L’Art. 2 del Decreto prevede:
- La definizione agevolata degli avvisi di accertamento, rettifica e liquidazione e degli atti di recupero notificati entro il 24 ottobre 2018 non impugnati e ancora impugnabili a tale data. Tale definizione prevede il pagamento delle somme dovute per le sole imposte (senza sanzioni e interessi) entro 30 giorni da tale data o se più ampio entro il termine per la proposizione del ricorso.
- La definizione agevolata delle somme contenute negli inviti al contradditorio: anche in questo caso il versamento delle sole imposte deve avvenire entro 30 giorni dal 24 ottobre 2018.
- Il perfezionamento della definizione degli accertamenti con adesione sottoscritti entro il 24 ottobre 2018. Il perfezionamento richiede il pagamento delle sole imposte (senza sanzioni e interessi) entro 20 giorni dalla redazione dell’atto di accertamento.
In tutte e tre le ipotesi di definizione, le somme possono essere versate in un massimo di 20 rate trimestrali.