5/08/2020
Il DL 19.5.2020 n. 34 (c.d. Decreto Rilancio) è stato convertito nella L. 17.7.2020 n. 77, con entrata in vigore il 19.7.2020. Rispetto al testo originario sono state introdotte alcune novità che si riportano nelle pagine successive.
L’art. 119 del DL 34/2020 riguardante la detrazione del 110% per gli interventi di riqualificazione energetica e riduzione del rischio sismico è stato riscritto in sede di conversione in legge del decreto.
Innanzitutto la detrazione riguarda le spese sostenute dal 1 luglio 2020 al 31.12.2021 e va ripartita in quote annuali.
Possono fruire della detrazione:
Sono esclusi dall’agevolazione gli interventi su immobili catastati in categoria A1, A8 e A9.
La detrazione nella misura del 110%, per le spese sostenute dall’1.7.2020 al 31.12.2021 (per gli IACP fino al 30.6.2022), spetta per gli interventi di riqualificazione energetica “trainanti” di seguito indicati.
Interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo o dell’unità immobiliare situata all’interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno
La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a:
Interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti
Detrazione calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a:
La detrazione è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito.
Interventi sugli edifici unifamiliari o plurifamiliari con funzione indipendente per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti
Detrazione calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a 30.000,00 euro.
La detrazione è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito.
La detrazione del 110% è riconosciuta anche per le spese sostenute per alcuni specifici interventi se effettuati contestualmente agli interventi trainanti sopra descritti. In particolare ci si riferisce a:1.2 INTERVENTI CON DETRAZIONE AL 110% SOLO SE CONTESTUALI
Per le spese sostenute dall’1.7.2020 al 31.12.2021, la detrazione IRPEF prevista dall’art. 16-bis co. 1 del TUIR per gli interventi di recupero edilizio spetta, nella misura del 110%, per l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici ai sensi dell’art. 1 co. 1 lett. a), b), c) e d) del DPR 412/93, se è stato eseguito congiuntamente uno degli interventi di riqualificazione energetica o antisismici che consentono di beneficiare della detrazione al 110%.
L’agevolazione è ripartita in 5 quote annuali di pari importo.
Nel caso in cui sia stato eseguito congiuntamente uno degli interventi di riqualificazione energetica che consente di beneficiare del “superbonus” del 110%, per l’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, la detrazione di cui all’art. 16-ter del DL 63/2013 spetta nella misura del 110%.
L’agevolazione è ripartita in 5 quote annuali di pari importo.
In luogo dell’utilizzo diretto della detrazione in dichiarazione dei redditi, è possibile optare, alternativamente, per la cessione del corrispondente credito d’imposta, ovvero per il c.d. “sconto in fattura” per le spese sostenute nel 2020 e 2021 relative agli interventi di:
In sede di conversione è stato previsto che:
L’opzione va comunicata all’Agenzia delle Entrate, esclusivamente in via telematica, dal soggetto interessato ovvero tramite un soggetto abilitato al rilascio del visto di conformità, con le modalità che saranno definite con un apposito Provvedimento.
I fornitori e i cessionari rispondono solo per l’eventuale utilizzo del credito d’imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto allo sconto praticato / credito ricevuto.
Nell’iter di conversione, l’asseverazione è stata posta come elemento indispensabile sia per poter fruire della detrazione nella misura del 110% sia per poter optare per la cessione del corrispondente credito ovvero per il riconoscimento del c.d. “sconto in fattura”.
Il visto di conformità, invece, come originariamente previsto, è richiesto soltanto nel caso in cui si intenda optare per la cessione del credito ovvero per il c.d. “sconto in fattura” in luogo della fruizione diretta della detrazione in dichiarazione dei redditi.
Per effetto dell’art. 51-bis del DL 34/2020, inserito in sede di conversione in legge, l’obbligo di nomina del revisore legale o dell’organo di controllo nelle srl (e nelle cooperative) già costituite al 16.3.2019, in conseguenza del superamento dei nuovi limiti, dovrà avvenire entro la data di approvazione del bilancio relativo all’esercizio 2021 (e, quindi, nel 2022), e non più entro la data di approvazione del bilancio relativo all’esercizio 2019.
Ai fini della prima applicazione della nuova disciplina continua ad aversi riguardo ai due esercizi antecedenti la scadenza.
Per effetto del DL “Rilancio”, tali esercizi sono divenuti il 2020 ed il 2021, mentre il primo bilancio da sottoporre a controlli è quello relativo al 2022.
L’art. 46-bis del DL 34/2020, inserito in sede di conversione in legge, prevede un incremento di 30 milioni di euro per l’anno 2020 delle risorse relative al credito d’imposta per la partecipazione a fiere internazionali di cui all’art. 49 del DL 34/2019. Credito d’imposta che è stato esteso alle spese derivanti da fiere che sono state annullate a causa dell’emergenza da COVID-19.
Tali somme aggiuntive sono destinate alle imprese diverse dalle piccole e medie imprese e agli operatori del settore fieristico, con riferimento al ristoro dei danni prodotti dall’annullamento o dalla mancata partecipazione a fiere e manifestazioni commerciali in Italia, nei limiti delle medesime risorse.
Al fine di sostenere l’industria del tessile, della moda e degli accessori a livello nazionale, con particolare riguardo alle start-up che investono nel design e nella creazione, nonché allo scopo di promuovere i giovani talenti del settore del tessile, della moda e degli accessori che valorizzano prodotti made in Italy di alto contenuto artistico e creativo, con l’art. 38-bis del DL 34/2020, inserito in sede di conversione in legge, è stata prevista l’erogazione di contributi a fondo perduto riconosciuti nella misura massima del 50% delle spese ammissibili, nel limite di 5 milioni di euro per l’anno 2020.
Provvedimento attuativo
Con successivo decreto del Ministero dello Sviluppo economico saranno definite le disposizioni attuative dell’agevolazione, con particolare riguardo:
Autorizzazione della Commissione europea
L’efficacia dell’agevolazione in esame è comunque subordinata all’autorizzazione della Commissione europea.
L’art. 48-bis del DL 34/2020, inserito in sede di conversione in legge, riconosce un credito d’imposta:
Il credito d’imposta:
Provvedimento attuativo
Le modalità attuative del credito d’imposta saranno definite con un successivo decreto interministeriale.
L’art. 137 del DL 34/2020, come modificato in sede di conversione in legge, prevede un’ulteriore proroga per le agevolazioni fiscali disciplinate dagli artt. 5 e 7 della L. 448/2001, in relazione ai terreni (sia agricoli che edificabili) e alle partecipazioni non quotate posseduti all’1.7.2020 (la precedente proroga, prevista dalla L. 160/2019, riguardava i beni posseduti all’1.1.2020).
Per i beni posseduti all’1.7.2020 sarà quindi consentito a persone fisiche, società semplici, enti non commerciali e soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia di rivalutare il costo o valore di acquisto delle partecipazioni non quotate e dei terreni, posseduti al di fuori del regime d’impresa, affrancando in tutto o in parte le plusvalenze conseguite, mediante l’assolvimento di un’imposta sostitutiva sul c.d. “valore di perizia”.
A tal fine, occorre che, entro il 15.11.2020 (anziché entro il 30.9.2020 come originariamente previsto):
L’imposta sostitutiva si applica con l’aliquota unica dell’11%.
È possibile eseguire il versamento dell’imposta sostitutiva in tre rate annuali di pari importo. In questo caso, entro il 15.11.2020 deve essere versata solo la prima rata per perfezionare l’opzione.
Le rate successive alla prima:
In aggiunta agli incentivi previsti dal co. 1031 dell’art. 1 della L. 145/2018 (legge di bilancio 2019), i co. 1-bis – 1-novies dell’art. 44 del DL 34/2020, inseriti in sede di conversione in legge, prevedono nuovi contributi per le persone fisiche e giuridiche che acquistano, anche in locazione finanziaria, autoveicoli a basse emissioni di anidride carbonica, con o senza rottamazione di un precedente veicolo.
Sono riconosciuti ulteriori incentivi per le persone fisiche e giuridiche che acquistano in Italia dall’1.8.2020 al 31.12.2020, anche in locazione finanziaria, un veicolo di categoria M1 nuovo di fabbrica che:
Misura dei contributi
In questi casi, sono riconosciuti i contributi indicati nelle tabelle che seguono.
Emissioni di CO2 g/km del veicolo nuovo M1 | Contributo (con rottamazione) | Requisiti del veicolo rottamato |
Da 0 a 20 | 2.000,00 euro | Il veicolo rottamato deve essere:
|
Da 21 a 60 | 2.000,00 euro | |
Da 61 a 110 | 1.500,00 euro | |
Il contributo statale è riconosciuto a condizione che sia praticato dal venditore uno sconto pari ad almeno 2.000,00 euro. |
Emissioni di CO2 g/km del veicolo nuovo M1 | Contributo (senza rottamazione) |
Da 0 a 20 | 1.000,00 euro |
Da 21 a 60 | 1.000,00 euro |
Da 61 a 110 | 750,00 euro |
Il contributo statale è riconosciuto a condizione che sia praticato dal venditore uno sconto pari ad almeno 1.000,00 euro. |
Sostituendo il co. 1057 dell’art. 1 della L. 145/2018 (legge di bilancio 2019), l’art. 44-bis del DL 34/2020, inserito in sede di conversione in legge, modifica gli incentivi spettanti per coloro che, nell’anno 2020, acquistano, anche in locazione finanziaria, e immatricolano in Italia un veicolo elettrico o ibrido nuovo di fabbrica delle categorie L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e e L7e (c.d. “bonus motorini”).
Misura del contributo (con o senza rottamazione)
Il contributo riconosciuto è pari al 30% del prezzo di acquisto, fino a un massimo di 3.000,00 euro (in questo caso non è necessaria la rottamazione di un analogo veicolo inquinante).
Il bonus aumenta fino al 40% del prezzo di acquisto, fino ad un massimo di 4.000,00 euro, se viene rottamato:
Il contributo è riconosciuto fino a un massimo di 500 veicoli acquistati nel corso dell’anno e intestati al medesimo soggetto.
In caso di acquisti effettuati da soggetti fra i quali sussiste il rapporto di controllo di cui all’art. 2359 co. 1 n. 1 c.c., il limite di 500 veicoli è riferito al numero complessivo dei veicoli da essi acquistati nel corso dell’anno.