Definizione Agevolata Atti Procedimento di Accertamento

16/11/2018

L’Art. 2 del Decreto prevede:

  1.  La definizione agevolata degli avvisi di accertamento, rettifica e liquidazione e degli atti di recupero notificati entro il 24 ottobre 2018 non impugnati e ancora impugnabili a tale data. Tale definizione prevede il pagamento delle somme dovute per le sole imposte (senza sanzioni e interessi) entro 30 giorni da tale data o se più ampio entro il termine per la proposizione del ricorso.
  2.  La definizione agevolata delle somme contenute negli inviti al contradditorio: anche in questo caso il versamento delle sole imposte deve avvenire entro 30 giorni dal 24 ottobre 2018.
  3.  Il perfezionamento della definizione degli accertamenti con adesione sottoscritti entro il 24 ottobre 2018. Il perfezionamento richiede il pagamento delle sole imposte (senza sanzioni e interessi) entro 20 giorni dalla redazione dell’atto di accertamento.

In tutte e tre le ipotesi di definizione, le somme possono essere versate in un massimo di 20 rate trimestrali.