CORRISPETTIVI TELEMATICI: IMPORTI PAGATI MEDIANTE BUONI PASTO

12/11/2019

Con la Risposta a Interpello 23.10.2019 n. 419, l’Agenzia delle Entrate è tornata a pronunciarsi in merito alla memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi nell’ipotesi in cui gli importi siano pagati mediante ticket restaurant.

Premessa

I soggetti passivi IVA che, a fronte della prestazione effettuata (somministrazione di alimenti e bevande), ricevono il pagamento mediante ticket restaurant documentano poi l’operazione mediante fattura nei confronti della società che emette i ticket.

Il pagamento della prestazione si considera effettuato non all’atto dell’accettazione del ticket restaurant da parte dell’esercente, bensì all’atto del versamento del controvalore del ticket da parte della società che lo ha emesso.

Risposta

Stante la sopra descritta modalità di gestione delle operazioni pagate tramite ticket, con la risposta a interpello 419/2019, sono stati forniti i seguenti chiarimenti per i soggetti tenuti alla memorizazione e all’invio telematico dei corrispettivi:

  • IL DOCUMENTO COMMERCIALE
    I soggetti che trasmettono telematicamente i dati dei corrispettivi devono emettere il documento commerciale all’atto dell’ultimazione della somministrazione effettuata, anche in assenza del pagamento del corrispettivo. In tale ipotesi, occorrerà indicare sul documento che il corrispettivo non è stato riscosso.
  • IMPORTI DEI BUONI INCLUSI NELL’INVIO TELEMATICO
    I corrispettivi pagati mediante ticket, devono essere inclusi nell’ammontare giornaliero dei corrispettivi da trasmettere.
    Infatti, nel tracciato del file definito dall’allegato “Tipi dati per i Corrispettivi” al provv. Agenzia delle Entrate 182017/2019, è specificato che i valori dei corrispettivi non riscossi (compresi, dunque, quelli dei ticket) sono inglobati nel valore complessivo dei corrispettivi giornalieri.

Tale modalità di rilevazione delle operazioni, come già osservato con la risposta a interpello 394/2019, non comporterà duplicazioni, in quanto l’IVA a debito dovrà essere computata una sola volta nell’ambito delle liquidazioni periodiche, tenendo conto del momento in cui, ai sensi dell’art. 6 del DPR 633/72, si è verificata l’esigibilità dell’imposta.

Pertanto, in relazione alle somministrazioni di alimenti e bevande pagate tramite ticket, l’IVA a debito dovrà essere computata nella liquidazione relativa al periodo in cui:

  • si è verificato il pagamento del controvalore del ticket da parte della società emittente;
  • è stata emessa fattura, se antecedente al pagamento.

In caso di disallineamenti tra i corrispettivi trasmessi in via telematica e l’IVA calcolata in sede di liquidazione periodica dall’esercente, l’Agenzia delle Entrate continuerà a fare riferimento al momento di esigibilità dell’imposta individuato ai sensi dell’art. 6 del DPR 633/72.