramite Pec del contribuente. Il contribuente può comunicare eventuali elementi e circostanze non conosciuti dall’Agenzia delle Entrate.

La regolarizzazione degli eventuali errori emersi potrà avvenire tramite l’istituto del ravvedimento operoso.

 

Martedì 19 aprile

Versamento IVA mensile

I contribuenti titolari di partita IVA in regime mensile devono:

liquidare l’IVA relativa al mese di marzo 2022;

versare l’IVA a debito.

I soggetti che affidano la tenuta della contabilità a terzi e ne hanno dato comunicazione all’ufficio delle Entrate, nel liquidare e versare l’IVA possono far riferimento all’IVA divenuta esigibile nel secondo mese precedente.

È possibile il versamento trimestrale, senza applicazione degli interessi, dell’IVA relativa ad operazioni derivanti da contratti di subfornitura, qualora per il pagamento del prezzo sia stato pattuito un termine successivo alla consegna del bene o alla comunicazione dell’avvenuta esecuzione della prestazione di servizi.

A causa dell’emergenza da COVID-19, per gli enti sportivi, nel rispetto dei requisiti previsti dall’art. 1 co. 923 – 924 della L. 30.12.2021 n. 234 (legge di bilancio 2022), il versamento può essere effettuato, senza interessi e sanzioni:

in un’unica soluzione entro il 30.5.2022;

oppure, per il 50% del totale dovuto, in 7 rate mensili di pari importo a partire dal

30.5.2022 e per il restante 50% entro il 16.12.2022.

Versamento rata saldo IVA 2021

I contribuenti titolari di partita IVA che hanno versato, entro il 16.3.2022, la prima rata del saldo dell’imposta derivante dalla dichiarazione per l’anno 2021, devono versare la seconda rata, con applicazione dei previsti interessi.

Versamento ritenute
e addizionali

I sostituti d’imposta devono versare:

  • le ritenute alla fonte operate nel mese di marzo 2022;
  • le addizionali IRPEF trattenute nel mese di marzo 2022 sui redditi di lavoro dipendente e assimilati.

Il condominio che corrisponde corrispettivi per appalti di opere o servizi può non effettuare il versamento delle ritenute di cui all’art. 25-ter del DPR 600/73, entro il termine in esame, se l’ammontare cumulativo delle ritenute operate nei mesi di dicembre 2021, gennaio, febbraio e marzo 2022 non è di almeno 500,00 euro.

A causa dell’emergenza da COVID-19, per gli enti sportivi, nel rispetto dei requisiti previsti dall’art. 1 co. 923 – 924 della L. 30.12.2021 n. 234 (legge di bilancio 2022), il versamento delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati può essere effettuato, senza interessi e sanzioni:

  • in un’unica soluzione entro il 30.5.2022;
  • oppure, per il 50% del totale dovuto, in 7 rate mensili di pari importo a partire dal 30.5.2022 e per il restante 50% entro il 16.12.2022.

Versamento ritenute
sui dividendi

I sostituti d’imposta devono versare le ritenute alla fonte:

  • operate sugli utili in denaro corrisposti nel trimestre gennaio-marzo 2022;
  • corrisposte dai soci per distribuzione di utili in natura nel trimestre gennaio-marzo 2022.

 

Mercoledì 20 aprile

Comunicazione
operazioni in contanti con turisti stranieri

I soggetti di cui agli artt. 22 (commercianti al minuto e assimilati) e 74-ter (agenzie di viaggio e turismo) del DPR 633/72, che liquidano l’IVA trimestralmente o annualmente, devono comunicare all’Agenzia delle Entrate le operazioni in contanti legate al turismo, effettuate nel 2021:

  • nei confronti delle persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana, che abbiano residenza fuori dal territorio italiano;
  • di importo pari o superiore a 2.000,00 euro e fino a 15.000,00 euro.

La comunicazione deve avvenire:

  • in via telematica;
  • direttamente, o avvalendosi degli intermediari abilitati;
  • utilizzando il “modello polivalente”.

Comunicazione verifiche apparecchi misuratori fiscali

I fabbricanti degli apparecchi misuratori fiscali (registratori di cassa) e i laboratori di verificazione periodica abilitati devono comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati relativi alle operazioni di verificazione effettuate nel trimestre gennaio-marzo 2022.

La comunicazione deve avvenire:

  • in via telematica;
  • direttamente, o avvalendosi degli intermediari abilitati.

 

Martedì 26 aprile

Presentazione
modelli INTRASTAT

I soggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie presentano in via telematica all’Agenzia delle Entrate i modelli INTRASTAT:

  • relativi al mese di marzo 2022, in via obbligatoria o facoltativa;
  • ovvero al trimestre gennaio-marzo 2022, in via obbligatoria o facoltativa.

I soggetti che, nel mese di marzo 2022, hanno superato la soglia per la presentazione trimestrale dei modelli INTRASTAT presentano:

  • i modelli relativi ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022, appositamente contrassegnati, in via obbligatoria o facoltativa;
  • mediante trasmissione telematica.

Con la determinazione Agenzia delle Dogane e dei Monopoli 23.12.2021 n. 493869 sono stati approvati i nuovi modelli INTRASTAT e sono state previste ulteriori semplificazioni per la presentazione dei modelli INTRA-STAT, applicabili a partire dagli elenchi relativi al 2022.

 

Venerdì 29 aprile

Trasmissione
dati cessione detrazione o sconto sul corrispettivo per interventi edilizi

I contribuenti, gli amministratori di condominio o gli intermediari devono comunicare in via telematica all’Agenzia delle Entrate, utilizzando l’apposito modello, l’opzione per lo sconto sul corrispettivo o la cessione della detrazione, in relazione alle spese sostenute nel 2021 o alle rate residue non fruite delle detrazioni per le spese sostenute nell’anno 2020, relative agli interventi di:

  • recupero del patrimonio edilizio;
  • efficientamento energetico;
  • adozione di misure antisismiche;
  • recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti;
  • installazione di impianti solari fotovoltaici;
  • installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici.

 

Sabato 30 aprile

Versamento rate della “rottamazione delle cartelle” e/o del “saldo e stralcio”

I soggetti con carichi affidati agli Agenti della Riscossione tra l’1.1.2000 e il 31.12.2017, che hanno aderito alla definizione agevolata delle cartelle di pagamento, degli accertamenti esecutivi e degli avvisi di addebito (c.d. “rottamazione-ter”) e/o al “saldo e stralcio” degli omessi versamenti di imposte e contributi, devono effettuare il versamento delle rate scadute nell’anno 2020, qualora non ancora effettuato.

Presentazione richiesta di un nuovo piano di dilazione

I soggetti che alla data dell’8.3.2020 sono decaduti da un piano di dilazione ai sensi dell’art. 19 del DPR 602/73, possono richiedere all’Agente della Riscossione una nuova richiesta di rateazione.

Al fine di accedere alla nuova dilazione non è necessario effettuare il versamento delle rate scadute alla data di presentazione della richiesta.

 

Lunedì 2 maggio

Dichiarazione
annuale IVA

I contribuenti titolari di partita IVA devono presentare la dichiarazione annuale IVA:

  • relativa all’anno 2021 (modello IVA 2022);
  • esclusivamente in via telematica (direttamente o avvalendosi degli intermediari abilitati).

Gli eventuali crediti IVA possono essere utilizzati in compensazione nel modello F24, per un importo superiore a 5.000,00 euro, a decorrere dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione con il visto di conformità o la sottoscrizione dell’organo di revisione legale (salvo esonero in base al regime premiale ISA).

Regolarizzazione dichiarazioni e versamenti IVA

I contribuenti titolari di partita possono regolarizzare, mediante il ravvedimento operoso, con la riduzione delle sanzioni ad un ottavo del minimo:

  • l’infedele presentazione della dichiarazione IVA relativa al 2020 (modello IVA 2021);
  • gli omessi, insufficienti o tardivi versamenti IVA del 2021.

Possono essere regolarizzate anche le violazioni commesse:

  • nell’anno 2020, con riduzione delle sanzioni ad un settimo del minimo;
  • nelle annualità antecedenti, con riduzione delle sanzioni ad un sesto del minimo.

Il ravvedimento operoso si perfeziona mediante:

  • il versamento degli importi non versati, degli interessi legali e delle sanzioni ridotte previste per le diverse violazioni;
  • la presentazione delle eventuali dichiarazioni integrative.

Presentazione
modelli TR

I soggetti IVA con diritto al rimborso infrannuale devono presentare all’Agenzia delle Entrate il modello TR:

  • relativo al trimestre gennaio-marzo 2022;
  • utilizzando il modello approvato dall’Agenzia delle Entrate.

Il credito IVA trimestrale può essere:

  • chiesto a rimborso;
  • oppure destinato all’utilizzo in compensazione nel modello F24.

Per la compensazione dei crediti IVA trimestrali per un importo superiore a 5.000,00 euro annui è obbligatorio apporre sul modello TR il visto di conformità o la sottoscrizione dell’organo di revisione legale (salvo esonero in base al regime premiale ISA).

La presentazione del modello deve avvenire:

  • in via telematica;
  • direttamente, o avvalendosi degli intermediari abilitati.

Trasmissione
dati operazioni con l’estero

I soggetti passivi IVA, residenti o stabiliti in Italia, devono trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi:

  • effettuate verso soggetti non stabiliti in Italia, in relazione ai documenti emessi nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022;
  • ricevute da soggetti non stabiliti in Italia, in relazione ai documenti comprovanti l’operazione ricevuti nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022.

La comunicazione non riguarda le operazioni per le quali:

  • è stata emessa una bolletta doganale;
  • siano state emesse o ricevute fatture elettroniche.

Dichiarazione e versamento IVA
regime “OSS

I soggetti passivi che hanno aderito al regime speciale “OSS” devono presentare all’Agenzia delle Entrate, in via telematica, la dichiarazione relativa al trimestre gennaio-marzo 2022 riguardante:

  • le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di committenti non soggetti passivi IVA, in Stati membri dell’Unione europea diversi da quello del prestatore;
  • le vendite a distanza intracomunitarie di beni soggette ad imposta nello Stato membro di arrivo;
  • talune cessioni nazionali effettuate dalle piattaforme digitali in qualità di fornitori presunti.

La dichiarazione deve essere presentata anche in mancanza di operazioni rientranti nel regime.

Entro il termine in esame deve essere versata anche l’IVA dovuta in base alla suddetta dichiarazione, secondo le aliquote degli Stati membri in cui si considera effettuata l’operazione.

Dichiarazione e
versamento IVA
regime “IOSS”

I soggetti passivi che hanno aderito al regime speciale “IOSS” devono presentare all’Agenzia delle Entrate, in via telematica, la dichiarazione relativa al mese di marzo 2022 riguardante le vendite a distanza di beni importati:

  • non soggetti ad accisa;
  • spediti in spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150,00 euro;
  • destinati ad un consumatore in uno Stato membro dell’Unione europea.

La dichiarazione deve essere presentata anche in man-canza di operazioni rientranti nel regime.

Entro il termine in esame deve essere versata anche l’IVA dovuta in base alla suddetta dichiarazione, secondo le aliquote degli Stati membri in cui si considera effettuata la cessione.

Imposta di bollo documenti informatici

I contribuenti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare devono versare l’imposta di bollo:

  • dovuta per l’anno 2021 in relazione ai documenti (diversi dalle fatture elettroniche) o registri emessi o utilizzati in forma informatica;
  • mediante il modello F24, da presentare con modalità esclusivamente telematiche;
  • secondo le modalità stabilite dalla ris. Agenzia delle Entrate 2.12.2014 n. 106.

Registrazione
contratti di locazione

Le parti contraenti devono provvedere:

  • alla registrazione dei nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza inizio mese di aprile 2022 e al pagamento della relativa imposta di registro;
  • al versamento dell’imposta di registro anche per i rinnovi e le annualità di contratti di locazione con decorrenza inizio mese di aprile 2022.

Per la registrazione è obbligatorio utilizzare il “modello RLI” approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 19.3.2019 n. 64442.

 

Rimanendo a più completa disposizione per fornirVi ulteriori chiarimenti e precisazioni, cogliamo l’occasione per porgerVi cordiali saluti.

Studio Pietrobon & Associati