Esterometro operazioni del mese gennaio 2019

8/02/2019

Dal primo gennaio 2019 è entrata in vigore la “comunicazione delle operazioni transfrontaliere”: si tratta del nuovo adempimento denominato anche “Esterometro”.

Dovranno essere comunicate, entro la fine del mese successivo a quello della data di emissione o di registrazione delle fatture ai fini della liquidazione dell’Iva, tutte le operazioni da e verso controparti estere (comunitarie ed extra-comunitarie). Per le operazioni di gennaio, la scadenza è il 28 febbraio.

Dal punto di vista oggettivo vanno trasmesse:

  • Le cessioni intracomunitarie e le operazioni ad esse assimilate;
  •  Le cessioni interne a soggetti che non sono né residenti né stabiliti in Italia;
  • Le prestazioni di servizi rese nei confronti di soggetti che non sono né residenti né

    stabiliti in Italia;

  • Gli acquisti intracomunitari e quelli assimilati;
  • Gli acquisti interni da soggetti non residenti e non stabiliti in Italia.
  • Le prestazioni nei confronti di privati che non hanno la residenza in Italia.

Attenzione ai codici relativi alla “natura dell’operazione” da utilizzare:

“N2” per le prestazioni di servizi fuori campo Iva (servizi a soggetti passivi extra Ue)

“N3” per le operazioni non imponibili (servizi internazionali ex art. 9 e cessioni intra ex art. 41 DL 331/93)

“N6” per i servizi a soggetti passivi UE e per le autofatture derivanti da acquisti intraUe da acquisti Intracomunitari.

  •  Sono escluse le importazioni e le esportazioni in quanto scortate da bollette doganali e le operazioni estere per le quali è stata regolarmente emessa fattura elettronica transitata per il SdI esponendo nel campo del codice destinatario il valore “XXXXXXX”.
  • Si ricorda che l’invio dell’Esterometro non incide in alcun modo sull’obbligo e sulla modalità di compilazione e trasmissione degli elenchi Intrastat che resta confermato senza novità rispetto al passato.