EMISSSIONE DI FATTURE “GENERICHE” E LA DETRAZIONE DELL’IVA

18/10/2016

Recentemente la Corte di Giustizia Europea ha affrontato il problema della descrizione troppo generica nelle fatture emesse per prestazioni sostenute.

In particolare con Sentenza relativa alla causa C-516/14 depositata il 15 novembre 2016, la Corte di Giustizia Europea, ha deliberato che le fatture che presentano indicazioni generiche quali “servizi giuridici forniti dal giorno ___ sino ad oggi”, NON SONO CONFORMI, a priori, ai requisiti minimi di cui al punto 6 dell’art. 226 della Direttiva n. 2006/112/CE che corrisponde all’art. 21 co.2 lett. g) del DPR 633/72 (Legge Iva italiana). Questa Sentenza ha posto alcuni dubbi relativamente alla possibilità di detrarre comunque l’Iva su tali fatture generiche.

In tema di detrazione Iva su fatture “con descrizioni generiche” si segnala in Italia la sentenza della Corte di Cassazione n. 8847 del 16/04/2014, la quale, in presenza di fatture con descrizioni generiche, ha riconosciuto la legittimità della detrazione Iva.

In particolare si legge nella sentenza citata, che l’Amministrazione Finanziaria non può negare il diritto alla detrazione dell’Iva con la sola motivazione che la fattura non rispetta i requisiti minimi previsti. Nel momento in cui, oltre alla sola fattura con descrizione generica (es: consulenza come da contratto), l’Amministrazione Finanziaria è in grado di ricevere/raccogliere ulteriore documentazione che attesti l’attività svolta, non può disconoscere la detrazione dell’Iva.