Fatturazione Elettronica: Modifiche alla Normativa IVA

16/11/2018

ARTICOLO 10: sanzioni

Per il periodo 01.01.2019 – 30.06.2019 è prevista la NON applicazione delle sanzioni per omessa fatturazione elettronica a condizione che la fattura venga emessa (e quindi trasmessa al SdI) entro il termine per la liquidazione dell’Imposta del periodo in cui è avvenuta l’effettuazione dell’operazione (esempio: la fattura relativa a cessioni effettuate nel mese di gennaio 2019 emessa entro il 15 febbraio 2019 non è sanzionata).

Se la fattura elettronica 2019 viene emessa entro il termine di effettuazione della liquidazione Iva del periodo successivo, la sanzione viene ridotta dell’80% (esempio: la fattura di cui sopra se emessa dopo il 15 febbraio, la sanzione per omessa fatturazione viene ridotta dell’80%)

ARTICOLO 11: emissione fattura

Viene modificato l’art. 21 del DPR 633/72.

A decorrere dal 01.07.2019:

  • la fattura elettronica può essere emessa entro 10 giorni dalla data in cui l’operazione si considera effettuata (consegna o spedizione, ovvero pagamento);
  • nella fattura deve essere riportata la data di effettuazione dell’operazione se diversa dalla data di emissione del documento.

ARTICOLO 12: annotazione fatture emesse

Le fatture elettroniche (emesse) devono essere annotate nel registro delle fatture emesse, nell’ordine della loro numerazione, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione e con riferimento allo stesso mese di effettuazione.

ARTICOLO 13: annotazione fatture acquisto

È stato soppresso l’obbligo di numerare in ordine progressivo le fatture/bolle doganali e di conseguenza di riportare lo stesso numero nel registro. Questo perché il “protocollo” sarà di fatto attribuito in automatico dal Sdi.

ARTICOLO 14: detrazione Iva a credito

A partire dalle operazioni effettuate dal 24 ottobre 2018, è possibile detrarre l’Iva a credito nel mese di effettuazione dell’operazione a patto che la fattura elettronica venga annotata entro il termine di effettuazione della liquidazione (ossia entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione).

Sono escluse da tale nuova disposizione, le fatture relative a operazioni effettuate nell’anno precedente.

Ciò significa che:

  • l’Iva di una fattura avente competenza mese di ottobre 2018, ricevuta e annotata entro il 15 novembre 2018, può essere detratta nella liquidazione del mese di ottobre. Se la fattura perviene e viene annotata dopo il 15 novembre, l’Iva verrà detratta nel mese di novembre.
  • Se una fattura relativa a operazioni di dicembre viene ricevuta e annotata entro il 15 GENNAIO, non potrà essere inserita nella liquidazione di dicembre ma confluirà in quella di gennaio.

ARTICOLO 15: utilizzo fattura elettronica

Tra i soggetti obbligati all’utilizzo della fatturazione elettronica, è stato soppresso il riferimento ai soggetti “identificati” in Italia limitando l’obbligo di fatturazione elettronica ai solo soggetti RESIDENTI o STABILITI in Italia.