DEFINITE LE MODALITA’ DI INTEGRAZIONE DELLE FATTURE CON IL BOLLO DA PARTE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE

11/02/2021

Nelle circolari precedenti è stato più volte trattato l’argomento relativo all’imposta di bollo sulle fatture elettroniche. In data 4 febbraio 2021 è stato emanato il Provvedimento n. 34958 nel quale l’Agenzia delle Entrate ha definito le regole tecniche per l’integrazione delle fatture elettroniche che non recano l’indicazione dell’imposta di bollo per le quali il tributo risulta dovuto, nonché le modalità di consultazione ed eventuale modifica da parte del contribuente stesso.

A seguire quanto prevede il Provvedimento del 4 febbraio 2021.

  • Predisposizione da parte dell’AdE di due elenchi: Elenco A, non modificabile, che contiene l’elenco delle fatture che riportano l’assolvimento dell’imposta di bollo e l’Elenco B, modificabile, contenente le fatture che non riportano l’assolvimento dell’imposta di bollo pur essendo dovuta. 
  • Gli elenchi saranno disponibili nella propria area riservata del portarle fatture e corrispettivi entro il giorno 15 del mese successivo al trimestre di riferimento.
  • I dati indicati nell’Elenco B potranno essere modificati sia nel caso in cui l’imposta di bollo non sia dovuta su una fattura, sia il caso in cui non ci sia una fattura su cui l’imposta di bollo invece è dovuta.
  • Le modifiche possono essere effettuate entro l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento per il primo, terzo e quarto trimestre ed entro il 10.09 dell’anno di riferimento per le fatture del secondo trimestre.
  • Una volta effettuato il pagamento dell’imposta di bollo non è possibile apportare modifiche.
  • In assenza di variazioni apportate, gli elenchi/dati proposti dall’Agenzia delle Entrate si intendono confermati.
  • Entro il 15 del secondo mese successivo al trimestre di riferimento (20 settembre per le fatture del secondo trimestre), l’Agenzia delle Entrate comunica, nell’area riservata, l’ammontare dell’imposta dovuta sulla base degli Elenchi A e B eventualmente modificato. 
  • In caso di omesso/insufficiente/ritardato pagamento dell’imposta, l’AdE trasmette al contribuente una comunicazione elettronica tramite Pec. Il contribuente ha tempo 30 giorni per fornire chiarimenti all’Agenzia delle Entrate o per effettuare il pagamento. Decorso il termine, senza pagamento, l’ufficio procede con l’iscrizione a ruolo a titolo definitivo dell’importo non versato.
  • E’ sempre possibile ricorrere all’Istituto del ravvedimento operoso.