CONSERVAZIONE ELETTRONICA DOCUMENTI FICALI: CHIARIMENTO DA PARTE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE

29/10/2015

Come è noto tutte le fatture elettroniche emesse nei confronti della P.A. devono essere obbligatoriamente conservate in modalità elettronica.

La conservazione elettronica dei documenti può essere effettuata:

– direttamente dal contribuente;

dal soggetto depositario delle scritture contabili;

da un soggetto terzo.

Con apposita Risoluzione del 25/9/2015 n°81/E, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito il comportamento da adottare nell’ipotesi in cui la conservazione elettronica dei documenti sia effettuata da un soggetto terzo, diverso dal contribuente e dal depositario delle scritture contabili.

E’ stato chiarito che nel caso in cui  il soggetto “conservatore” sia un terzo, incaricato al solo processo di conservazione elettronica dei documenti fiscali e dunque non coincide con il depositario delle scritture contabili, posto che gli estremi identificativi del conservatore siano riportati nel manuale della conservazione e a condizione che la documentazione fiscale sia accessibile direttamente presso la sede del contribuente o del depositario delle scritture contabili, in tal caso non è necessario comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati del conservatore tramite il mod. AA7/AA9, ma è sufficiente l’indicazione nel quadro RS del mod. UNICO.

Nel caso in cui si sia già provveduto a presentare il mod. AA7/AA9 con i dati del soggetto “conservatore” è possibile effettuare una comunicazione di variazione tramite lo stesso modello.