Fino al 31.05.2019 è consentita la correzione di errori/omissioni e l’integrazione delle dichiarazioni fiscali presentate entro il 31.10.2017 ai fini Ires/Irpef e addizionali, imposte sostitutive, ritenute e contributi previdenziali, Irap e Iva.
Caratteristiche dell’INTEGRATIVA SPECIALE:
- È consentita nel limite di euro 100.000,00 di imponibile annuo ai fini delle imposte e comunque non oltre il 30% di quanto già dichiarato;
- È ammessa fino ad euro 30.000,00 in caso di imponibile inferiore ad euro 100.000,00;
- Sul maggior imponibile integrato, per ciascun anno d’imposta, si applica (senza sanzioni, interessi e altri oneri) un’imposta sostitutiva pari al 20% del maggior imponibile Irpef/Ires ai fini delle imposte sui redditi, relative addizionali, imposte sostitutive contributi previdenziali e Irap;
- E’ prevista un’imposta sostitutiva pari al 20% delle maggiori ritenute;
- Per l’Iva si applica un’aliquota media determinata in base ad un determinato rapporto legato al volume d’affari oppure, in caso di indeterminabilità del rapporto, un’aliquota del 22%.
- Si perfeziona dal momento in cui avviene il versamento di quanto dovuto; versamento che potrà avvenire in un’unica soluzione (entro il 31.07.2019) o in 10 rate semestrali (la prima scadente il 30.09.2019).
- La dichiarazione integrativa speciale è irrevocabile;
- La dichiarazione integrativa speciale non è ammessa:– per i contribuenti che, pur obbligati, non hanno presentato le dichiarazione fiscali dal 2013 al 2016 anche solo per un anno.
– Se la richiesta è presentata dopo che il contribuente ha avuto conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche, inviti o questionari o dell’inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali, per violazione di norme tributarie, relativi all’ambito di applicazione della dichiarazione integrativa.
Le modalità di presentazione della DICHIARAZIONE INTEGRATIVA SPECIALE sono demandate all’Agenzia delle Entrate.