Fatturazione elettronica carburanti 2018: obbligo dal 1 Luglio

13/06/2018

Come già anticipato nella circolare del mese precedente, a partire dal 01 Luglio 2018 scatta l’obbligo di emissione della fattura elettronica carburante 2018 per:

  1. Distributori di carburante per autotrazione;
  2. Imprese subappaltatrici coinvolte in un contratto di appalto nei confronti della Pubblica Amministrazione.

Si precisa quanto segue:

Distributori di carburanti per autotrazione

  • Se il cessionario (o acquirente della benzina) non ha ancora attivato al proprio interno la procedura di fatturazione elettronica carburanti, in quanto obbligatoria in generale dal 01 gennaio 2019, la fattura elettronica emessa obbligatoriamente dal distributore verrà recapitata via PEC all’indirizzo che dovrà essere comunicato al momento del rifornimento del carburante.
  • Se, invece, il cessionario ha già attivato la procedura di fatturazione elettronica, la fattura in formato xml giungerà tramite lo SDI (Sistema di Interscambio).

 

Contratti di subappalto

  • Sempre la Legge di Stabilità per il 2018 al comma 917 ha introdotto l’obbligo di emissione della fattura elettronica per carburante per le prestazioni rese da soggetti subappaltatori e subcontraenti di una filiera di imprese coinvolte in un unico contratto di appalto di lavoro stipulato con un PA.

La circolare 8/E del 30 aprile 2018 riprende questo obbligo specificando che solo la prima imprese subappaltatrice (Impresa B) coinvolta nel contratto di filiera, ha l’obbligo di emettere nei confronti del proprio committente (Impresa A) la fattura elettronica. Obbligo che non sussiste in presenza prestazioni o cessioni subappaltate dall’impresa B nei confronti della seconda impresa subappaltatrice (Impresa C).

                                             OBBLIGO F.E.                                                     

                                                            NUOVO OBBLIGO F.E.

                                                                                                    NO OBBLIGO F.E.

Solo nel caso in cui l’Impresa B abbia adottato il regime dei minimi o il regime forfetario, l’obbligo di fatturazione elettronica nei confronti dell’Impresa Appaltatrice A, viene meno per espressa previsione normativa.