Definizione Agevolata Controversie Tributarie e Liti Pendenti

16/11/2018

L’art. 6 ripropone la definizione agevolata delle controversie con la giurisdizione tributaria, in cui è parte l’Agenzia delle Entrate, pendenti in ogni stato e grado del giudizio compresa la Cassazione.

La definizione richiede il pagamento di un importo pari al valore della controversia al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate. La norma prevede delle percentuali di pagamento variabili a seconda del grado di soccombenza (primo o secondo grado), mentre per le controversie relative esclusivamente a sanzioni non collegate a tributi, le percentuali del pagamento sono variabili in base al valore della controversia in caso di soccombenza dell’Agenzia delle Entrate.

La definizione si perfeziona tramite presentazione della domanda e il pagamento di quanto dovuto (o della prima rata) entro il 31.05.2019. In presenza di più controversie autonome, vanno presentate distinte domande. Se gli importi sono superiori ad euro 1.000,00 è consentito il pagamento rateale in un massimo di 20 rate trimestrali.