CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO SOSTEGNI (LEGGE N. 69 DEL 21.05.2021)

4/06/2021

Con il DL 22.3.2021 n. 41 (c.d. decreto “Sostegni”), entrato in vigore il 23.3.2021, sono state ema­nate ulteriori misure urgenti per imprese, operatori economici, lavoratori e famiglie a causa dell’emer­­genza epidemiologica da Coronavirus (COVID-19). Le novità introdotte dal Decreto Sostegni sono state già descritte nella circolare di APRILE 2021.

La conversione nella Legge 69 del 21/05/2021 del decreto, ha introdotto alcune novità che si riportano nelle pagine seguenti.

 

      1. RIVALUTAZIONE DEI BENI D’IMPRESA – ESTENSIONE AI BILANCI AL  31.12.2021

L’art. 1-bis del DL 41/2021 convertito, dispone che la rivalutazione dei beni d’impresa di cui all’art. 110 del DL 14.8.2020 n. 104 conv. L. 13.10.2020 n. 126, può essere eseguita anche nel bilancio successivo a quello in corso al 31.12.2020, vale a dire nel bilancio al 31.12.2021 per i soggetti “solari”, circoscrivendo però tale facoltà:

  • ai beni non rivalutati nel bilancio precedente;
  • ai soli fini civilistici, senza la possibilità di affrancamento del saldo attivo e di riconoscimento degli effetti a fini fiscali, di cui all’art. 110 co. 3 e 4 del DL 104/2020.

 

      2. CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER I SOGGETTI CHE HANNO ATTIVATO LA PARTITA IVA NEL 2018

L’art. 1-ter del DL 41/2021 convertito, riconosce, per il 2021, un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti titolari di reddito d’impresa:

  • che hanno attivato la partita IVA dall’1.1.2018 al 31.12.2018;
  • la cui attività d’impresa è iniziata nel corso del 2019, in base alle risultanze del Registro delle imprese tenuto presso la Camera di commercio;
  • che non hanno avuto diritto al contributo di cui all’art. 1 del DL 41/2021.

Il contributo a fondo perduto è riconosciuto nella misura massima di 1.000,00 euro.

       Provvedimento attuativo

Con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze saranno definiti i criteri e le modalità di at­tuazione di tali disposizioni.

 

      3. CRISI D’IMPRESA: RINVIO DEGLI OBBLIGHI DI SEGNALAZIONE DEI CREDITORI PUBBLICI

L’art. 5 co. 14 del DL 41/2021 convertito, modificando l’art. 15 co. 7 del DLgs. 14/2019 (Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, in vigore dall’1.9.2021), ha prorogato la disciplina delle segnalazioni dei creditori pubblici qualificati.

L’obbligo di segnalazione dell’Agenzia delle Entrate, in presenza di un’espo­sizione debitoria ri­levante ex art. 15 co. 2 lett. a) del DLgs. 14/2019, decorre dalle comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA, di cui all’art. 21-bis del DL 78/2010, relative al primo trimestre del “secondo anno d’imposta successivo”– e non più dell’anno d’imposta successivo – all’entrata in vigore (1.9.2021) del DLgs. 14/2019.

Ai fini dell’allerta IVA, quindi, assumeranno rilievo le comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA del primo trimestre (gennaio-marzo) 2023.

Per effetto della novella legislativa, l’obbligo di segnalazione per l’INPS e per l’Agente della Riscossione decorre dall’anno successivo a quello di entrata in vigore del DLgs. 14/2019 (2022).

 

       4. ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI E MODIFICA DEL PIANO DOPO L’OMOLOGAZIONE

L’art. 37-ter del DL 41/2021 convertito, ha modificato la disciplina degli accordi di ristrutturazione dei debiti.

In base al nuovo co. 8 dell’art. 182-bis del RD 267/42, dopo l’omologazione, l’imprenditore – in via unilaterale – può apportare al piano le necessarie modifiche sostanziali, che siano idonee ad assicurare l’esecuzione degli accordi, richiedendo al professionista, di cui all’art. 182-bis co. 1 del RD 267/42, il rinnovo della relazione.

In tal caso, il piano modificato e la relazione sono pubblicati nel Registro delle imprese e della pub­bli­cazione è dato avviso ai creditori a mezzo di lettera raccomandata o PEC. Entro 30 giorni dalla ricezione dell’avviso è ammessa opposizione avanti al tribunale, nelle forme di cui al co. 4 dell’art. 182-bis del RD 267/42.

 

      5. ESCLUSIONI DAL VERSAMENTO DELLA PRIMA RATA IMU PER L’ANNO 2021

Con l’art. 6-sexies del DL 41/2021 convertito, è stata prevista l’esenzione dal versamento della pri­ma rata dell’IMU per l’anno 2021, il cui termine è fissato al 16.6.2021, per alcuni soggetti.

In particolare, la prima rata dell’IMU 2021 non è dovuta dai possessori di immobili che hanno i re­quisiti per ottenere il contributo a fondo perduto di cui all’art. 1 del DL 41/2021, sempreché in detti immobili venga anche esercitata la loro attività. Ci si riferisce a coloro che hanno subito un ammontare medio mensile di fatturato/corrispettivi anno 2020 inferiore almeno del 30% rispetto al 2019.

L’esenzione dall’IMU si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal “Quadro tempo­ra­neo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”, di cui alla comunicazione della Commissione europea del 19.3.2020 e successive modifiche.

 

      6. SANATORIA DEI VERSAMENTI IRAP – ULTERIORE PROROGA

L’art. 01 del DL 41/2021 convertito, proroga ulteriormente al 30.9.2021 il termine per avvalersi della regolarizzazione dei versamenti IRAP prevista dall’art. 42-bis co. 5 del DL 104/2020. La scadenza “originaria”, fissata al 30.11.2020, era infatti già stata differita al 30.4.2021.

La disposizione in esame contiene una sorta di sanatoria per il mancato pagamento del saldo IRAP 2019 e del primo acconto IRAP 2020 (ai sensi dell’art. 24 del DL 34/2020), nell’ipotesi in cui tali somme avrebbero, invece, dovuto essere corrisposte per il mancato rispetto dei limiti comu­ni­tari, consentendo di pagare l’imposta a suo tempo non versata senza applicazione di sanzioni, né interessi.

Pertanto, i contribuenti che, fino al 30.4.2021, non hanno ancora integrato i carenti ver­samenti (vuoi per difficoltà finanziarie legate all’emergenza sanitaria in atto, vuoi per in­cer­tezza sul calcolo dei massimali), avranno tempo fino al 30.9.2021 per provvedervi.

 

       7. CANONI DI LOCAZIONE NON PERCEPITI

L’art. 6-septies del DL 41/2021 convertito, anticipa l’entrata in vigore della nuova disciplina in materia di detassazione dei canoni di locazione di immobili abitativi non percepiti per morosità del conduttore, come prevista dall’art. 26 del TUIR, che troverà, quindi, applicazione ai canoni non riscossi dall’1.1.2020, a prescindere dalla data di stipula del contratto.

In particolare, viene previsto che le disposizioni del novellato art. 26 del TUIR abbiano effetto per “i canoni derivanti dai contratti di locazione di immobili non percepiti a decorrere dal 1° gennaio 2020”, indipendentemente dalla data di stipula del contratto.

 

     8. CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO – IMPIGNORABILITà

Viene previsto che il contributo a fondo perduto di cui all’art. 1 del DL 41/2021 per i soggetti titolari di partita IVA non possa essere pignorato.

 

      9. CONTRIBUTI PER ATTIVITà D’IMPRESA NEI COMPRENSORI SCIISTICI 

A fronte della mancata apertura al pubblico della stagione sciistica invernale 2020/2021, con l’art. 2 del DL 41/2021 come modificato in sede di conversione, viene istituito un Fondo con dotazione di 700 milioni di euro destinato alla concessione di contributi in favore di soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nei Comuni ubicati all’interno di compren­sori sciistici.

Le risorse saranno destinate dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano:

  • ai gestori degli impianti di risalita a fune;
  • alle scuole e ai maestri di sci;
  • alle imprese turistiche.

      Provvedimento attuativo

La ripartizione delle risorse in esame avverrà mediante un successivo decreto interministeriale.

 

     10. CREDITO D’IMPOSTA PER ATTIVITà TEATRALI E SPETTACOLI DAL VIVO

Con l’art. 36-bis del DL 41/2021 convertito, viene introdotto un credito d’imposta al fine di so­stenere le imprese che svolgono attività teatrali e spettacoli dal vivo, che abbiano subìto nell’anno 2020 una riduzione del fatturato di almeno il 20% rispetto all’anno 2019. Il credito d’imposta spetta in misura pari al 90% delle spese sostenute nell’anno 2020 per la realiz­zazione di tali attività. L’agevolazione viene riconosciuta nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dal Quadro temporaneo sugli aiuti di Stato.

      Provvedimento attuativo

I criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d’imposta saranno definiti con un successivo provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.

 

      11. COMPENSAZIONE CREDITI COMMERCIALI VERSO PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI CON SOMME ISCRITTE A RUOLO – PROROGA PER IL 2021 

Con l’art. 1 co. 17-bis del DL 41/2021 convertito, viene estesa anche all’anno 2021 la possibilità, per le imprese e i lavoratori autonomi, di utilizzare in compensazione, con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo o derivanti da atti esecutivi, affidate agli Agenti della Riscossione entro il 31.10.2020, i crediti:

  • maturati nei confronti della Pubblica Amministrazione;
  • relativi a somministrazioni, forniture, appalti e servizi, anche professionali;
  • non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, che sono stati oggetto di apposita certificazione da parte dell’Ente debitore.

La nuova modalità di compensazione dei crediti commerciali e professionali può quindi essere esercitata:

  • a decorrere dal 22.5.2021 (data di entrata in vigore della L. 69/2021) e fino al 31.12.2021;
  • in relazione a tributi erariali, regionali e locali, contributi pre­vi­denziali e assistenziali, premi per l’assicurazione obbligato­ria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, entra­te spettanti all’Ente che ha rilasciato la certificazione, nonché per gli oneri accessori, gli aggi e le spese a favore dell’Agente della Riscossione, relativi ai carichi affidati entro il 31.10.2020;
  • qualora la somma affidata all’Agente della Riscossione sia inferiore o pari al credito vantato;
  • su richiesta del creditore, che dovrà presentare all’Agente della Riscossione competente la certificazione del credito rilasciata dalla Pubblica Amministrazione debitrice.

 

      12. EROGAZIONI IN NATURA AI DIPENDENTI – INCREMENTO DELLA SOGLIA DI ESENZIONE 

Per effetto dell’art. 6-quinquies del DL 41/2021 convertito, l’importo del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati dall’azienda ai lavoratori dipendenti, che non concorre alla formazione del reddito ai sensi dell’art. 51 co. 3 del TUIR, è elevato da 258,23 a 516,46 euro anche per il 2021 (incremento precedentemente previsto per il solo 2020).

 

       13. RIVALUTAZIONE GRATUITA DEI BENI DELLE IMPRESE DEI SETTORI ALBERGHIERO E TERMALE – AFFITTO D’AZIENDA 

L’art. 5-bis del DL 41/2021 convertito introduce una disposizione di interpretazione autentica in base alla quale l’art. 6-bis del DL 8.4.2020 n. 23 conv. L. 5.6.2020 n 40, recante la disciplina della rivalutazione gratuita dei beni delle imprese dei settori alberghiero e termale, si interpreta nel senso che le disposizioni ivi contenute si applicano, alle medesime condizioni, anche per:

  • gli immobili a destinazione alberghiera concessi in locazione o affitto di azienda a soggetti ope­ranti nei settori alberghiero e termale;
  • gli immobili in corso di costruzione, rinnovo o completamento.

In caso di affitto di azienda la rivalutazione è ammessa a condizione che le quote di ammor­ta­mento siano deducibili nella determinazione del reddito del concedente ai sensi dell’art. 102 co. 8 del TUIR.

Nel caso di immobili in corso di costruzione, rinnovo o completamento, la destinazione si deduce dai titoli edilizi e in ogni altro caso dalla categoria catastale.

 

       14. SOSPENSIONE ADEMPIMENTI PER I PROFESSIONISTI MALATI DI COVID-19 

L’art. 22-bis del DL 41/2021 convertito dispone la sospensione degli adempimenti nel caso in cui il professionista incaricato contragga il COVID-19.

      14.1 Periodo di sospensione

I termini sono sospesi dal giorno del ricovero in ospedale, oppure dal giorno di inizio della per­ma­nenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva o della quarantena con sorveglianza attiva, fino a 30 giorni decorrenti dalla data di dimissione dalla struttura sanitaria o di conclusione della permanenza domiciliare fiduciaria o della quarantena.

L’omissione degli adempimenti che avrebbero dovuto essere eseguiti nel periodo di sospensione non costituisce inadempimento per il professionista e per il suo cliente.

Una volta terminato il periodo di sospensione, il professionista ha 7 giorni di tempo per far fronte all’adempimento. Il certificato medico attestante la decorrenza, rilasciato dalla struttura sanitaria o dal medico curante, deve essere consegnato o inviato, tramite raccomandata con avviso di rice­vi­mento o a mezzo posta elettronica certificata, presso i competenti uffici della Pubblica Ammi­ni­strazione.

14.2 Rilascio di mandato professionale

La sospensione opera solo in presenza di un mandato professionale avente data antecedente al ricovero ospedaliero o all’inizio delle cure domiciliari.

 

      15. IMPRESE DI PUBBLICO ESERCIZIO – ESENZIONE DAL “CANONE UNICO” E DAL CANONE DI CONCESSIONE 

In sede di conversione del DL 41/2021 sono state ulteriormente prorogate alcune agevolazioni previste per il sostegno delle imprese di pubblico esercizio.

Dall’1.1.2021 al 31.12.2021 (il termine era precedentemente fissato al 30.6.2021) sono infatti eso­nerati:

  • dal pagamento del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblici­taria (c.d. “canone unico”), disciplinato dall’art. 1 co. 816 – 847 della L. 160/2019, le imprese di pubblico esercizio di cui all’art. 5 della L. 287/91, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l’utilizzazione del suolo pubblico;
  • dal pagamento del canone di concessione disciplinato dall’art. 1 co. 837 della L. 160/2019, i titolari di concessioni o di autorizzazioni concer­nenti l’utilizzazione temporanea del suolo pubblico per l’esercizio di attività commerciali su aree pubbliche di cui al DLgs. 114/98.

 

      16. APPROVAZIONE DELLE DELIBERE TARI – PROROGA 

Per effetto dell’art. 30 co. 5 del DL 41/2021, come modificato in sede di conversione, limitatamente all’anno 2021, è prorogato al 30.6.2021 il termine per l’ap­pro­vazione da parte dei Comuni delle tariffe e dei regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva.

Per l’anno 2021, la comunicazione da parte delle imprese che producono rifiuti urbani di voler uscire dal servizio pubblico per il trattamento dei rifiuti deve essere fatta entro il 31.5.2021, con effetto dall’1.1.2022.

 

      17. DIFFERIMENTO DELL’ENTRATA IN VIGORE DELLA RIFORMA DELLO SPORT 

Rispetto ai decreti attuativi della Riforma dello sport, il DL 41/2021 convertito ne modifica la decor­renza che viene fissata:

  • dall’1.1.2022 per il DLgs. 36/2021 (in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici), ad eccezione degli artt. 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 e 37 del medesimo decreto (relativi alla disciplina del lavoro sportivo) che si applicano a decorrere dal 31.12.2023;
  • dal 31.12.2023 per i restanti decreti (dal n. 37 al n. 40).