La conversione in legge del Decreto Aiuti – Ter

16/12/2022

 

1. Premessa

Il DL 23.9.2022 n. 144 (Decreto Aiuti ter) è stato convertito nella L. 17.11.2022 n. 175, pubblicata sulla G.U. 17.11.2022 n. 269 ed entrata in vigore il 18.11.2022, prevedendo alcune novità rispetto al testo originario. A seguire le novità introdotte in sede di conversione, mentre si rimanda alla circolare di ottobre 2022 per le norme introdotte e non oggetto di modifica.

2. Regolarizzazione dei crediti d’imposta per ricerca e sviluppo indebitamente compensati – Proroga dei termini

Per effetto delle modifiche apportate all’art. 38 del DL 144/2022 in sede di conversione in legge, sono stati rinviati i termini per:

  • presentare la domanda per accedere alla procedura di riversamento del credito d’imposta per ricerca e sviluppo, introdotta dall’art. 5 co. 7-12 del DL 21.10.2021 n. 146, conv. L. 17.12.2021 n. 215, il quale ha previsto la possibilità di definire le violazioni riconducibili all’indebita compensazione di crediti d’imposta per ricerca e sviluppo disciplinati dall’art. 3 del DL 145/2013;
  • riversare i suddetti crediti indebitamente compensati.

A seguito del riversamento del credito indebitamente compensato, il contribuente ottiene lo stralcio delle sanzioni amministrative, degli interessi e la non punibilità penale per il delitto di indebita compensazione di cui all’art. 10-quater del DLgs. 74/2000.

Deve trattarsi di crediti per ricerca e sviluppo relativi ad attività realmente poste in essere, le cui spese siano esistenti e documentate, ma non agevolabili.

2.1 Domanda di riversamento

Per accedere alla regolarizzazione il contribuente deve presentare una apposita richiesta:

  • entro il 31.10.2023 (termine così prorogato rispetto alla precedente scadenza del 31.10.2022);
  • utilizzando il modello approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 1.6.2022 n. 188987.

2.2 Riversamento del credito

A seguito della presentazione della domanda, il contribuente deve procedere al riversamento del credito indebitamente compensato, che non può avvenire mediante compensazione di crediti ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97.

Il riversamento del credito dovrà essere effettuato:

  • in un’unica soluzione, entro il 16.12.2023 (termine così prorogato rispetto alla precedente scadenza del 16.12.2022);
  • oppure, se è ammesso il versamento rateale, in 3 rate annuali di pari importo, scadenti rispettivamente il 16.12.2023, il 16.12.2024 e il 16.12.2025 (termini così prorogati rispetto alle precedenti scadenze del 16.12.2022, 16.12.2023 e 16.12.2024), maggiorate degli interessi legali a decorrere dal 17.12.2023.

3. Certificazione della qualificazione delle attività di ricerca e sviluppo – estensione

Con l’art. 38 co. 2 del DL 144/2022, inserito in sede di conversione in legge, è stata estesa al credito d’imposta per ricerca e sviluppo disciplinato dall’art. 3 del DL 145/2013 la possibilità di chiedere la “certificazione” del credito, introdotta dall’art. 23 co. 2-3 del DL 73/2022 con riferimento al bonus ricerca, sviluppo e innovazione disciplinato dall’art. 1 co. 198-209 della L. 160/2019, la quale è finalizzata a far ottenere alle imprese interessate l’attestazione che gli investimenti effettuati nell’ambito della ricerca e sviluppo siano ammissibili al beneficio.

3.1 Condizioni

La certificazione può essere richiesta a condizione che le violazioni relative all’utilizzo dei crediti per ricerca e sviluppo non siano già state constatate e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza.

3.2 Soggetti abilitati al rilascio della certificazione

L’art. 23 del DL 73/2022 rimette a un DPCM (non ancora emanato) l’individuazione dei requisiti dei soggetti pubblici o privati abilitati al rilascio della certificazione, fra i quali quelli idonei a garantire professionalità, onorabilità e imparzialità, con istituzione di un apposito albo dei certificatori.

È, inoltre, previsto che la certificazione sia rilasciata dai soggetti abilitati che si attengono, nel processo valutativo, a quanto previsto da apposite linee guida del Ministero dello Sviluppo economico, periodicamente elaborate ed aggiornate.

Tra i soggetti abilitati al rilascio della citata certificazione sono in ogni caso compresi:

  • le università statali; 
  • le università non statali legalmente riconosciute;
  • gli enti pubblici di ricerca.

3.3 Effetti della certificazione nei confronti dell’Amministrazione finanziaria

Con il rilascio della certificazione si ottiene l’attestazione ex post del rispetto dei requisiti normativi (e di prassi) richiesti per il riconoscimento del credito d’imposta.

Gli effetti della certificazione sono vincolanti nei confronti dell’Amministrazione finanziaria, tranne nel caso in cui la certificazione sia stata rilasciata sulla base di una non corretta rappresentazione dei fatti.

Fatto salvo quanto sopra, gli atti, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, difformi da quanto attestato nelle certificazioni sono nulli

 

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