14/12/2016
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 282 del 02.12.2016 è stata pubblicata la Legge n. 225 di conversione del Decreto Legge n. 193/2016 contenente “Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili” (Collegato alla Finanziaria 2017).
In sede di conversione sono state apportate delle modifiche rispetto al testo originario del Decreto, oggetto della Circolare di Novembre 2016.
Di seguite le modifiche apportate.
SPESOMETRO TRIMESTRALE: ART. 4 co 1
Confermato l’obbligo dell’invio trimestrale, a partire dal 1 GENNAIO 2017, dei dati delle fatture emesse, delle fatture ricevute e registrate, nonché delle bollette doganali e note di variazione.
L’invio deve avvenire in via telematica entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre.
In sede di conversione è stato previsto che:
Sistema sanzionatorio.
In sede di conversione è stato rivisto il sistema sanzionatorio. Ora, in caso di omesso/errato invio dei dati delle fatture è prevista l’applicazione della sanzione di euro 2,00 per fattura, con un massimo di euro 1.000,00 per trimestre.
La sanzione è ridotta a euro 1, entro un limite massimo di euro 500,00, se l’invio è effettuato entro 15 gg dalla scadenza.
INVIO TRIMESTRALE DELLE LIQUIDAZIONI IVA: ART. 4 co. 2
Risulta modificato in sede di conversione, il regime sanzionatorio. Infatti nel caso di omessa/errata comunicazione la sanzione va da un minimo di euro 500,00 ad un massimo di euro 2.000,00; importi ridotti a metà in caso di invio corretto entro 15 gg dalla scadenza.
Ulteriori precisazioni:
L’invio deve avvenire in via telematica entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre.
In sede di conversione è stato previsto che:
CESSIONI A TURISTI EXTRA-UE: ART. 4 BIS
In sede di conversione è stato introdotto l’obbligo di emissione delle fatture in modalità elettronica, per le cessioni di beni a turisti domiciliati/residenti in Stati extraUe destinati a uso personale/familiare, da trasportare nei bagagli personali fuori dall’Ue ex art. 38 quater.
E’ rinviata all’Agenzia delle Dogane/Entrate, l’individuazione delle modalità e dei contenuti semplificati per l’emissione di tali fatture.
INCENTIVO ALLA TRASMISSIONE TELEMATICA DI FATTURE/CORRISPETTIVI
Gli incentivi a favore dei soggetti che optano per la trasmissione telematica delle fatture/corrispettivi sono stati modificati.
In particolare, in sede di conversione, per tali soggetti, i termini per l’accertamento sono ridotti di due anni e non più di uno come previsto in origine.
SCOMPUTO RITENUTE D’ACCONTO: Art. 5 co. 2-bis
In sede di conversine del Decreto sono stati riscritti: la lett. c) del co.1 dell’art. 22 del TUIR e l’art. 25 bis del DPR 633/73. E’ stata introdotta la possibilità di scomputare le ritenute d’acconto nell’esercizio in cui le ritenute sono state operate anche se riferite a redditi di competenza dell’anno precedente.
In pratica le ritenute d’acconto operate nell’anno successivo a quello di competenza dei redditi ma prima della presentazione della dichiarazione dei redditi medesima, possono essere scomputate o:
La stessa alternativa vale per le ritenute operate su provvigioni.
Qualora la ritenuta sia operata successivamente alla presentazione della dichiarazione, rimane confermato lo scomputo dall’imposta relativa al periodo d’imposta in cui è operata.
DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI RUOLI (CARTELLE ESATTORIALI): Art. 6
L’art. 6 ha introdotto la possibilità di definire in via agevolata le somme iscritte nei ruoli (cartelle esattoriali).
A seguire le modifiche introdotte in sede di conversione:
I NUOVI STUDI DI SETTORE 2015: Art. 7-bis
A decorrere dal periodo d’imposta in coso al 31.12.2017, per rafforzare la collaborazione tra Agenzia delle Entrate e contribuenti, il MEF individua indici sintetici di affidabilità fiscale a cui sono collegati livelli diversi di premialità per i contribuenti più affidabili.
Vengono meno le disposizioni relative agli studi di settore e ai parametri.
ALTRE SEMPLIFICAZIONI FISCALI: Art. 7-quater
E’ stato modificato l’art. 32 del DPR 600/73. La modifica apportata prevede che i versamenti e i prelevamenti bancari non risultanti dalle scritture contabili e per i quali non è stato indicato il beneficiario sono considerati, per presunzione, ricavi se superiori a euro 1.000 giornalieri e, comunque a euro 5.000 mensili.
E’ stato posticipato al 31.03 del periodo d’imposta successivo, il termine entro cui il sostituto d’imposta deve consegnare al percipiente la Certificazione Unica (C.U). Tale nuovo termine opera già a decorrere dal 2017 per le certificazioni relative al 2016.
E’ prevista la sospensione (feriale) dal 01.08 al 04.09 del termine per la trasmissione di documenti/informazioni richiesti ai contribuenti da parte dell’Agenzia delle Entrate, e del termine per il pagamento delle somme dovute a seguito dei controlli automatici ex artt. 36 -bis e 54-bis DPR 600/73 e dei controlli formali ex art. 36-ter sempre del DPR 600/73.
E’ stato modificato il termine per il versamento delle imposte Ires / Irpef e Irap.
IMPOSTA |
VECCHIO TERMINE |
NUOVO TERMINE |
Saldo Irpef/Irap persone fisiche, società di persone, società semplici |
Entro 16 giugno |
Entro 30 giugno |
Saldo Ires/Irap società di capitali (se approvano bilancio entro 4 mesi da chiusura periodo d’imposta) |
Entro 16 giugno (entro il 16 del sesto mese successivo a chiusura periodo d’imposta) |
Entro 30 giugno (entro 30 giugno del sesto mese successivo a chiusura periodo d’imposta) |
Saldo Ires/Irap società di capitali (se approvano bilancio oltre 4 mesi da chiusura periodo d’imposta) |
Entro il 16 del mese successivo all’approvazione del bilancio |
Entro il 30 del mese successivo all’approvazione del bilancio |
A partire dalle operazioni annotate dal 01.01.2017 è stata soppressa la comunicazione all’Agenzia delle Entrate degli acquisti senza Iva da operatori aventi sede a San Marino (quadro SE del Modello di Comunicazione Polivalente).
Relativamente, sia al regime di trasparenza che al consolidato nazionale, è previsto che al termine de triennio l’opzione si intende tacitamente rinnovata per un altro triennio a meno che non sia revocata. Tale disposizione si applica al termine di ciascun triennio.
E’ stato soppresso l’obbligo, per i soggetti privati, di effettuare i versamenti di importo superiore ad euro 1.000,00 (mille), tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.
Di conseguenza, IN ASSENZA DI COMPENSAZIONI, i privati possono presentare il modello F24 cartaceo anche se di importo superiore ad euro 1.000,00.
E’ stato aumentato a euro 30.000,00 (trentamila) e non più 15.000,00 (quindicimila) il limite entro il quale non è richiesta la garanzia per il rimborso del credito Iva.
Inoltre, i rimborsi del credito Iva superiori a 30.000,00 (prima era 15.000,00):
Viene concessa a regime la mini proroga, introdotta negli ultimi anni, dal 07 luglio al 23 luglio del termine per: