12/01/2018
Dal 01.01.2019 tutte le cessioni di beni/prestazioni di servizio che intercorrono tra soggetti residenti/stabiliti/identificati in Italia, devono essere documentate esclusivamente da fatture elettroniche tramite il Sistema di Interscambio (SDI). Si evince dunque la volontà del legislatore di rendere la fatturazione elettronica obbligatoria dal 2019
L’agenzia delle Entrate mette a disposizione dei consumatori finali le fatture elettroniche emesse nei loro confronti.
Sono esclusi da tale obbligo i contribuenti minimi /forfetari.
L’obbligo della fatturazione elettronica su descritto scatta dal 01.07.2018 per le:
Fatture emesse con modalità diverse si intendono come NON EMESSE; saranno applicabili le sanzioni di cui all’art. 6 del D.Lgs 471/97.
E’ disposta la soppressione dell’utilizzo della scheda carburante per la documentazione degli acquisti di carburante per autotrazione. Gli acquisti in esame devono essere documentati da fattura elettronica.
Inoltre, ai sensi del nuovo comma 1-bis all’art. 164 del TUIR e l’integrazione della lett. d) del Co. 1 dell’art. 19 bis 1 del DPR 633/72, è previsto che ai fini della deducibilità del relativo costo/detraibilità dell’Iva a credito gli acquisti di carburante devono essere esclusivamente effettuati tramite carte di credito, di debito o prepagate. Questo sempre a decorrere dal 01.07.2018.