CONVERSIONE IN LEGGE DEL D.L. 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio)

5/08/2020

Il DL 19.5.2020 n. 34 (c.d. Decreto Rilancio) è stato convertito nella L. 17.7.2020 n. 77, con entrata in vigore il 19.7.2020. Rispetto al testo originario sono state introdotte alcune novità che si riportano nelle pagine successive.

1) Detrazione del 110% (c.d. “SUPERBONUS”)

L’art. 119 del DL 34/2020 riguardante la detrazione del 110% per gli interventi di riqualificazione energetica e riduzione del rischio sismico è stato riscritto in sede di conversione in legge del decreto.

Innanzitutto la detrazione riguarda le spese sostenute dal 1 luglio 2020 al 31.12.2021 e va ripartita in quote annuali.

Possono fruire della detrazione:

  • I CONDOMINI
  • Le PERSONE FISICHE al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa e lavoro autonomo su unità immobiliari.  La nuova formulazione consente alle persone fisiche di fruire della detrazione del 110% per gli interventi realizzati al massimo su due unità immobiliari (senza considerare i lavori su parti comuni condominiali) e a prescindere dalla destinazione d’uso dell’immobile oggetto dei lavori (abitazione principale o altro).
  • IACP
  • ONLUS, ODV, APS
  • ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE limitatamente ai lavori su immobili adibiti a spogliatoi.

Sono esclusi dall’agevolazione gli interventi su immobili catastati in categoria A1, A8 e A9.

 

1. INTERVENTI AGEVOLABILI
  • Interventi di riqualificazione energetica

La detrazione nella misura del 110%, per le spese sostenute dall’1.7.2020 al 31.12.2021 (per gli IACP fino al 30.6.2022), spetta per gli interventi di riqualificazione energetica “trainanti” di seguito indicati.


Tipologia di intervento “trainante”

Interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo o dell’unità immobiliare situata all’interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno

Limite massimo di spesa

La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a:

  • 50.000,00 euro, per gli edifici unifamiliari;
  • 50.000,00 euro, per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno;
  • 40.000,00 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, per gli edifici composti da 2 a 8 unità immobiliari;
  • 30.000,00 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, per gli edifici composti da più di 8 unità immobiliari.

Tipologia di intervento “trainante”

Interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti

Limite massimo di spesa

Detrazione calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a:

  • 20.000,00 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, per gli edifici composti fino a 8 unità immobiliari;
  • 15.000,00 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, per gli edifici composti da più di 8 unità immobiliari.

La detrazione è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito.


Tipologia di intervento “trainante”

Interventi sugli edifici unifamiliari o plurifamiliari con funzione indipendente per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti

Limite massimo di spesa

Detrazione calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a 30.000,00 euro.

La detrazione è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito.

1.2 INTERVENTI CON DETRAZIONE AL 110% SOLO SE CONTESTUALI

La detrazione del 110% è riconosciuta anche per le spese sostenute per alcuni specifici interventi se effettuati contestualmente agli interventi trainanti sopra descritti. In particolare ci si riferisce a:1.2 INTERVENTI CON DETRAZIONE AL 110% SOLO SE CONTESTUALI

  1. Installazione di impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo
  2. Installazione di colonnine di ricarica.
  • Impianti solari fotovoltaici

Per le spese sostenute dall’1.7.2020 al 31.12.2021, la detrazione IRPEF prevista dall’art. 16-bis co. 1 del TUIR per gli interventi di recupero edilizio spetta, nella misura del 110%, per l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici ai sensi dell’art. 1 co. 1 lett. a), b), c) e d) del DPR 412/93, se è stato eseguito congiuntamente uno degli interventi di riqualificazione energetica o antisismici che consentono di beneficiare della detrazione al 110%.

L’agevolazione è ripartita in 5 quote annuali di pari importo.

  • Colonnine di ricarica dei veicoli elettrici

Nel caso in cui sia stato eseguito congiuntamente uno degli interventi di riqualificazione energetica che consente di beneficiare del “superbonus” del 110%, per l’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, la detrazione di cui all’art. 16-ter del DL 63/2013 spetta nella misura del 110%.

L’agevolazione è ripartita in 5 quote annuali di pari importo.

1.3. TRASFORMAZIONE DETRAZIONE IN CREDITO D’IMPOSTA / SCONTO IN FATTURA

In luogo dell’utilizzo diretto della detrazione in dichiarazione dei redditi, è possibile optare, alternativamente, per la cessione del corrispondente credito d’imposta, ovvero per il c.d. “sconto in fattura” per le spese sostenute nel 2020 e 2021 relative agli interventi di:

  • recupero del patrimonio edilizio (interventi di manutenzione / restauro e risanamento conservativo / ristrutturazione);
  • efficienza energetica (interventi di riqualificazione energetica con detrazione del 110%);
  • adozione misure antisismiche (riduzione rischio sismico con detrazione del 110%);
  • recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, ossia interventi rientranti nel c.d. “Bonus facciate”;
  • installazione impianti solari fotovoltaici;
  • installazione colonnine per la ricarica di veicoli elettrici.

In sede di conversione è stato previsto che:

  • l’opzione può essere esercitata per ciascuno stato di avanzamento lavori;
  • per gli interventi di cui al “Decreto Rilancio” gli stati di avanzamento lavori non possono essere più di 2 per ciascun intervento ed ogni stato di avanzamento lavori deve riferirsi ad almeno il 30% dell’intervento.

L’opzione va comunicata all’Agenzia delle Entrate, esclusivamente in via telematica, dal soggetto interessato ovvero tramite un soggetto abilitato al rilascio del visto di conformità, con le modalità che saranno definite con un apposito Provvedimento.

I fornitori e i cessionari rispondono solo per l’eventuale utilizzo del credito d’imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto allo sconto praticato / credito ricevuto.

1.4. ASSEVERAZIONE E VISTO DI CONFORMITÀ

Nell’iter di conversione, l’asseverazione è stata posta come elemento indispensabile sia per poter fruire della detrazione nella misura del 110% sia per poter optare per la cessione del corrispondente credito ovvero per il riconoscimento del c.d. “sconto in fattura”.

Il visto di conformità, invece, come originariamente previsto, è richiesto soltanto nel caso in cui si intenda optare per la cessione del credito ovvero per il c.d. “sconto in fattura” in luogo della fruizione diretta della detrazione in dichiarazione dei redditi.

2) Nomina dell’organo di controllo o del revisore nelle srl – Rinvio dei termini

Per effetto dell’art. 51-bis del DL 34/2020, inserito in sede di conversione in legge, l’obbligo di nomina del revisore legale o dell’organo di controllo nelle srl (e nelle cooperative) già costituite al 16.3.2019, in conseguenza del superamento dei nuovi limiti, dovrà avvenire entro la data di approvazione del bilancio relativo all’esercizio 2021 (e, quindi, nel 2022), e non più entro la data di approvazione del bilancio relativo all’esercizio 2019.

2.3. Esercizi di riferimento

Ai fini della prima applicazione della nuova disciplina continua ad aversi riguardo ai due esercizi antecedenti la scadenza.

Per effetto del DL “Rilancio”, tali esercizi sono divenuti il 2020 ed il 2021, mentre il primo bilancio da sottoporre a controlli è quello relativo al 2022.

3) Credito d’imposta per la mancata partecipazione a fiere e manifestazioni commerciali

L’art. 46-bis del DL 34/2020, inserito in sede di conversione in legge, prevede un incremento di 30 milioni di euro per l’anno 2020 delle risorse relative al credito d’imposta per la partecipazione a fiere internazionali di cui all’art. 49 del DL 34/2019. Credito d’imposta che è stato esteso alle spese derivanti da fiere che sono state annullate a causa dell’emergenza da COVID-19.

Tali somme aggiuntive sono destinate alle imprese diverse dalle piccole e medie imprese e agli operatori del settore fieristico, con riferimento al ristoro dei danni prodotti dall’annullamento o dalla mancata partecipazione a fiere e manifestazioni commerciali in Italia, nei limiti delle medesime risorse.

4) Contributi a fondo perduto per l’industria tessile e della moda 

Al fine di sostenere l’industria del tessile, della moda e degli accessori a livello nazionale, con particolare riguardo alle start-up che investono nel design e nella creazione, nonché allo scopo di promuovere i giovani talenti del settore del tessile, della moda e degli accessori che valorizzano prodotti made in Italy di alto contenuto artistico e creativo, con l’art. 38-bis del DL 34/2020, inserito in sede di conversione in legge, è stata prevista l’erogazione di contributi a fondo perduto riconosciuti nella misura massima del 50% delle spese ammissibili, nel limite di 5 milioni di euro per l’anno 2020.

Provvedimento attuativo

Con successivo decreto del Ministero dello Sviluppo economico saranno definite le disposizioni attuative dell’agevolazione, con particolare riguardo: 

  • alle modalità di presentazione delle domande di erogazione dei contributi; 
  • ai criteri per la selezione delle stesse; 
  • alle spese ammissibili; 
  • alle modalità di erogazione dei contributi; 
  • alle modalità di verifica, di controllo e di rendicontazione delle spese; 
  • alle cause di decadenza e di revoca dei medesimi contributi. 

Autorizzazione della Commissione europea 

L’efficacia dell’agevolazione in esame è comunque subordinata all’autorizzazione della Commissione europea.

5) Credito d’imposta sulle rimanenze finali del settore tessile e moda

L’art. 48-bis del DL 34/2020, inserito in sede di conversione in legge, riconosce un credito d’imposta:

  • ai soggetti esercenti attività d’impresa operanti nell’industria tessile e della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria (settori contraddistinti da stagionalità e obsolescenza dei prodotti);
  • limitatamente al periodo d’imposta in corso al 10.3.2020 (2020, per i soggetti “solari”); 
  • nella misura del 30% del valore delle rimanenze finali di magazzino di cui all’art. 92 co. 1 del TUIR, eccedente la media del medesimo valore registrato nei tre periodi d’imposta precedenti a quello in corso al 10.3.2020.

Il credito d’imposta:

  • è riconosciuto fino all’esaurimento dell’importo massimo di 45 milioni di euro;
  • è utilizzabile esclusivamente in compensazione, nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 19.7.2020 (2021 per i soggetti “solari”).

Provvedimento attuativo

Le modalità attuative del credito d’imposta saranno definite con un successivo decreto interministeriale.

6) Rivalutazione terreni e quote di partecipazioni: proroga

L’art. 137 del DL 34/2020, come modificato in sede di conversione in legge, prevede un’ulteriore proroga per le agevolazioni fiscali disciplinate dagli artt. 5 e 7 della L. 448/2001, in relazione ai terreni (sia agricoli che edificabili) e alle partecipazioni non quotate posseduti all’1.7.2020 (la precedente proroga, prevista dalla L. 160/2019, riguardava i beni posseduti all’1.1.2020).

Per i beni posseduti all’1.7.2020 sarà quindi consentito a persone fisiche, società semplici, enti non commerciali e soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia di rivalutare il costo o valore di acquisto delle partecipazioni non quotate e dei terreni, posseduti al di fuori del regime d’impresa, affrancando in tutto o in parte le plusvalenze conseguite, mediante l’assolvimento di un’imposta sostitutiva sul c.d. “valore di perizia”.

A tal fine, occorre che, entro il 15.11.2020 (anziché entro il 30.9.2020 come originariamente previsto):

  • un professionista abilitato (es. dottore commercialista, geometra, ingegnere, ecc.) rediga e asseveri la perizia di stima della partecipazione o del terreno;
  • il contribuente interessato versi l’imposta sostitutiva per l’intero suo ammontare, ovvero (in caso di rateizzazione) limitatamente alla prima delle tre rate annuali di pari importo.
6.1.misura dell’imposta sostitutiva

L’imposta sostitutiva si applica con l’aliquota unica dell’11%.

6.2.versamento rateale dell’imposta sostitutiva

È possibile eseguire il versamento dell’imposta sostitutiva in tre rate annuali di pari importo. In questo caso, entro il 15.11.2020 deve essere versata solo la prima rata per perfezionare l’opzione.

Le rate successive alla prima:

  • scadranno, rispettivamente, il 15.11.2021 e il 15.11.2022;
  • dovranno essere maggiorate degli interessi del 3% annuo, a partire dal 15.11.2020.

7) Incentivi per l’acquisto di autoveicoli a basse emissioni di anidride carbonica

In aggiunta agli incentivi previsti dal co. 1031 dell’art. 1 della L. 145/2018 (legge di bilancio 2019), i co. 1-bis – 1-novies dell’art. 44 del DL 34/2020, inseriti in sede di conversione in legge, prevedono nuovi contributi per le persone fisiche e giuridiche che acquistano, anche in locazione finanziaria, autoveicoli a basse emissioni di anidride carbonica, con o senza rottamazione di un precedente veicolo.

7.1Contributo per l’acquisto di nuovi veicoli M1 dall’1.8.2020 al 31.12.2020

Sono riconosciuti ulteriori incentivi per le persone fisiche e giuridiche che acquistano in Italia dall’1.8.2020 al 31.12.2020, anche in locazione finanziaria, un veicolo di categoria M1 nuovo di fabbrica che:

  • abbia emissioni di anidride carbonica (CO2) comprese tra 0 e 60 g/km, con prezzo inferiore a 50.000,00 euro (IVA esclusa);
  • abbia emissioni di anidride carbonica (CO2) comprese tra 61 e 110 g/km, è omologato in una classe non inferiore ad Euro 6 di ultima generazione e ha un prezzo inferiore a 40.000,00 euro (al netto dell’IVA) secondo il listino prezzi ufficiale della casa automobilistica produttrice.

Misura dei contributi

In questi casi, sono riconosciuti i contributi indicati nelle tabelle che seguono.

Emissioni di CO2 g/km del veicolo nuovo M1 Contributo (con rottamazione) Requisiti del veicolo rottamato
Da 0 a 20 2.000,00 euro Il veicolo rottamato deve essere:

  • immatricolato in data anteriore all’1.1.2010;
  • oppure nel periodo di vigenza dell’agevolazione deve superare i 10 anni di anzianità dalla data di immatricolazione.
Da 21 a 60 2.000,00 euro
Da 61 a 110 1.500,00 euro
Il contributo statale è riconosciuto a condizione che sia praticato dal venditore uno sconto pari ad almeno 2.000,00 euro.

 

Emissioni di CO2 g/km del veicolo nuovo M1 Contributo (senza rottamazione)
Da 0 a 20 1.000,00 euro
Da 21 a 60 1.000,00 euro
Da 61 a 110 750,00 euro
Il contributo statale è riconosciuto a condizione che sia praticato dal venditore uno sconto pari ad almeno 1.000,00 euro.

 

8) Incentivi per l’acquisto di motoveicoli elettrici o ibridi (c.d. “bonus motorini”)

Sostituendo il co. 1057 dell’art. 1 della L. 145/2018 (legge di bilancio 2019), l’art. 44-bis del DL 34/2020, inserito in sede di conversione in legge, modifica gli incentivi spettanti per coloro che, nell’anno 2020, acquistano, anche in locazione finanziaria, e immatricolano in Italia un veicolo elettrico o ibrido nuovo di fabbrica delle categorie L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e e L7e (c.d. “bonus motorini”).

Misura del contributo (con o senza rottamazione)

Il contributo riconosciuto è pari al 30% del prezzo di acquisto, fino a un massimo di 3.000,00 euro (in questo caso non è necessaria la rottamazione di un analogo veicolo inquinante).

Il bonus aumenta fino al 40% del prezzo di acquisto, fino ad un massimo di 4.000,00 euro, se viene rottamato:

  • un qualsiasi veicolo di categoria Euro 0, 1, 2 o 3;
  • oppure un veicolo che sia stato oggetto di ritargatura obbligatoria ai sensi del DM 2.2.2011, di cui si è proprietari o intestatari da almeno 12 mesi ovvero di cui sia intestatario o proprietario, da almeno 12 mesi, un familiare convivente.

Il contributo è riconosciuto fino a un massimo di 500 veicoli acquistati nel corso dell’anno e intestati al medesimo soggetto.

In caso di acquisti effettuati da soggetti fra i quali sussiste il rapporto di controllo di cui all’art. 2359 co. 1 n. 1 c.c., il limite di 500 veicoli è riferito al numero complessivo dei veicoli da essi acquistati nel corso dell’anno.