FATTURE ELETTRONICHE: LE NUOVE CODIFICHE UTILIZZABILI DAL 01.10.2020 (obbligatorie dal 01.01.2021)

12/10/2020

Le indicazioni delle nuove codifiche da utilizzare in sede di emissione delle fatture elettroniche erano già state inserite nella circolare di marzo 2020 e luglio 2020 a seguito dei Provvedimenti emanati dall’Agenzia delle Entrate in data 28.02.2020 e 20.04.2020.

Il Provvedimento del 20.04.2020 ha differito il termine a partire dal quale è OBBLIGATORIO l’utilizzo dei nuovi codici posticipandolo dal 01.10.2020 al 01.01.2021.

L’obiettivo dell’introduzione delle nuove codifiche è quello di consentire all’Agenzia delle Entrate di proporre al contribuente la bozza dei registri Iva, delle liquidazioni periodiche e della dichiarazione annuale Iva.

Nella tabella sottostante vengono riportati i nuovi codici riferiti sia alla tipologia del documento sia ai codici natura per le operazioni non imponibili.

  TIPOLOGIA DOCUMENTO
Integrazione fattura a seguito reverse charge interno TD16
Integrazione /autofattura per acquisto di servizi dall’estero TD17
Integrazione per acquisto di beni intracomunitari TD18
Integrazione/autofattura per acquisto beni ex art. 17 co. 2 DPR 633/72 TD19
Autofattura per splafonamento TD21
Estrazione beni da deposito iva TD22
Estrazione beni da Deposito Iva con versamento Iva TD23
Fatture differite ordinarie TD24
Fatture differite per triangolazione interna TD25
Cessioni di beni ammortizzabili e passaggi interni TD26
Fattura per autoconsumo o per cessioni gratuite senza rivalsa TD27
OPERAZIONI NON IMPONIBILI: CODICE NATURA
Operazioni non soggette ad Iva ai sensi degli artt. da 7 a 7 septies DPR 633/72 N2.1
Operazioni non soggette – altri casi N2.2
Esportazioni (art. 8 lett. a, b e b-bis) N3.1
Cessioni intracomunitarie (art. 41 D.L. 331/93) N3.2
Cessioni verso San Marino (art. 71 DPR 633/72) N3.3
Operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione (art. 8 bis- art.9 –art. 71 e art. 72 DPR 633/72) N3.4
Cessioni non imponibili con lettere d’intento (art. 8 c.1 lett. c) N3.5
Altre operazioni che non concorrono alla formazione del plafond N3.6
Cessione di rottami e altri materiali di recupero (inversione contabile) N6.1
Cessioni di oro e argento (inversione contabile) N6.2
Subappalto nel settore edile (inversione contabile) N6.3
Cessione di fabbricati (inversione contabile) N6.4
Cessione di telefoni (inversione contabile) N6.5
Cessione di prodotti elettronici (inversione contabile) N6.6
Prestazioni comparto edile e settori connessi (inversione contabile) N6.7
Operazioni settore energetico (inversione contabile) N6.8
Inversione contabile – altri casi N6.9
Iva assolta in altro Stato UE (vendite a distanza etc) N7

 

Grazie all’introduzione delle nuove specifiche tecniche, in tutti i casi di reverse charge “interno” ossia:

  • le prestazioni di servizio rese da subappaltatori nel settore dell’edilizia art. 17 co. 6 lett. a) dpr 633/72;
  • le cessioni di fabbricati ex art. 17 co 6 lett. a bis);
  • le prestazioni di pulizia, demolizione, installazione impianti e completamento di edifici ex art. 17 comma 6 lett. a ter);
  • le cessioni di rottami, cascami e avanzi ferrosi ex art. 74 commi 7e 8);

e di reverse charge “esterno” ossia:

  • acquisti intracomunitari di beni;
  • integrazione o autofattura per servizi acquistati dall’estero;
  • acquisti di beni da non residenti ex art. 17 comma 2 dpr 633/72,

 

è possibile generare un file xml da inviare allo Sdi, in modo da evitare l’integrazione manuale della fattura originaria e consentire l’esonero della presentazione dell’esterometro.

Il file xml generato sarà contraddistinto dalla specifica codifica (TD16-TD17-TD18 TD19), dovrà contenere i dati del fornitore nella sezione “CedentePrestatore” e quelli del cliente – tenuto all’integrazione – nella sezione “Cessionario Committente”.