Emissione di autofattura elettronica ed esclusione invio esterometro

5/07/2019

La Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 14/E del 17/06/2019, è intervenuta sul tema dei rapporti con i paesi Extra Ue.

In particolare è prevista la possibilità di non inviare i dati tramite Esterometro per le operazioni di acquisto di beni e servizi da soggetti ExtraUe, nel caso in cui venga emessa autofattura elettronica. L’autofattura elettronica deve essere così compilata:

1)  Nella sezione “Dati del cedente/prestatore” va indicato l’Identificativo Paese Estero e l’identificativo del soggetto non residente/stabilito;

2)  Nella sezione “dati del cessionario/committente” vanno inseriti quelli del soggetto italiano che emette e trasmette via SdI il documento. La sezione “soggetto emittente” va compilata con la valorizzazione del codice “CC” (cessionario/committente).

Rapporti con San Marino

Anche per le transazioni con operatori di San Marino è possibile procedere come sopra indicato. Resta fermo però l’obbligo dell’uso delle fatture cartacee sulle quali l’Ufficio sanmarinese dovrà apporre il proprio visto. Le amministrazioni dei due Paesi stanno comunque cercando di trovare una soluzione tecnica che porti all’eliminazione delle fatture cartacee.

In particolare l’Agenzia delle Entrate ha specificato che gli operatori nazionali che intrattengono rapporti con operatori sanmarinesi, possono evitare l’esterometro purché:

–  Per le vendite vengano emesse fatture elettroniche indicando le sette “X” nel codice destinatario.

–  Per gli acquisti venga inviato allo Sdi un documento elettronico che sarà assoggettato a doppia annotazione sui registri delle fatture emesse e degli acquisiti come indicato al punto 2).