16/04/2020
Nella nottata di ieri 17 marzo 2020 è stato Pubblicato in G. U. il Decreto Legge n. 18 denominato “Decreto Cura Italia” contenente Misure di potenziamento del Servizio Sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese.
A seguire le misure ritenute maggiormente significative.
Tutti i versamenti fiscali scaduti il 16 marzo 2020 sono rinviati:
Tutti gli altri versamenti verso la Pubblica Amministrazione, compresi i contributi previdenziali e assistenziali, scaduti il 16 marzo, sono prorogati al 20 marzo.
Sono sospesi i versamenti scadenti dal 08.03.2020 al 31.03.2020 per i contribuenti che nel 2019 hanno maturato ricavi o compensi di importo NON superiore ad euro 2 milioni; più in particolare sono sospesi i seguenti versamenti:
I versamenti sospesi dovranno essere effettuati ENTRO IL 31 MAGGIO 2020, in un’unica soluzione o in 5 rate mensili a partire dal 31 maggio, senza sanzioni e interessi.
Tutti gli adempimenti FISCALI in scadenza dall’08.03.2020 al 31.05.2020, diversi dai versamenti e dall’effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative alla addizionali regionali e comunali, sono SOSPESI.
Tali adempimenti sospesi dovranno essere effettuati entro il 30 giugno 2020 senza applicazione di sanzioni.
Resta confermato al 31 MARZO 2020 l’invio delle CU per consentire la preparazione delle dichiarazioni precompilate.
Per le seguenti categorie di soggetti:
il termine di versamento delle ritenute, dei contributi previdenziali e assicurativi, relativi a redditi di lavoro dipendente e assimilati dovuti fino al 30 aprile 2020 (compresa l’iva di marzo) è fissato al 31 MAGGIO 2020 (in unica soluzione o 5 rate mensili di pari importo senza sanzioni e interessi).
I compensi/ricavi percepiti fino al 31.03.2020 dai soggetti con ricavi o compensi NON superiori ad euro 400.000,00 NON sono soggetti a ritenuta d’acconto a fronte della presentazione di apposita dichiarazione al sostituto d’imposta, con conseguente obbligo di versare tali importi in autoliquidazione entro il 31 maggio 2020 in un’unica soluzione o in 5 rate mensili (senza sanzioni e interessi).
(Si precisa che ad oggi non risultano sospesi i termini di pagamento relativi ad Avvisi bonari e rate da dilazione dei ruoli).
Sono sospesi i termini dei versamenti scadenti dal 08.03.2020 al 31.05.2020 relativi a:
I versamenti dovranno essere effettuati entro il 30.06.2020.
Il pagamento delle rate dei prestiti accordati da banche o altri intermediari finanziari (comprese le rate dei leasing) alle PMI e alle microimprese è sospeso fino al 30 settembre 2020.
I prestiti NON RATEALI con scadenza contrattuale anteriore al 30 settembre 2020 sono prorogati, senza alcuna formalità, fino al 30 settembre 2020.
Le linee di credito accordate “sino a revoca” e i finanziamenti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti al 29 febbraio 2020 non possono essere revocati fino al 30 settembre 2020.
E’ in ogni caso richiesta una autocertificazione con la quale la Pmi attesta di aver subito una riduzione parziale o totale dell’attività quale conseguenza diretta della diffusione dell’epidemia da Covid-19.
Per le relative procedure si consiglia di contattare direttamente i propri Istituti di credito.
I liberi professionisti e i lavoratori autonomi avranno la possibilità di chiedere la sospensione delle rate dei mutui sulla prima casa, dietro presentazione di apposita autocertificazione attestante la perdita, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020, di oltre il 33% del proprio fatturato rispetto all’ultimo trimetre 2019.
E’ riconosciuta una indennità una tantum, per il mese di marzo, pari ad euro 600,00, ai liberi professionisti titolari di partita Iva, ai lavorato titolari di rapporti di co.co.co. iscritti alla gestione separata non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie, agli operatori agricoli a tempo determinato, ai lavorati autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Ago e ai lavoratori stagionali del settore turismo.
Esclusi i liberi professionisti iscritti alle proprie Casse di previdenza private anche se è stato istituito un Fondo per il redditi di ultima istanza con una dotazione di euro 300 milioni per coprire gli esclusi da tale indennizzo.
Tutte le udienze previste dal 9 aprile al 15 aprile sono rinviate.
Nello stesso periodo sono sospesi i termini per il compimento di qualsiasi atto nell’ambito degli stessi procedimenti.
Rinviati anche i procedimenti dinnanzi alla Commissioni tributarie.
Per il mese di marzo è riconosciuto un premio di euro 100,00 ai lavorato dipendenti con reddito complessivo lordo non superiore a 400.000,00 euro che non possono beneficiare dello “Smart-working”, da calcolare in proporzione al numero di giorni di lavoro svolti presso la sede di lavoro.
Il premio viene riconosciuto in via automatica dal sostituto d’imposta e non concorre alla formazione del reddito.
Tutte le società possono convocare l’assemblea per l’approvazione del bilancio entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale.
È possibile che i soci intervengano in assemblea mediante messi di telecomunicazione anche in deroga agli statuti sociali.
Non è necessario che il Presidente e il segretario si trovino nello stesso luogo.
Sono sospesi dal 08.03.2020 al 31.05.2020 i termini delle attività di liquidazione, controllo, accertamento, riscossione e contenzioso da parte degli uffici degli enti impositori.
Ugualmente sospesi i termini per fornire risposte alle istanza di interpello e consulenza fiscale.
A favore dei soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, è riconosciuto un credito d’imposta pari al 50% delle spese sostenute per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro, fino ad un massimo di euro 20.000,00.
Il credito è riconosciuto fino all’esaurimento di euro 50 milioni di euro per l’anno 2020.
La modalità di ottenimento del credito è subordinato ad apposito decreto attuativo.
A favore degli esercenti attività d’impresa è riconosciuto un credito d’imposta pari al 60% dell’ammontare del canone di locazione relativo al mese di marzo 2020 di immobili rientranti nella categoria catastale C/1 (negozi e botteghe).
Le erogazioni liberali in denaro volte a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell’emergenza Coronavirus sono detraibili dal reddito delle persone fisiche al 30% per un importo non superiore a euro 30.000,00.
Prevista una deduzione dal reddito anche per le imprese.
Quanto sopra esposto rappresenta una primo indicativo riassunto delle disposizione del decreto “Cura Italia” pubblicato in gazzetta ufficiale questa notte.
Sarà nostra cura fornirVi ulteriori chiarimenti e precisazioni nei prossimi giorni.
Saluti.
Studio Pietrobon & Associati