Conversione e modifiche al Decreto Legge 193/2016

14/12/2016

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 282 del 02.12.2016 è stata pubblicata la Legge n. 225 di conversione del Decreto Legge n. 193/2016 contenente “Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili” (Collegato alla Finanziaria 2017).

In sede di conversione sono state apportate delle modifiche rispetto al testo originario del Decreto, oggetto della Circolare di Novembre 2016.

Di seguite le modifiche apportate.

SPESOMETRO TRIMESTRALE: ART. 4 co 1

Confermato l’obbligo dell’invio trimestrale, a partire dal 1 GENNAIO 2017, dei dati delle fatture emesse, delle fatture ricevute e registrate, nonché delle bollette doganali e note di variazione.

L’invio deve avvenire in via telematica entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre.

In sede di conversione è stato previsto che:

  • I dati del primo e secondo trimestre 2017 vanno inviati assieme entro il 25 luglio 2017.
  • A regime, l’invio relativo al secondo trimestre va effettuato entro il 16 settembre (e non entro il 31 agosto);

Sistema sanzionatorio.

In sede di conversione è stato rivisto il sistema sanzionatorio. Ora, in caso di omesso/errato invio dei dati delle fatture è prevista l’applicazione della sanzione di euro 2,00 per fattura, con un massimo di euro 1.000,00 per trimestre.

La sanzione è ridotta a euro 1, entro un limite massimo di euro 500,00, se l’invio è effettuato entro 15 gg dalla scadenza.

INVIO TRIMESTRALE DELLE LIQUIDAZIONI IVA: ART. 4 co. 2

Risulta modificato in sede di conversione, il regime sanzionatorio. Infatti nel caso di omessa/errata comunicazione la sanzione va da un minimo di euro 500,00 ad un massimo di euro 2.000,00; importi ridotti a metà in caso di invio corretto entro 15 gg dalla scadenza.

Ulteriori precisazioni:

  • Sono esonerati dall’invio delle liquidazioni trimestrali i soggetti non obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale Iva o all’effettuazione delle liquidazioni periodiche.
  • Il credito d’imposta pari ad euro 100,00 attribuito dalla normativa e finalizzato all’adeguamento tecnologico, non concorre alla formazione del reddito ai fini Ires/Irpef e Irap e, inoltre, è utilizzabile in compensazione a decorrere dall’01.01.2018.
  • A partire dal periodo d’imposta in corso al 31.12.2016 è soppressa la comunicazione black list. Di conseguenza, nel 2017 non va presentata alcuna comunicazione black list per il 2016.

L’invio deve avvenire in via telematica entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre.

In sede di conversione è stato previsto che:

  • I dati del primo e secondo trimestre 2017 vanno inviati assieme entro il 25 luglio 2017.
  • A regime, l’invio relativo al secondo trimestre va effettuato entro il 16 settembre (e non entro il 31 agosto);

CESSIONI A TURISTI EXTRA-UE: ART. 4 BIS

In sede di conversione è stato introdotto l’obbligo di emissione delle fatture in modalità elettronica, per le cessioni di beni a turisti domiciliati/residenti in Stati extraUe destinati a uso personale/familiare, da trasportare nei bagagli personali fuori dall’Ue ex art. 38 quater.

E’ rinviata all’Agenzia delle Dogane/Entrate, l’individuazione delle modalità e dei contenuti semplificati per l’emissione di tali fatture.

INCENTIVO ALLA TRASMISSIONE TELEMATICA DI FATTURE/CORRISPETTIVI

Gli incentivi a favore dei soggetti che optano per la trasmissione telematica delle fatture/corrispettivi sono stati modificati.

In particolare, in sede di conversione, per tali soggetti, i termini per l’accertamento sono ridotti di due anni e non più di uno come previsto in origine.

SCOMPUTO RITENUTE D’ACCONTO: Art. 5 co. 2-bis

In sede di conversine del Decreto sono stati riscritti: la lett. c) del co.1 dell’art. 22 del TUIR e l’art. 25 bis del DPR 633/73. E’ stata introdotta la possibilità di scomputare le ritenute d’acconto nell’esercizio in cui le ritenute sono state operate anche se riferite a redditi di competenza dell’anno precedente.

In pratica le ritenute d’acconto operate nell’anno successivo a quello di competenza dei redditi ma prima della presentazione della dichiarazione dei redditi medesima, possono essere scomputate o:

  1. Dall’imposta relativa al periodo d’imposta di competenza del reddito o
  2. Dall’imposta relativa al periodo d’imposta nel quale sono operate indipendentemente dall’esercizio di competenza del reddito.

La stessa alternativa vale per le ritenute operate su provvigioni.

Qualora la ritenuta sia operata successivamente alla presentazione della dichiarazione, rimane confermato lo scomputo dall’imposta relativa al periodo d’imposta in cui è operata.

DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI RUOLI (CARTELLE ESATTORIALI): Art. 6

L’art. 6 ha introdotto la possibilità di definire in via agevolata le somme iscritte nei ruoli (cartelle esattoriali).

A seguire le modifiche introdotte in sede di conversione:

  • La definizione agevolata riguarda le somme iscritte a ruolo dal 2000 fino al 2016 (non più fino al 2015). 
  • La definizione agevolata può riguardare il singolo carico iscritto a ruolo: è ammessa quindi la definizione parziale.
  • Possibile la definizione agevolata anche per i soggetti che hanno già pagato parzialmente le somme dovute relative a ruoli, a condizione che, rispetto ai piani rateali in essere, siano effettuati i versamenti in scadenza nel periodo 01.10.2016 – 31.12.2016.
  • L’adesione deve essere effettuata presentando il nuovo modello “DA1” e il termine di presentazione è slittato al 31.03.2017 (prima era il 23.01.2017)
  • Il numero di rate in cui è possibile rateizzare il carico pendente è aumentato a 5 (prima il numero di rate massimo era 4).
  • Entro il 31.05.2017 l’Agenzia della Riscossione deve comunicare al debitore l’ammontare complessivo delle somme dovute per la definizione.
  • Scadenze: il 70% di quanto dovuto va versato nel 2017 (luglio, settembre e novembre) il restante 30% nel 2018 (aprile e settembre). Le rate hanno pari importo e non più importi diversi.

I NUOVI STUDI DI SETTORE 2015: Art. 7-bis

A decorrere dal periodo d’imposta in coso al 31.12.2017, per rafforzare la collaborazione tra Agenzia delle Entrate e contribuenti, il MEF individua indici sintetici di affidabilità fiscale a cui sono collegati livelli diversi di premialità per i contribuenti più affidabili.

Vengono meno le disposizioni relative agli studi di settore e ai parametri.

ALTRE SEMPLIFICAZIONI FISCALI: Art. 7-quater

  • PRESUNZIONE RICAVI

E’ stato modificato l’art. 32 del DPR 600/73. La modifica apportata prevede che i versamenti e i prelevamenti bancari non risultanti dalle scritture contabili e per i quali non è stato indicato il beneficiario sono considerati, per presunzione, ricavi se superiori a euro 1.000 giornalieri e, comunque a euro 5.000 mensili.

  • NUOVO TERMINE CONSEGNA CERTIFICAZIONE UNICA

E’ stato posticipato al 31.03 del periodo d’imposta successivo, il termine entro cui il sostituto d’imposta deve consegnare al percipiente la Certificazione Unica (C.U). Tale nuovo termine opera già a decorrere dal 2017 per le certificazioni relative al 2016.

  • SOSPENSIONE TERMINI TRASMISSIONE DOCUMENTI/VERSAMENTI DA CONTROLLI

E’ prevista la sospensione (feriale) dal 01.08 al 04.09 del termine per la trasmissione di documenti/informazioni richiesti ai contribuenti da parte dell’Agenzia delle Entrate, e del termine per il pagamento delle somme dovute a seguito dei controlli automatici ex artt. 36 -bis e 54-bis DPR 600/73 e dei controlli formali ex art. 36-ter sempre del DPR 600/73.

  • NUOVI TERMINI VERSAMENTO IMPOSTE

E’ stato modificato il termine per il versamento delle imposte Ires /  Irpef e Irap.

IMPOSTA

VECCHIO TERMINE

NUOVO TERMINE

Saldo Irpef/Irap persone fisiche, società di persone, società semplici

Entro 16 giugno

Entro 30 giugno

Saldo Ires/Irap società di capitali (se approvano bilancio entro 4 mesi da chiusura periodo d’imposta)

Entro 16 giugno (entro il 16 del sesto mese successivo a chiusura periodo d’imposta)

Entro 30 giugno (entro 30 giugno del sesto mese successivo a chiusura periodo d’imposta)

Saldo Ires/Irap società di capitali (se approvano bilancio oltre 4 mesi da chiusura periodo d’imposta)

Entro il 16 del mese successivo all’approvazione del bilancio

Entro il 30 del mese successivo all’approvazione del bilancio

  • Confermata la possibilità di differire il versamento di 30 giorni con la maggiorazione dello 0.,0%.
  • Tali novità hanno effetto a decorrere dal 01.01.2017
  • Per effetto di tali modifiche il saldo Iva va versato entro il 16.03 di ogni anno o entro il 30.06 dell’anno di presentazione della dichiarazione con la maggiorazione dello 0,40% per ogni mese/frazione di mese successivo alla data del 16.03.
  • ACQUISTI DA SAN MARINO

A partire dalle operazioni annotate dal 01.01.2017 è stata soppressa la comunicazione all’Agenzia delle Entrate degli acquisti senza Iva da operatori aventi sede a San Marino (quadro SE del Modello di Comunicazione Polivalente).

  • OPZIONE REGIME TRASPARENZA/CONSOLIDATO

Relativamente, sia al regime di trasparenza che al consolidato nazionale, è previsto che al termine de triennio l’opzione si intende tacitamente rinnovata per un altro triennio a meno che non sia revocata. Tale disposizione si applica al termine di ciascun triennio.

  • VERSAMENTO MOD. F24 SOGGETTI PRIVATI

E’ stato soppresso l’obbligo, per i soggetti privati, di effettuare i versamenti di importo superiore ad euro 1.000,00 (mille), tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.

Di conseguenza, IN ASSENZA DI COMPENSAZIONI, i privati possono presentare il modello F24 cartaceo anche se di importo superiore ad euro 1.000,00.

  • RIMBORSO CREDITO IVA SUPERIORE AD EURO 30.000,00

E’ stato aumentato a euro 30.000,00 (trentamila) e non più 15.000,00 (quindicimila) il limite entro il quale non è richiesta la garanzia per il rimborso del credito Iva.

Inoltre, i rimborsi del credito Iva superiori a 30.000,00 (prima era 15.000,00):

  • nei confronti di soggetti “non a rischio” sono erogati senza garanzia ma ferma la necessità di visto di conformità sulla dichiarazione annuale e della dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante di requisiti patrimoniali e di regolarità contributiva.
  • Nei confronti di “soggetto a rischio” va prestata apposita garanzia.
  • MODELLI 730: TERMINI DI CONSEGNA-INVIO

Viene concessa a regime la mini proroga, introdotta negli ultimi anni, dal 07 luglio al 23 luglio del termine per:

  • La consegna al contribuente della copia del mod 730 e del relativo prospetto di liquidazione;
  • L’invio telematico all’Agenzia delle Entrate dei modd. 730 a condizione che il CAF/Professionista abilitati abbia inviato all’Agenza entro il 07.07 almeno l’80% delle dichiarazioni.