Fattura elettronica per i benzinai: prorogata al 1° gennaio 2019

12/07/2018

Come già anticipato nelle ultime circolari, a partire dal 01 Luglio 2018 è scattato l’obbligo di emissione della fattura elettronica carburante per:
1) Distributori di carburante per autotrazione;

2) Imprese subappaltatrici coinvolte in un contratto di appalto nei confronti della Pubblica Amministrazione.

Con il D. Legge n. 79/2018 pubblicato in G.U. n. 148 del 28.06.2018, il Legislatore ha disposto la proroga della fatturazione elettronica carburante del termine dell’01 luglio 2018 per le cessioni di carburante per autotrazione rese da impianti stradali di distribuzione. Il nuovo termine è fissato al 01 gennaio 2019 uniformandolo all’entrata in vigore dell’obbligo di fatturazione elettronica per tutti gli operatori, esclusi i contribuenti minimi e forfetari ed escluse le operazioni con soggetti non stabiliti nel territori dello Stato.
Si specifica che la proroga della fatturazione elettronica benzinai riguarda solo ed esclusivamente le “cessioni di carburante per autotrazione presso gli impianti stradali di distribuzione”; restano esclusi dalla proroga gli acquisti di carburanti per motori presso distributori non stradali.
Si ricorda che rimane confermato l’obbligo di effettuare il pagamento degli acquisti di carburanti con modalità di pagamento tracciabile per consentire la detrazione dell’Iva e la deducibilità del relativo costo.

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Nessuna proroga della fattura elettronica carburante è prevista per le prestazioni rese da soggetti subappaltatori e subcontraenti di una filiera di imprese coinvolte in un unico contratto di appalto di lavoro stipulato con un PA per i quali l’obbligo di emissione della fattura elettronica rimane a partire dal 01 LUGLIO 2018.