LE NUOVE DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE LETTERE D’INTENTO

11/03/2020

Il Provv. n. 96911 dell’Agenzia delle Entrate del 27.2.2020, ha definito le modalità con le quali sono rese disponibili a ciascun fornitore, mediante l’utilizzo del “Cassetto fiscale”, le informazioni relative alle dichiarazioni d’intento trasmesse dagli esportatori abituali per via telematica all’Agenzia delle Entrate.
A partire dal 2.3.2020, ciascun fornitore, accedendo al proprio “Cassetto fiscale” troverà le informazioni relative alle dichiarazioni d’intento trasmesse dagli esportatori abituali. Per ogni operazione il cedente/prestatore deve controllare il proprio cassetto fiscale per verificare il ricevimento di una dichiarazione d’intento. Viene meno l’obbligo in capo all’esportatore abituale di consegnare al fornitore la dichiarazione d’intento (è comunque opportuno che ci sia una comunicazione di “cortesia” al fornitore anche tramite semplice mail).

Si sottolinea che il fornitore dovrà indicare nelle fatture emesse, il numero di protocollo di ricezione della dichiarazione d’intento.

Con l’abrogazione del comma 2 dell’art. 1 del D.L 743/83 NON è più previsto che la dichiarazione d’intento sia:

• Redatta in duplice copia;
• Numerata progressivamente dall’esportatore abituale e dal fornitore;
• Annotata nell’apposito registro entro 15 gg successivi a quello di emissione/ricevimento.

Al fine di adeguarli alla normativa vigente, sono stati aggiornati il modello di dichiarazione d’intento nonché le relative istruzioni e le specifiche tecniche approvati con il provv. Agenzia delle Entrate 2.12.2016 n. 213221.

Al riguardo si rileva:
• l’eliminazione nel modello dello spazio riservato all’indicazione del numero progressivo assegnato alla dichiarazione d’intento da trasmettere e all’anno di riferimento;
• l’inserimento, nelle istruzioni, della precisazione secondo cui, in caso di Gruppo IVA, nel campo “Partita IVA” occorre indicare il numero di partita IVA allo stesso attribuito e nel campo “Codice fiscale” il codice fiscale del Gruppo (che coincide con il numero di partita IVA) o, in alternativa, il codice fiscale del singolo partecipante al Gruppo medesimo.

Fino al 27.4.2020 sarà ancora possibile utilizzare il precedente modello di dichiarazione d’intento approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 2.12.2016 n. 213221.

SANZIONI
Inasprito il regime sanzionatorio. In caso di cessioni o prestazioni effettuate senza aver riscontrato telematicamente l’avvenuta presentazione all’Agenzia delle Entrate della dichiarazione d’intendo, è applicabile al fornitore dell’esportatore abituale la sanzione dal 100% al 200% dell’imposta. In passato la sanzione prevedeva un minimo di euro 250 e un massimo di euro 2.000,00.