CREDITO D’IMPOSTA BONUS FORMAZIONE 4.0 commi da 210 a 217

10/01/2020

Viene prorogato al 2020 il credito d’imposta per la formazione 4.0, con alcune modifiche in merito alla misura dell’agevolazione.

Misura dell’agevolazione

Alle piccole imprese (dipendenti < 50; fatturato/totale di bilancio ≤ 10 milioni di euro) il credito d’imposta spetta: • nella misura del 50% delle spese ammissibili; • nel limite massimo annuale di 300.000,00 euro. Per le medie imprese (dipendenti < 250; fatturato ≤ 50 milioni di euro e/o totale di bilancio ≤ 43 milioni di euro), l’agevolazione spetta: • in misura pari al 40% delle spese ammissibili; • nel limite massimo annuale di 250.000,00 euro (non più 300.000,00 euro). Per le grandi imprese, l’agevolazione spetta: • in misura pari al 30% delle spese ammissibili; • nel limite massimo annuale di 250.000,00 euro (non più 200.000,00 euro). Fermi restando i limiti massimi annuali, la misura del credito d’imposta per il 2020 è aumentata, per tutte le imprese, al 60% nel caso in cui i destinatari delle attività di formazione ammissibili rientrino nelle categorie dei lavoratori dipendenti svantaggiati o molto svantaggiati. Eliminazione dell’obbligo dei contratti collettivi

È stato eliminato l’obbligo di disciplinare in maniera dettagliata le attività di formazione nei contratti collettivi aziendali o territoriali depositati presso l’Ispettorato territoriale del lavoro competente.

Esclusioni

Sono escluse da tale agevolazione le imprese in difficoltà e le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’art. 9 comma 2 del D. Lgs. 231/2001.

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Per il riconoscimento di tale credito d’imposta, le imprese devono inviare specifica
comunicazione al MISE nei termini e nelle modalità che saranno individuate da apposito Decreto Ministeriale.