6/03/2019
Il 14/02/2019 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.Lgs. n. 14/2019 contenente il Codice della Crisi d’Impresa e dell’insolvenza, che ha introdotto una Riforma delle attuali procedure concorsuali finalizzata alla preventiva emersione della crisi, con l’obiettivo di risanare l’impresa.
Contestualmente sono state apportate una serie di modifiche al Codice Civile tra le quali si evidenzia:
Tra le novità introdotte si segnala la procedura di allerta e di composizione assistita della crisi, che richiede il costante monitoraggio della situazione debitoria dell’impresa, con la previsione di disposizioni dirette ad una maggiore responsabilizzazione del debitore nonché degli organi della società.
In tale fase assume particolare rilevanza il ruolo dell’organo di controllo della società, al quale viene ora attribuito il compito di verificare che l’organo amministrativo valuti costantemente l’adeguatezza dell’assetto organizzativo dell’impresa, la sussistenza dell’equilibrio economico- finanziario e il prevedibile andamento della gestione, nonché di segnalare agli amministratori l’esistenza di fondati indizi di crisi.
In mancanza di “attivazione” da parte dell’organo amministrativo nel fornire risposta all’organo di controllo o nell’adottare le misure necessarie al superamento della crisi, l’organo di controllo deve informare l’Organismo di composizione della crisi (OCRI) istituito presso le CCIAA.
La segnalazione a tale Organismo è posta a carico anche di specifici “creditori pubblici qualificati” (Agenzia delle Entrate, INPS e Agente della Riscossione), qualora il debitore presenti un’esposizione debitoria nei loro confronti superiore a determinati limiti e lo stesso non provveda alla relativa estinzione entro uno specifico termine.
Nell’ambito di tale nuovo scenario sono state apportate alcune modifiche anche al Codice Civile, dirette a prevedere l’incremento delle responsabilità degli amministratori e dell’organo di controllo.
RESPONSABILITÀ DEGLI AMMINISTRATORI
Con la riforma, il Legislatore ha inteso responsabilizzare maggiormente gli amministratori in merito agli obblighi di conservazione del patrimonio sociale.
In particolare agli amministratori viene fatto obbligo di:
È infatti ora previsto che anche i creditori delle S.R.L. possano proporre l’azione di responsabilità nei confronti degli amministratori nel caso in cui il patrimonio sociale risulti insufficiente al soddisfacimento dei relativi crediti.
Inoltre è ora stabilito che:
Di fatto viene estesa anche alle S.R.L. la disposizione già prevista per le spa dall’art. 2394, C.C.
NUOVI LIMITI DI NOMINA DELL’ORGANO DI CONTROLLO / REVISORE NELLE SRL
Come sopra accennato, il Decreto in esame, oltre a prevedere nuovi obblighi in capo all’organo di controllo/revisore, amplia le ipotesi in cui, nelle S.R.L., sussiste l’obbligo di nomina dello stesso ai sensi dell’art. 2477, c.c..
Sono stati ridotti i limiti stabiliti dal comma 3 dell’art. 2477 c.c., al cui superamento scatta l’obbligo di nomina di tale organo. Di conseguenza, ora, la nomina dell’organo di controllo/revisore è obbligatoria se la società:
Si evidenzia, inoltre, che in base alla nuova formulazione del citato art. 2477 è previsto che:
Di fatto viene normativamente riconosciuta anche in tali società la possibilità di denuncia dei soci al Tribunale delle violazioni degli amministratori che possono recare danno alla società, risolvendo così l’ampio dibattito sviluppatosi in dottrina e giurisprudenza sul tema.
È inoltre disposto che ai fini della prima applicazione dei nuovi limiti, è necessario avere riguardo ai
parametri dimensionali dei due esercizi antecedenti al predetto termine, ossia al 2017 e 2018.
L’art. 379 della norma in oggetto prevede che le S.R.L. e le società Cooperative esistinti al 16.3.2019, che superino i limiti per la nomina del sindaco/revisore in base alle nuove disposizioni, debbano provvedere alla loro nomina e all’eventuale adeguamento dello statuto entro nove mesi dalla predetta data del 16.3.2019.
SEGNALAZIONE IN CAPO ALL’ORGANO DI CONTROLLO / REVISORE
I soggetti deputati al controllo societario devono:
Gli indicatori della crisi saranno elaborati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili e approvati con uno specifico Decreto dal Ministero dello Sviluppo Economico. Tali indici saranno rivisti con scadenza triennale.
La segnalazione deve essere motivata ed indicare un termine congruo (non superiore a 30 giorni) entro cui l’organo amministrativo deve riferire in merito alle soluzioni individuate/iniziative intraprese.
In caso di omessa/inadeguata risposta o di mancata adozione, nei successivi 60 giorni, delle misure necessarie per superare lo stato di crisi, l’organo di controllo/revisore è tenuto ad attivare la procedura di allerta esterna, informando “senza indugio l’OCRI” e fornendo allo stesso “ogni elemento utile per le relative determinazioni”.
SEGNALAZIONI DEI CREDITORI PUBBLICI QUALIFICATI
Come precedentemente indicato, eventuali indizi della crisi possono essere segnalati anche da creditori qualificati.
A carico dei creditori pubblici qualificati (Agenzia delle Entrate, INPS, Agenzia della riscossione), è previsto l’obbligo di avvisare il debitore del superamento della relativa posizione debitoria rispetto ad un determinato ammontare rilevante, differenziato a seconda del soggetto creditore.
In particolare, l’esposizione debitoria è considerata rilevante:
Debito IVA scaduto e non versato risultante dalla comunicazione della liquidazione periodica |
||||
Almeno pari |
e |
Non inferiore a |
se |
Volume d’affari risultante dal mod. IVA relativo all’anno precedente |
al 30% del volume d’affari del periodo di riferimento della liquidazione periodica |
€ 25.000 |
≤ € 2.000.000 |
||
€ 50.000 |
≤ € 10.000.000 |
|||
€ 100.000 |
> € 10.000.000 |
• per l’INPS, se il debitore è in ritardo di oltre 6 mesi nel versamento dei contributi previdenziali di ammontare superiore alla metà di quelli dovuti nell’anno precedente e superiore a € 50.000;
• per l’Agente della riscossione, se la sommatoria dei crediti affidati per la riscossione dal 15.8.2020, autodichiarati / definitivamente accertati e scaduti da oltre 90 giorni supera:
– per le imprese individuali, € 500.000;
– per le imprese collettive, € 1.000.000.