IL DECRETO LIQUIDITÀ: MISURE DI ACCESSO AL CREDITO PER LE IMPRESE

16/04/2020

MISURE DI ACCESSO AL CREDITO PER LE IMPRESE

L’art. 13 del decreto legge in commento sostituisce il precedente art. 49 del D.L. 18 marzo 2019, “Cura Italia”.

Esso prevede diverse forme di garanzia per i finanziamenti delle PMI e delle partite iva.

Tutte le tipologie di garanzia sotto riportate hanno le seguenti caratteristiche:

  • La garanzia è concessa a titolo gratuito;
  • L’importo massimo garantito per singola impresa è di euro 5.000.000,00;
  • Sono ammesse alla garanzia del Fondo anche le imprese con un numero di dipendenti fino a 499;
  • l’impresa o il professionista richiedente deve autocertificare che la propria attività è stata danneggiata da COVID-19;
  • la concessione della garanzia è soggetta all’autorizzazione della Commissione Europea.

Di seguito si illustrano le diverse tipologie di garanzie previste dal decreto.

1. Finanziamenti a PMI e persone fisiche esercenti attività di impresa, arti e professioni.

Per i soggetti sopra indicati, la norma prevede una garanzia statale del 100% per finanziamenti non superiori al 25% dei ricavi o dei compensi risultanti dall’ultimo bilancio depositato o dall’ultima dichiarazione fiscale presentata alla data della domanda, con un importo massimo di euro 25.000,00.

Il finanziamento avrà un periodo di preammortamento di 24 mesi (periodo in cui si paga la sola quota interessi) e un tempo di restituzione di 72 mesi.

Per tali finanziamenti la norma prevede un tetto agli interessi.

Il rilascio della garanzia è automatico e gratuito senza alcuna valutazione da parte del Fondo.

La Banca potrà, pertanto, erogare il finanziamento con la sola verifica formale del possesso dei requisiti, senza attendere l’esito dell’istruttoria del gestore del Fondo medesimo.

2. Finanziamenti alle PMI con ricavi non superiori ad euro 3.200.000,00

Per tali soggetti, per i quali l’ammontare dei ricavi – nel silenzio della norma – si deve presumere relativo all’ultimo bilancio depositato o all’ultima dichiarazione fiscale presentata, la garanzia del Fondo è del 90% che può essere cumulata con altra a copertura del residuo 10% del finanziamento, concessa dai Confidi o da altro soggetto abilitato al rilascio di garanzie.

La predetta garanzia può essere rilasciata per finanziamenti di importo non superiore al 25% dei ricavi del soggetto finanziato.

Per i finanziamenti garantiti con tale forma non è previsto né un tasso di interesse massimo né un periodo minimo di durata. Tali condizioni dovranno essere concordate con la propria banca.

3. Finanziamenti alle PMI con numero di dipendenti non superiore a 499

Per tali soggetti la garanzia del Fondo è del 90% che può essere cumulata con altra a copertura del residuo 10% del finanziamento, concessa dai Confidi o da altro soggetto abilitato al rilascio di garanzie.

L’importo totale delle operazioni finanziarie coperte dalla garanzia in oggetto non può superare, alternativamente:

  • Il doppio del costo del lavoro per dipendenti relativo al 2019;
  • Il 25% del fatturato del 2019;
  • Il fabbisogno per costi del capitale di esercizio e per costi di investimento nei successivi 18 mesi, nel caso di piccole e medie imprese, e nei successivi 12 mesi, nel caso di imprese con numero di dipendenti non superiore a 499; tale fabbisogno è attestato mediante apposita autocertificazione resa dal beneficiario.

Si evidenzia che i contorni dell’ultimo paramento sono assai oscuri. Si resta in attesa di chiarimenti in merito.

Anche per i finanziamenti garantiti con tale forma non è previsto né un tasso di interesse massimo né un periodo minimo di durata. Tali condizioni dovranno essere concordate con la propria banca.

L’art. 13 prevede inoltre che:

  • Ai fini dell’accesso al Fondo, andranno presentati solo i dati contenuti nel modulo economico-finanziario, senza tener conto del modulo andamentale:
  • Non è dovuta la commissione per il mancato perfezionamento dell’operazione finanziaria;
  • La garanzia del Fondo può essere concessa anche su operazioni finanziarie già perfezionate ed erogate dal soggetto finanziatore da non oltre tre mesi dalla data di presentazione della domanda e, comunque, in data successiva al 31 gennaio 2020; in tal caso il soggetto finanziatore deve trasmettere al gestore del Fondo una dichiarazione attestante la riduzione del tasso di interesse applicata, sul finanziamento garantito, al soggetto beneficiario per effetto della sopravvenuta concessione di garanzia;
  • Restano, in ogni caso, escluse le imprese che presentano esposizioni classificate come “sofferenze” ai sensi della disciplina bancaria

Ulteriori chiarimenti saranno inviati nei prossimi giorni.