Disposizione attuazione PNRR: legge 79/2022: novità principali

25/07/2022

 

1. Sanzioni per mancata accettazione pagamenti tramite carte di pagamento

Per effetto dell’art. 18 co. 1 del DL 36/2022 convertito, a decorrere dal 30.6.2022, e non più dall’1.1.2023, nei casi di mancata accettazione di un pagamento, di qualsiasi importo, con una carta di pagamento, da parte di un soggetto obbligato, si applica nei confronti del medesimo soggetto la sanzione amministrativa pecuniaria pari a 30,00 euro, aumentata del 4% del valore della transazione per la quale sia stata rifiutata l’accettazione del pagamento.

Tale obbligo riguarda tutti i soggetti che effettuino l’attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, “anche professionali”, i quali sono tenuti ad accettare pagamenti effettuati attraverso carte di pagamento, relativamente ad almeno una carta di debito e una carta di credito e alle carte prepagate.

L’obbligo non trova applicazione nei casi di oggettiva impossibilità tecnica. Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni del DLgs. 231/2007 (in materia di obblighi antiriciclaggio).

Dalla lettera della norma emerge come la violazione non sia integrata dal mero fatto di non avere la disponibilità di un POS per consentire i pagamenti elettronici, ma dal rifiutare la richiesta del cliente di effettuare il pagamento di quanto dovuto tramite una carta di pagamento. Vale a dire che, fino a quando il cliente non effettuerà simile richiesta, non sarà integrata alcuna violazione. Allo stesso modo, alcun rischio di sanzione appare ipotizzabile quando, fin dall’inizio del rapporto, si sia pattuito un diverso mezzo di pagamento (ad esempio, il bonifico bancario).

1.1 Sanzioni

Per le sanzioni relative alle violazioni in questione trovano applicazione le procedure e i termini previsti dalla L. 689/81.

È espressamente esclusa, tuttavia, l’applicazione della c.d. oblazione amministrativa ex art. 16 della L. 689/81, istituto che avrebbe consentito al contravventore, entro 60 giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione, di pagare una somma pari alla terza parte del massimo della sanzione o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo, oltre alle spese del procedimento.

1.2 Accertamento delle violazioni

All’accertamento delle violazioni sono chiamati a provvedere gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, nonché gli organi che, ai sensi dell’art. 13 co. 1 della L. 689/81, sono addetti al controllo sull’osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro.

L’autorità competente a ricevere il rapporto relativo alle violazioni in questione è il Prefetto della provincia nella quale è stata commessa la violazione.

2. Comunicazione all’enea per interventi di recupero edilizio, antisismici e “bonus mobili”

Modificando l’art. 16 co. 2-bis del DL 63/2013, l’art. 24 co. 1 del DL 36/2022 convertito stabilisce che, in relazione agli interventi di cui all’art. 16 del DL 63/2013 (recupero edilizio, interventi antisismici e c.d. “bonus mobili”), devono essere trasmesse telematicamente all’ENEA le informazioni sugli interventi effettuati, alla conclusione degli stessi, al fine del loro monitoraggio.

Detta comunicazione riguarderebbe tutti gli interventi disciplinati dall’art. 16 del DL 63/2013 e non soltanto quelli dai quali si ottiene un risparmio energetico (come prevedeva invece la precedente formulazione del suddetto co. 2-bis ante modifiche introdotte dal DL 36/2022).

 

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3. Ulteriore proroga dell’entrata in vigore del codice della crisi

L’art. 42 del DL 36/2022 convertito ha modificato l’art. 389 del DLgs. 14/2019:

  • rinviando al 15.7.2022 l’entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza;
  • abrogando il co. 1-bis del medesimo articolo, in ragione dell’eliminazione delle procedure di allerta e composizione assistita della crisi ad opera del DLgs. 17.6.2022 n. 83 (nuovo decreto correttivo, anch’esso in vigore dal 15.7.2022) e dell’integrale riscrittura del titolo II, parte prima, del DLgs. 14/2019, con inserimento della disciplina della composizione negoziata della crisi.

Restano salve le norme in vigore dal 16.3.2019 (art. 389 co. 2 del DLgs. 14/2019).

3.1 Rinvio del codice della crisi

A causa dell’emergenza economica e sanitaria cagionata dal COVID-19, il termine di entrata in vigore del Codice della crisi previsto al 15.8.2020 era stato differito, inizialmente, all’1.9.2020 (art. 5 del DL 8.4.2020 n. 23, c.d. “liquidità”, conv. L. 5.6.2020 n. 40) e successivamente al 16.5.2022 (art. 1 del DL 24.8.2021 n. 118 conv. L. 21.10.2021 n. 147).

L’art. 42 del DL 36/2022 convertito ha, quindi, ulteriormente rinviato l’entrata in vigore del DLgs. 14/2019 al 15.7.2022.

La nuova data si pone in linea con il termine ultimo di recepimento della direttiva UE 20.6.2019 n. 1023 (c.d. “Insolvency”), fissato per il 17.7.2022, ed appare opportuna in ragione delle modifiche al Codice della crisi introdotte con il nuovo decreto correttivo (DLgs. 17.6.2022 n. 83, anch’esso in vigore dal 15.7.2022).

3.2 Strumenti di allerta e composizione assistita della crisi

L’art. 42 del DL 36/2022 convertito ha, inoltre, abrogato il co. 1-bis dell’art. 389 del DLgs. 14/2019.

Quest’ultima norma – per effetto delle modifiche di cui all’art. 1 del DL 24.8.2021 n. 118 conv. L. 21.10.2021 n. 147 – aveva rinviato al 31.12.2023 l’entrata in vigore del Titolo II, Parte prima, del DLgs. 14/2019, recante la disciplina delle procedure di allerta e composizione assistita della crisi.

L’abrogazione del co. 1-bis dell’art. 389 del DLgs. 14/2019 viene adesso giustificata dal definitivo superamento della disciplina dell’allerta – come originariamente concepita – e della composizione assistita della crisi, unitamente alla figura dell’OCRI.

A tal proposito, si ricorda che il DLgs. 17.6.2022 n. 83, nuovo correttivo del Codice della crisi, in vigore dal 15.7.2022, contempla l’integrale sostituzione delle procedure di allerta e di composizione assistita della crisi con le nuove discipline:

  • della composizione negoziata di cui al DL 118/2021 conv. L. 147/2021;
  • delle segnalazioni – già previste dalla L. 233/2021 di conversione del DL 152/2021, per l’attuazione del PNRR – circa la sussistenza dei presupposti per l’accesso alla composizione negoziata che l’organo di controllo ed i creditori pubblici qualificati sono tenuti a indirizzare (al ricorrerne dei presupposti) all’imprenditore e all’organo amministrativo.

Per effetto delle modifiche apportate dal suddetto decreto correttivo (DLgs. 17.6.2022 n. 83), deve altresì ritenersi superato quanto previsto dall’art. 5 co. 14 del DL 22.3.2021 n. 41 (c.d. “Sostegni”), conv. L. 21.5.2021 n. 69, che rinviava gli obblighi di segnalazione dei creditori pubblici qualificati (per come in origine concepiti), di cui all’art. 15 del DLgs. 14/2019 (secondo la formulazione originaria).

 

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