CREDITO D’IMPOSTA SULLE LOCAZIONI DI IMMOBILI

10/06/2020

L’Agenzia delle Entrate con la Circolare 14 del 6 giugno 2020, ha fornito i primi chiarimenti sul credito d’imposta sulle locazioni di immobili ad uso NON abitativo previsto dall’art. 28 del Decreto Rilancio e già riportato nella Circolare dedicata.

Si ricorda che, in generale, il credito è pari al 60% dell’ammontare mensile del canone di locazione, leasing o concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo.

I CHIARIMENTI
  • è stato istituito il codice tributo per l’utilizzo in compensazione del credito: 6920
  • il credito spetta a prescindere dalla classificazione catastale dell’immobile: deve essere solo NON ABITATIVO. Nel caso di utilizzo promiscuo dell’immobile all’esercizio dell’arte o professione e uso personale o familiare il credito spetta sul 50% del canone.
  • Il credito è usabile in compensazione nel modello F24 successivamente al pagamento del canone.
  • Il credito può essere ceduto al locatore a titolo di pagamento del canone. In questo caso dovrà essere pagato il restante 40% del canone.
  • Il credito può essere ceduto anche ad altri soggetti (compresi istituti di credito o altri intermediari finanziari). Le modalità operative di tale cessione saranno definite da un apposito provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.

Si riportano le condizioni per la spettanza del credito già indicate nella circolare del Decreto Rilancio

IL CONTRIBTUTO SPETTA A CONDIZIONI CHE:
  • i ricavi/compensi 2019 siano inferiori a 5 milioni di euro (non richiesto per le strutture alberghiere e agrituristiche);
  • i locatari abbiano subito un calo di almeno il 50% del fatturato nel mese di riferimento. La verifica del calo di fatturato deve essere fatta per ogni singolo mese.