ESTENSIONE SPLIT PAYMENT

12/06/2017

L’art. 1 del D.L. 50/2017 ha introdotto due novità in materia di Iva intervenendo sull’art. 17 ter del DPR 633/72 attualmente in vigore. In particolare:
Abrogando il comma 2 ha, di fatto, esteso il meccanismo dello Split Payment di cui all’art. 17 ter del DPR 633/72 anche ai compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenute alla fonte a titolo d’imposta sul reddito.
Ha allargato il campo applicativo dei soggetti destinatari del meccanismo dello Split Payment, allargandolo a tutta la Pubblica Amministrazione comprendendo anche le società controllate direttamente o indirettamente dagli Enti Pubblici (Regioni, Province, etc).
Questo significa che l’Iva delle fatture emesse dai lavoratori autonomi (esercenti arti e professioni, lavoratori autonomi, esercenti attività di intermediazione, e ogni attività per la quale è prevista l’applicazione della ritenuta alla fonte) nei confronti della Pubblica Amministrazione dovrà essere esposta in fattura e poi stornata ossia “scissa” in quanto il pagamento è a carico della P.A.
Le fatture dovranno riportare l’indicazione: “Operazione con scissione dei pagamenti Art. 17 ter DPR 63/72”.
Tali disposizioni si applicano alle operazioni per le quali è emessa fattura a partire dal 01 luglio 2017.