Il codice della crisi d’impresa e i nuovi limiti per la nomina dell’organo di controllo

6/03/2019

Il 14/02/2019 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.Lgs. n. 14/2019 contenente il Codice della Crisi d’Impresa e dell’insolvenza, che ha introdotto una Riforma delle attuali procedure concorsuali finalizzata alla preventiva emersione della crisi, con l’obiettivo di risanare l’impresa.

Contestualmente sono state apportate una serie di modifiche al Codice Civile tra le quali si evidenzia:

  • l’obbligo di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura dell’impresa anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi d’impresa;
  • l’incremento della responsabilizzazione degli amministratori;
  • l’ampliamento delle ipotesi in cui nelle S.R.L. è obbligatoria la nomina dell’organo di controllo/revisore;
  • la previsione di nuovi compiti a carico dei predetti soggetti (sindaci/revisori).

Tra le novità introdotte si segnala la procedura di allerta e di composizione assistita della crisi, che richiede il costante monitoraggio della situazione debitoria dell’impresa, con la previsione di disposizioni dirette ad una maggiore responsabilizzazione del debitore nonché degli organi della società.

In tale fase assume particolare rilevanza il ruolo dell’organo di controllo della società, al quale viene ora attribuito il compito di verificare che l’organo amministrativo valuti costantemente l’adeguatezza dell’assetto organizzativo dell’impresa, la sussistenza dell’equilibrio economico- finanziario e il prevedibile andamento della gestione, nonché di segnalare agli amministratori l’esistenza di fondati indizi di crisi.

In mancanza di “attivazione” da parte dell’organo amministrativo nel fornire risposta all’organo di controllo o nell’adottare le misure necessarie al superamento della crisi, l’organo di controllo deve informare l’Organismo di composizione della crisi (OCRI) istituito presso le CCIAA.

La segnalazione a tale Organismo è posta a carico anche di specifici “creditori pubblici qualificati” (Agenzia delle Entrate, INPS e Agente della Riscossione), qualora il debitore presenti un’esposizione debitoria nei loro confronti superiore a determinati limiti e lo stesso non provveda alla relativa estinzione entro uno specifico termine.

Nell’ambito di tale nuovo scenario sono state apportate alcune modifiche anche al Codice Civile, dirette a prevedere l’incremento delle responsabilità degli amministratori e dell’organo di controllo.

RESPONSABILITÀ DEGLI AMMINISTRATORI

Con la riforma, il Legislatore ha inteso responsabilizzare maggiormente gli amministratori in merito agli obblighi di conservazione del patrimonio sociale.

In particolare agli amministratori viene fatto obbligo di:

  • istituire un assetto organizzativo/amministrativo/contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell’impresa e della perdita della continuità aziendale;
  • attivarsi “senza indugio” per adottare/attuare uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi ed il recupero della continuità aziendale.

È infatti ora previsto che anche i creditori delle S.R.L. possano proporre l’azione di responsabilità nei confronti degli amministratori nel caso in cui il patrimonio sociale risulti insufficiente al soddisfacimento dei relativi crediti.

Inoltre è ora stabilito che:

  • la rinuncia all’azione da parte della società non impedisce ai creditori sociali di proporre l’azione di responsabilità nei confronti degli amministratori;
  • i creditori sociali possono impugnare la transazione esclusivamente con l’azione revocatoria, al verificarsi delle condizioni richieste.

Di fatto viene estesa anche alle S.R.L. la disposizione già prevista per le spa dall’art. 2394, C.C.

NUOVI LIMITI DI NOMINA DELL’ORGANO DI CONTROLLO / REVISORE NELLE SRL

Come sopra accennato, il Decreto in esame, oltre a prevedere nuovi obblighi in capo all’organo di controllo/revisore, amplia le ipotesi in cui, nelle S.R.L., sussiste l’obbligo di nomina dello stesso ai sensi dell’art. 2477, c.c..

Sono stati ridotti i limiti stabiliti dal comma 3 dell’art. 2477 c.c., al cui superamento scatta l’obbligo di nomina di tale organo. Di conseguenza, ora, la nomina dell’organo di controllo/revisore è obbligatoria se la società:

  • è tenuta a redigere il bilancio consolidato;
  • controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;
  • ha superato per due esercizi consecutivi, almeno uno dei seguentilimiti:
    • totale dell’attivo dello Stato patrimoniale 2.000.000
    • ricavi delle vendite / prestazioni 2.000.000
    • dipendenti occupati in media durante l’esercizio 10 unità

 Si evidenzia, inoltre, che in base alla nuova formulazione del citato art. 2477 è previsto che:

  • se l’assemblea che approva il bilancio in cui vengono superati i limiti non provvede, entro 30 giorni, alla nomina dell’organo di controllo/revisore, la stessa è effettuata dal Tribunale oltre che su richiesta di qualsiasi interessato anche “su segnalazione del conservatore del registro delleimprese”;
  • alle S.R.L. sono applicabili le disposizioni dell’art. 2409, C.c. in materia di controllo giudiziario sulla gestione (anche se la società è priva dell’organo di controllo).

Di fatto viene normativamente riconosciuta anche in tali società la possibilità di denuncia dei soci al Tribunale delle violazioni degli amministratori che possono recare danno alla società, risolvendo così l’ampio dibattito sviluppatosi in dottrina e giurisprudenza sul tema.

È inoltre disposto che ai fini della prima applicazione dei nuovi limiti, è necessario avere riguardo ai

parametri dimensionali dei due esercizi antecedenti al predetto termine, ossia al 2017 e 2018.

L’art. 379 della norma in oggetto prevede che le S.R.L. e le società Cooperative esistinti al 16.3.2019, che superino i limiti per la nomina del sindaco/revisore in base alle nuove disposizioni, debbano provvedere alla loro nomina e all’eventuale adeguamento dello statuto entro nove mesi dalla predetta data del 16.3.2019.

SEGNALAZIONE IN CAPO ALL’ORGANO DI CONTROLLO / REVISORE

I soggetti deputati al controllo societario devono:

  • verificare che l’organo amministrativo valuti:
    • l’adeguatezza dell’assetto organizzativo dell’impresa;
    • la presenza dell’equilibrio economico-finanziario;
    • il prevedibile andamento della gestione;
  • segnalare all’organo amministrativo l’esistenza di fondati indizi dellacrisi.

Gli indicatori della crisi saranno elaborati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili e approvati con uno specifico Decreto dal Ministero dello Sviluppo Economico. Tali indici saranno rivisti con scadenza triennale.

La segnalazione deve essere motivata ed indicare un termine congruo (non superiore a 30 giorni) entro cui l’organo amministrativo deve riferire in merito alle soluzioni individuate/iniziative intraprese.

In caso di omessa/inadeguata risposta o di mancata adozione, nei successivi 60 giorni, delle misure necessarie per superare lo stato di crisi, l’organo di controllo/revisore è tenuto ad attivare la procedura di allerta esterna, informando “senza indugio l’OCRI” e fornendo allo stesso “ogni elemento utile per le relative determinazioni”.

SEGNALAZIONI DEI CREDITORI PUBBLICI QUALIFICATI

Come precedentemente indicato, eventuali indizi della crisi possono essere segnalati anche da creditori qualificati.

A carico dei creditori pubblici qualificati (Agenzia delle Entrate, INPS, Agenzia della riscossione), è previsto l’obbligo di avvisare il debitore del superamento della relativa posizione debitoria rispetto ad un determinato ammontare rilevante, differenziato a seconda del soggetto creditore.

In particolare, l’esposizione debitoria è considerata rilevante:

  • per l’Agenzia delle Entrate, se l’ammontare totale del debito IVA scaduto e non versato risultante dalla comunicazione della liquidazione periodica è pari ad almeno il 30% del volume d’affari del medesimo periodo e non è inferiore ad uno specifico importo differenziato in base al volume d’affari desumibile dalla dichiarazione IVA riferita all’anno precedente.

Debito IVA scaduto e non versato risultante dalla comunicazione della liquidazione periodica

Almeno pari

e

Non inferiore a

se

Volume d’affari risultante dal mod. IVA relativo all’anno precedente

al 30% del volume d’affari del periodo di riferimento della liquidazione periodica

€ 25.000

≤ € 2.000.000

€ 50.000

≤ € 10.000.000

€ 100.000

> € 10.000.000

• per l’INPS, se il debitore è in ritardo di oltre 6 mesi nel versamento dei contributi previdenziali di ammontare superiore alla metà di quelli dovuti nell’anno precedente e superiore a € 50.000;

• per l’Agente della riscossione, se la sommatoria dei crediti affidati per la riscossione dal 15.8.2020, autodichiarati / definitivamente accertati e scaduti da oltre 90 giorni supera:

– per le imprese individuali, € 500.000;

– per le imprese collettive, € 1.000.000.