COMPENSAZIONE CREDITI TRIBUTARI (Art. 3)

12/11/2019

L’art. 3 ha rivisto le modalità di compensazione dei crediti Ires, Irpef e Irap allineandoli a quelli previsti ai fini Iva.

A partire dai crediti maturati dal 1 gennaio 2019, la loro compensazione per importi superiori ad euro 5.000,00 è possibile:

  • dal decimo giorno successivo alla presentazione della dichiarazione annuale/istanza in cui emerge il credito;
  • Esclusivamente tramite servizi telematici forniti dall’Agenzia delle Entrate. Questo vale anche per i soggetti “privati” in caso di compensazione parziale. In passato l’obbligo dei canali telematici scattava solo in caso di compensazione totale con delega a saldo zero.

A titolo di esempio: un credito Irpef, Ires o Irap pari ad euro 10.000,00 che emerge da una dichiarazione dei redditi riferita al periodo d’imposta 2019, potrà essere utilizzato:

  • Fino ad euro 5.000,00 già a partire dal 01 gennaio 2020;
  • L’eccedenza solo dopo 10 gg dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi.

Si ricorda che l’Agenzia delle Entrate, nell’ambito della propria attività di controllo, ai sensi dell’art. 37 comma 49 ter del D.L. 223/2006 può sospendere fino a 30 giorni l’esecuzione dei modelli F24 contenti compensazioni con profili di rischio.

Se, a seguito di tale controllo, l’Agenzia delle Entrate, ritiene che il credito indicato in F24 sia utilizzabile, provvederà a comunicare tale decisione entro 30 giorni al soggetto che ha trasmesso la delega e, provvederà ad applicare la sanzione prevista pari ad euro 1.000,00 per ciascun modello F24 non eseguito.