CONTRIBUTI EROGATI A CAUSA DELL’EMERGENZA DA COVID-19

11/02/2021

Con la risposta a interpello 19.1.2021 n. 46, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che i contributi erogati a fronte dell’emergenza epidemiologica per il sostegno al settore della cultura ai sensi dell’art. 90 del DL 18/2020 non sono imponibili per effetto del regime di esenzione previsto dall’art. 10-bis del DL 137/2020. L’Agenzia delle Entrate ha applicato per la prima volta a tale settore la nuova disposizione introdotta nel DL “Ristori” convertito che prevede l’irrilevanza fiscale dei contributi e delle indennità.

NORMA DI IRRILEVANZA FISCALE

Ai sensi dell’art. 10-bis co. 1 del DL 28.10.2020 n. 137 (c.d. DL “Ristori”), inserito in sede di conversione nella L. 18.12.2020 n. 176, i contributi e le indennità di qualsiasi natura erogati in via eccezionale a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e diversi da quelli esistenti prima della medesima emergenza, da chiunque erogati e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione, spettanti “ai soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi” non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’IRAP.

L’Agenzia delle Entrate, nella risposta all’interpello in esame, ha affermato che, con tale disposizione, il legislatore ha voluto riconoscere a tutti i contributi erogati per l’emergenza epidemiologica COVID-19 il regime esentativo previsto espressamente per talune tipologie di aiuti economici.