11/09/2020
In data 14 agosto 2020 è stato pubblicato in G.U. n. 203 il Decreto Legge n. 104, c.d. “Decreto Agosto”, entrato in vigore il 15 agosto 2020.
A seguire le novità introdotte con separata indicazione delle novità relative ai versamenti delle imposte dalle altre novità fiscali.
NOVITA’ IN TEMA DI VERSAMENTI IMPOSTE
1. L’art. 97 ha previsto la facoltà, per tutti i soggetti che hanno beneficiato della sospensione dei versamenti fiscali e contributivi nei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno 2020, di poter versare il 50% delle somme dovute in modo rateale fino ad un massimo di 24 rate senza sanzioni e interessi. Il pagamento della prima rata dovrà avvenire entro il 16.01.2021. Il restante 50% potrà essere versato in un’unica soluzione entro il 16.09.2020 o in via rateale con un massimo di 4 rate mensili di pari importo con il versamento della prima rata entro il 16.09.2020.
Imposte | Scadenza precedente | Nuova scadenza Decreto Agosto |
Versamenti fiscali e contributivi dei mesi di MARZO, APRILE, MAGGIO E GIUGNO 2020 | · Unica soluzione entro il 16.09.2020;
· 4 rate mensili. Prima rata 16.09.2020 |
50% dell’importo dovuto: · Unica soluzione entro il 16.09.2020; · 4 rate mensili. Prima rata 16.09.2020 RESTANTE 50%: · 24 rate mensili. Prima rata entro il 16.01.2021
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2. L’art. 98 ha introdotto la proroga del versamento della seconda rata Ires/Irpef e Irap dal 30.11.2020 al 30.04.2021 solo per i soggetti ISA e in presenza di determinate condizioni.
Imposte | Scadenza originaria (II acconto o unica rata) | Nuova scadenza (II acconto o unica rata) |
Imposte sui redditi (IRES, IRPEF, ADDIZIONALI REGIONALI E COMUNALI)
IRAP |
30.11.2020 |
30.04.2021 |
I soggetti beneficiari della nuova scadenza sono esclusivamente quelli sotto indicati a CONDIZIONE che l’ammontare del fatturato o dei corrispettivi del PRIMO SEMESTRE 2020 sia DIMINUITO di almeno il 33% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.
Soggetti beneficiari (i requisiti indicati ai punti 1 e 2 devono essere rispettati entrambi)
Beneficiano della proroga anche i seguenti soggetti:
3. L’art. 99 del Decreto ha differito al 15 OTTOBRE 2020 il termine finale della sospensione dell’attività di riscossione in precedenza fissato al 31 AGOSTO 2020 dal D.L. 83/2020.
Pertanto sono sospesi i pagamenti in scadenza dall’8 marzo al 15 ottobre 2020 derivanti da:
Il pagamento di queste rate dovrà essere effettuato entro il 30.11.2020 in un’unica soluzione.
Inoltre:
Resta fermo al 10 dicembre 2020 il termine ultimo previsto per il pagamento delle rate dalla rottamazione-ter e del saldo e stralcio.