CORRISPETTIVI TELEMATICI ANCHE PER I FORFETARI DAL 2020

12/11/2019

A partire dal 01 gennaio 2020 scatta per tutti i soggetti che effettuano operazioni di cui all’art. 22 del DPR 633/72 (trattasi delle operazioni di cessione di beni effettuati dai commercianti al minuto, le prestazioni alberghiere e le somministrazioni di alimenti e bevande, le prestazioni di trasporto di persone, le prestazioni di servizi rese nell’esercizio di imprese in locali aperti a pubblico, in forma ambulante o nell’abitazione del cliente) con volume d’affari, riferito al 2018, inferiore a euro 400.000, l’obbligo della memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi.

Gli attuali esoneri dall’invio dei corrispettivi telematici, riguardano solo alcune categorie di operazioni pertanto sono esoneri di tipo oggettivo e non soggettivo. Questo significa che anche i soggetti in regime forfetario, se svolgono le attività di cui all’art. 22 citato sono soggetti a tali obbligo.

Resta salva la facoltà di emissione della fattura al cliente.

Si precisa che per tutti i soggetti obbligati a tale adempimento a partire dal 01.01.2020, è previsto il periodo transitorio per i primi sei mesi, ossia fino al 30 giugno 2020, nel quale potranno:

  • Trasmettere i dati dei corrispettivi entro il mese successivo all’effettuazione dell’operazione (e non entro i 12 giorni) senza applicazione delle sanzioni;
  • Assolvere l’obbligo di memorizzazione giornaliera continuando ad utilizzare i registratori di cassa ed emettere lo scontrino o ricevuta fiscale fintanto che non si doteranno di registratori telematici abilitati.