CREDITO D’IMPOSTA SANIFICAZIONE: DEFINITA LA PERCENTUALE SPETTANTE

12/10/2020

Con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 302831 è stata fissata al 15,6423% la misura della percentuale di fruizione del credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione, previsto dall’art. 125 del D.L. 34/2020 per le spese sostenute fino al 31.12.2020.

Il credito d’imposta teorico previsto dalla norma era pari al 60% ma, essendo stato stanziato un limite di spesa di 200 milioni di euro, la percentuale è scesa al 15,6423 per effetto delle numerose comunicazioni inviate entro il 7 settembre2020.

Ciascun beneficiario può visualizzare il proprio credito d’imposta tramite il proprio cassetto fiscale nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate.

Il credito d’imposta potrà essere utilizzato, in relazione alle spese EFFETTIVAMENTE SOSTENUTE, in dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento delle spese o in compensazione nel modello F24.

Posto che il credito è strettamente correlato alle spese effettivamente sostenute, si consiglia di procedere alla sua utilizzazione in F24 a partire dal 01 gennaio 2021.

Codice tributo: 6917” denominato “CREDITO D’IMPOSTA SANIFICAZIONEE ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE – articolo 125 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34”.

Anno di riferimento: 2020