Gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA)

11/07/2017

Abbiamo già affrontato in precedenza a proposito dell’introduzione dei nuovi indici di affidabilità fiscale (ISA) in luogo degli attuali studi di settore; l’obiettivo della loro introduzione è quello di favorire l’emersione spontanea di basi imponibili e rafforzare la collaborazione tra i contribuenti e l’Amministrazione Finanziaria.

Questi indici di affidabilità fiscale saranno approvati dal MEF con apposito Decreto che dovrà essere emanato entro il 31 dicembre del periodo d’imposta per il quale dovranno essere applicabili.

Per il periodo d’imposta in corso al 31.12.2017, questo Provvedimento dovrà essere emanato entro il 22 settembre 2017 (ossia entro 90 gg dall’entrata in vigore della legge di conversione).

A seconda del diverso livello di affidabilità fiscale ( da 1 a 10) conseguente all’applicazione degli indici sintetici di affidabilità, sono previsti i seguenti regimi premiali:

  • esonero dall’apposizione del visto di conformità relativamente al credito Iva per la compensazione di importi non superiori ad euro 50.000 annui e alle imposte dirette e Irap per importo non superiore a euro 20.000 annui.
  • Esonero apposizione del visto di conformità o della prestazione della garanzia per il rimborso del credito Iva per un importo non superiore a euro 50.000.
  • Esclusione applicazione disciplina delle società non operative.
  • Esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici di cui all’artt. 39, co.1 lett. d) secondo periodo DPR 600/73 e 54 co. 2 secondo periodo DPR 633/72.
  • Anticipazione di almeno un anno dei termini di decadenza dell’accertamento previsti dagli artt. 43 co. 1 del DPR 600/73 e 57 co. 1 DPR 633/72.