IL DECRETO AGOSTO (D.L. n. 104 del 14.08.2020)

11/09/2020

In data 14 agosto 2020 è stato pubblicato in G.U. n. 203 il Decreto Legge n. 104, c.d. “Decreto Agosto”, entrato in vigore il 15 agosto 2020.

A seguire le novità introdotte con separata indicazione delle novità relative ai versamenti delle imposte dalle altre novità fiscali.

NOVITA’ IN TEMA DI VERSAMENTI IMPOSTE

1. L’art. 97 ha previsto la facoltà, per tutti i soggetti che hanno beneficiato della sospensione dei versamenti fiscali e contributivi nei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno 2020, di poter versare il 50% delle somme dovute in modo rateale fino ad un massimo di 24 rate senza sanzioni e interessi. Il pagamento della prima rata dovrà avvenire entro il 16.01.2021. Il restante 50% potrà essere versato in un’unica soluzione entro il 16.09.2020 o in via rateale con un massimo di 4 rate mensili di pari importo con il versamento della prima rata entro il 16.09.2020.

 

Imposte Scadenza precedente Nuova scadenza Decreto Agosto
Versamenti fiscali e contributivi dei mesi di MARZO, APRILE, MAGGIO E GIUGNO 2020 ·      Unica soluzione entro il 16.09.2020;

·      4 rate mensili. Prima rata 16.09.2020

50% dell’importo dovuto:

·      Unica soluzione entro il 16.09.2020;

·      4 rate mensili. Prima rata 16.09.2020

RESTANTE 50%:

·      24 rate mensili. Prima rata entro il 16.01.2021

 

 

2. L’art. 98 ha introdotto la proroga del versamento della seconda rata Ires/Irpef e Irap dal 30.11.2020 al 30.04.2021 solo per i soggetti ISA e in presenza di determinate condizioni.

Imposte Scadenza originaria (II acconto o unica rata) Nuova scadenza (II acconto o unica rata)
Imposte sui redditi (IRES, IRPEF, ADDIZIONALI REGIONALI E COMUNALI)

IRAP

 

30.11.2020

 

30.04.2021

 

I soggetti beneficiari della nuova scadenza sono esclusivamente quelli sotto indicati a CONDIZIONE che l’ammontare del fatturato o dei corrispettivi del PRIMO SEMESTRE 2020 sia DIMINUITO di almeno il 33% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

 

Soggetti beneficiari (i requisiti indicati ai punti 1 e 2 devono essere rispettati entrambi)

  1. Soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA;
  2. Dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore ad euro 5.164.569,00.

 

Beneficiano della proroga anche i seguenti soggetti:

  • Soggetti che applicano il regime forfetario di cui all’art. 1 co. 54-89 della Legge 190/2014 (se svolgono attività per le quali sono previsti gli ISA anche se sono esclusi dalla loro applicazione).
  • Soggetti che applicano il regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile di cui all’rt. 27 co. 1 del D.L. 98/2011 (se svolgono attività per le quali sono previsti gli ISA anche se sono esclusi dalla loro applicazione).
  • Soggetti che partecipano a società, ad associazioni e imprese che presentano i suddetti requisiti.
  • Soggetti che devono dichiarare redditi “per trasparenza” ai sensi degli artt. 5,115 e 116 TUIR.

 

3. L’art. 99 del Decreto ha differito al 15 OTTOBRE 2020 il termine finale della sospensione dell’attività di riscossione in precedenza fissato al 31 AGOSTO 2020 dal D.L. 83/2020.

Pertanto sono sospesi i pagamenti in scadenza dall’8 marzo al 15 ottobre 2020 derivanti da:

  • Cartelle di pagamento emesse dall’Agenzia delle riscossione;
  • Avvisi di accertamento e avvisi di addebito INPS esecutivi
  • Atti di accertamento esecutivi emessa dall’Agenzia delle Dogane ai fini della riscossione delle risorse proprie dell’UE e dell’Iva all’importazione
  • Atti di ingiunzione fiscale emessi dagli >Enti territoriali
  • Atti esecutivi emessi dagli Enti locali ai sensi dell’art. 1, comma 792 Legge di stabilità 2020.

Il pagamento di queste rate dovrà essere effettuato entro il 30.11.2020 in un’unica soluzione.

Inoltre:

  • È differito al 15 ottobre il termine di sospensione delle attività di notifica di nuove cartelle e degli altri atti di riscossione.
  • Sono sospesi fino al 15 ottobre gli obblighi derivanti da pignoramenti presso terzi effettuati prima del 19 maggio 2020, su stipendi, salarti altre indennità relative a rapporto di lavoro nonché a titolo di pensioni e trattamenti assimilati.

Resta fermo al 10 dicembre 2020 il termine ultimo previsto per il pagamento delle rate dalla rottamazione-ter e del saldo e stralcio.