17/10/2016
Si ricorda che per i soggetti che hanno il periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, entro il 31 ottobre 2016 deve essere presentata la comunicazione dei beni d’impresa concessi in godimento da parte di una società/ditta individuale ad un socio/familiare, senza corrispettivo o ad un corrispettivo inferiore a quello di mercato. La comunicazione riguarda il periodo d’imposta 2015.
Il verificarsi di tali situazioni comporta per l’utilizzatore (socio/familiare) la rilevazione di un reddito diverso ai sensi dell’art. 67 co. 1 lett. H ter del TUIR, pari alla differenza tra valore di mercato e corrispettivo annuo pattuito per la concessione in godimento del bene e per il concedente (società/ditta individuale) l’indeducibilità dei relativi costi.
I beni oggetto di comunicazione sono:
Sono esclusi dalla comunicazione dei beni ai soci in generale:
Per i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, la comunicazione beni ai soci va inviata entro la fine del mese successivo a quello di scadenza dell’invio della dichiarazione dei redditi (modello Unico).
Nella tabella sottostante si riepilogano i casi di obbligo o meno della comunicazione beni ai soci all’Agenzia delle Entrate.
Concedente |
Utilizzatore |
Obbligo comunicazione |
Titolare |
Titolare |
NO |
ditta individuale |
Familiare |
SI* |
SNC |
Socio Familiare del socio |
NO SI |
SAS |
Socio accomandatario Socio accomandante/familiare del socio |
NO SI* |
Srl/Spa |
Socio non amministratore Familiare del socio Socio dipendente Amministratore |
SI* SI* NO NO |
SI*: ipotizzando che non sia richiesto alcun corrispettivo all’utilizzatore e che emerga un fringe benefit o che il corrispettivo richiesto all’utilizzatore sia inferiore al fringe benefit.
Si ricorda che entro la stessa data devono essere comunicati anche i finanziamenti e le capitalizzazioni effettuate alla società nel corso del 2015.
Sono esclusi da tale obbligo i dati relativi a finanziamenti o capitalizzazioni di importo annuo inferiore a euro 3.600. Quest’ultimo limite opera distintamente con riferimento a ciascuna tipologia di apporto e a ciascun socio o familiare dell’imprenditore e quelli relativi a qualsiasi apporto già conosciuto dall’Amministrazione finanziaria (ossia i finanziamenti effettuati per atto pubblico o scrittura privata autenticata).