IL DECRETO RILANCIO

2/07/2020

In data 19 maggio 2020 è stato pubblicato nella G.U. n. 128 il Decreto Legge 19 maggio 2020 n. 34 denominato “Decreto Rilancio”. Il decreto dovrà esser convertito in Legge per cui le disposizioni indicate potranno essere suscettibili di modifiche ed integrazioni

A seguire le principali novità previste.


1) DIFFERIMENTO AL 16.09.2020 DEI TERMINI DI VERSAMENTO SOSPESI

Viene unificato e differito al 16.9.2020 il termine per effettuare i versamenti fiscali e contributivi che sono stati sospesi in relazione ai mesi di marzo, aprile e maggio 2020 dal Decreto Cura Italia e dal Decreto Liquidità. Il versamento può avvenire in un’unica soluzione o in un massimo di 4 rate mensili di pari importo a partire dal 16.9.2020. In ogni caso non si applicano sanzioni e interessi.
Nella seguente tabella si riepilogano i versamenti che sono stati sospesi e i relativi termini di effettuazione.

VERSAMENTI SCADENTI IL 31.05.2020 (DECRETO CURA ITALIA)

Versamenti sospesi

Versamenti scadenti nel mese di marzo 2020 relativi all’IVA, alle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi INAIL, da parte dei soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso al 17.3.2020 (2019, per i soggetti “solari”).

Vecchio termine di effettuazione

31.5.2020 in unica soluzione o massimo 5 rate mensili di pari importo a partire da maggio 2020

Nuovo termine di effettuazione

16.9.2020 in unica soluzione o massimo 4 rate mensili di pari importo a partire dal 16.9.2020

VERSAMENTI SCADENTI IL 30.06.2020 (DECRETO LIQUIDITÀ)

Versamenti sospesi

Versamenti scadenti nei mesi di aprile e maggio 2020 relativi all’IVA, alle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi INAIL, da parte di soggetti che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% (soggetti con ricavi o compensi 2019 fino a 50 milioni di euro) o di almeno il 50% (soggetti con ricavi o compensi 2019 superiori a 50 milioni di euro) nei mesi di marzo e aprile 2020 rispetto allo stesso mese del 2019.

Vecchio termine di effettuazione

30.6.2020 in unica soluzione o massimo 5 rate mensili di pari importo a partire da giugno 2020

Nuovo termine di effettuazione

16.9.2020 in unica soluzione o massimo 4 rate mensili di pari importo a partire dal 16.9.2020

 

Versamenti sospesi

Versamenti scadenti nei mesi di aprile e maggio 2020 relativi all’IVA, alle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi INAIL, da parte di soggetti che hanno intrapreso l’attività di impresa, di arte o professione a partire dall’1.4.2019.

Vecchio termine di effettuazione

30.6.2020 in unica soluzione o massimo 5 rate mensili di pari importo a partire da giugno 2020

Nuovo termine di effettuazione

16.9.2020 in unica soluzione o massimo 4 rate mensili di pari importo a partire dal 16.9.2020

IMPORTANTE

I versamenti delle ritenute sui redditi di lavoro autonomo e sulle provvigioni inerenti rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e procacciamento d’affari, NON sono sospesi e vanno regolarmente versati alle scadenze previste.

 

2) SOSPENSIONE VERSAMENTI DA ATTIVITA’ DI CONTROLLO, ACCERTAMENTI CON ADESIONE, CARTELLE DI PAGAMENTI E AVVISI

Versamenti prorogati

I versamenti delle somme riferite a comunicazioni di irregolarità/avvisi bonari legati a controlli automatizzati e a controlli formali la cui scadenza è compresa tra l’8 marzo 2020 e il 31.05.2020.

Somme dovute a seguito di atti di accertamentro con adesione, conciliazione, accordi conciliativi, accordi di mediazione scadenti dal 9 marzo al 31 maggio 2020.

Somme dovute a seguito di rateizzazione di: definizioni agevolare dei PVC, avvisi di accetamento/rettiifca/liquidazione, definizione agevolata controversie tributarie in scadenza dal 9 marzo 2020 al 31 maggio 2020.

Termine di effettuazione

16.9.2020 in unica soluzione o massimo 4 rate mensili di pari importo a partire dal 16.9.2020

 

Versamenti prorogati

Somme derivanti da cartelle di pagamento emesse da agenze della riscossione, avvisi di accertamento e avvisi di addebito INPS, atti di accertamento emessi da agenzia delle dogane, atti di ingiuzione fiscale emessi da enti territoriali e atti esecutivi emessi da ento locali in scadenza dal 8 marzo 2020 al 31.08.2020.

Termine di effettuazione

Entro il 30.09.2020 unica soluzione

 

Versamenti prorogati

Tutte le rate in scadenza nel 2020 relative a:

  • definzione agevolata (c.d. Rottamazione –ter;
  • stralcio e saldo”.

Termine di effettuazione

Entro il 10.12.2020 unica soluzione

3) VERSAMENTO DELLE RITENUTE NON OPERATE

Prorogato anche il termine per il versamento delle ritenute sui redditi di lavoro autonomo e provvigioni non operate.

Ritenute non operate

Ritenute sui redditi di lavoro autonomo e sulle provvigioni, ai sensi degli artt. 25 e 25-bis del DPR 600/73, non operate:

  • nei confronti dei lavoratori autonomi e degli agenti con ricavi o compensi non superiori a 400.000,00 euro nel periodo d’imposta 2019 e che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato;
  • nel periodo compreso tra il 17.3.2020 e il 31.5.2020.

Vecchio termine di versamento

31.7.2020 in unica soluzione o massimo 5 rate mensili di pari importo a partire da luglio 2020

Nuovo termine di versamento

16.9.2020 in unica soluzione o massimo 4 rate mensili di pari importo a partire dal 16.9.2020

4) ESCLUSIONE VERSAMENTI IRAP

I contribuenti con ricavi o compensi non superiori a 250 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso al 19.5.2020 (2019 per i contribuenti “solari”), sono esclusi dall’obbligo di versamento:

  • del saldo IRAP relativo al periodo di imposta in corso al 31.12.2019 (2019, per i “solari”);
  • della prima rata dell’acconto IRAP relativo al periodo di imposta successivo (2020, per i “solari”).

Resta confermato il versamento del secondo acconto IRAP scadente a novembre.


5) INCREMENTO DEL LIMITE ANNUO DI CREDITI UTILIZZABILI IN COMPENSAZIONE IN F24

Per il solo anno 2020, viene incrementato da 700.000,00 a 1 milione di euro il limite dell’am­mon­tare, cumulativo, dei crediti d’imposta e contributivi che, in ciascun anno solare, possono essere:

  • utilizzati in compensazione nel modello F24, ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97;
  • ovvero rimborsati ai soggetti intestatari di conto fiscale, con la procedura c.d. “semplificata”.

 

Per quest’anno, il nuovo limite di 1 milione di euro viene quindi a coincidere con quello già previsto per i subappaltatori edili, qualora il volume d’affari registrato nell’anno precedente sia costituito, per almeno l’80%, da prestazioni rese in esecuzione di contratti di subappalto.


6) INDENNITA’ PER AUTONOMI, COLLABORATORI E DIPENDENTI

Sono rifinanziate per i mesi di aprile e maggio 2020 le indennità per lavoratori autonomi, imprenditori, collaboratori coordinati e continuativi già previste per il mese di marzo 2020.

Indennità per il mese di aprile 2020

Per il mese di aprile 2020, l’indennità è riconosciuta nella misura di 600,00 euro in favore dei soggetti, in possesso di determinate condizioni, appartenenti alle seguenti categorie:

  • lavoratori autonomi e collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla Gestione separata INPS;
  • lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO) dell’INPS, per artigiani, commercianti, coltivatori diretti, mezzadri e coloni;
  • lavoratori autonomi iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria;
  • lavoratori dipendenti stagionali e lavoratori in somministrazione del settore del turismo e degli stabilimenti termali;
  • lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo;
  • lavoratori stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali, lavoratori intermittenti, lavoratori autonomi occasionali e incaricati alle vendite a domicilio;
  • collaboratori sportiv

 

Per i soggetti che hanno già ricevuto dall’INPS l’indennità relativa al mese di marzo 2020, quella per il mese di aprile sarà erogata automaticamente, senza necessità di presentare ulteriore domanda.

Per gli operai agricoli a tempo determinato, l’indennità per il mese di aprile ammonta a 500,00 euro.

Indennità per il mese di maggio 2020

Per il mese di maggio 2020 l’indennità è erogata solo ad alcune delle categorie sopra indicate e con importi variabili.

L’indennità ammonta a 1.000,00 euro per i soggetti di seguito indicati, al ricorrere di particolari condizioni:

  • collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla Gestione separata INPS che abbiano cessato il rapporto di lavoro al 19.5.2020;
  • lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata INPS che abbiano subito una riduzione di almeno il 33% del reddito del secondo bimestre 2020, rispetto al reddito del secondo bimestre 2019 (il reddito è individuato secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese effettivamente sostenute nel periodo interessato e nell’esercizio dell’attività, comprese le eventuali quote di ammortamento);

 

Per le altre categorie, a maggio l’indennità è replicata in 600,00 euro, con la sola eccezione degli operai agricoli a tempo determinato e degli iscritti alle Gestioni speciali dell’AGO ai quali, per tale mese, non è riconosciuta alcuna indennità a carattere personale.

Per l’ottenimento di tale indennità è necessario presentare specifica domanda all’INPS nella quale viene autocertificato il possesso dei requisiti previsti.

 

LAVORATORI AUTONOMI ISCRITTI A ENTI PREVIDENZIALI PRIVATI

Il Decreto ha previsto l’estensione dell’indennità già prevista per il mese di marzo, anche per i mesi di aprile e maggio a sostegno del reddito dei professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria.

Tali professionisti non devono essere titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato né titolari di pensione. È stata invece abrogata la condizione, richiesta ad aprile, che prevedeva l’iscrizione alla cassa in via esclusiva.

Specifiche condizioni e requisiti saranno inseriti in appositi decreti interministeriali oltre che nelle istruzioni delle varie casse di previdenza.


7) CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO

Viene previsto un contributo a fondo perduto per imprese, anche agricole, e titolari di reddito di lavoro autonomo.

Sono tuttavia esclusi:

  • i professionisti iscritti alla gestione separata INPS (soggetti che hanno diritto alla percezione delle indennità di cui all’art. 27 del DL 18/2020);
  • i lavoratori dello spettacolo (soggetti che hanno diritto alla percezione delle indennità di cui al­l’art. 38 del DL 18/2020);
  • i professionisti iscritti ad un Ordine.

7.1 Condizioni

Il contributo spetta a condizione che:

  • i ricavi/compensi del 2019 non siano superiori a 5 milioni di euro;
  • l’ammontare di fatturato/corrispettivi di aprile 2020 sia inferiore di almeno 1/3 rispetto a quello di aprile 2019 (non richiesto per chi ha iniziato l’attività dall’1.1.2019).

7.2 Misura del contributo

L’ammontare del contributo è calcolato applicando le seguenti percentuali alla differenza tra il fat­tu­rato di aprile 2020 e aprile 2019:

  • 20% per soggetti con ricavi/compensi 2019 non superiori a 400.000,00 euro;
  • 15% per soggetti con ricavi/compensi 2019 compresi tra 400.000,00 e 1 milione di euro;
  • 10% per i soggetti con ricavi/compensi 2019 tra 1 e 5 milioni di euro.

È previsto un contributo minimo, pari a:

  • 000,00 euro, per le persone fisiche;
  • 000,00 euro, per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

 

7.3 Modalità di riconoscimento

Il contributo è riconosciuto tramite bonifico, previa presentazione di istanza telematica all’Agenzia delle Entrate le cui modalità verranno definite da un prossimo Provvedimento.


8) AGEVOLAZIONI PER LA CAPITALIZZAZIONE SOCIETA’ CON RICAVI TRA 5 E 50 MILIONI DI EURO

Vengono previsto agevolazioni sotto forma di credito d’imposta per le società di capitali i cui ricavi del 2019 sono compresi tra 5 e 50 milioni di euro, abbiano subìto una riduzione dei ricavi di oltre il 33% nel periodo tra l’1.3.2020 e il 30.4.2020 rispetto agli stessi due mesi del 2019 a causa dell’emergenza epidemiologica COVID-19.

Se, entro il 31.12.2020, viene effettuato un aumento di capitale a favore di tali società:

 

  • ai soci che effettuano il versamento, compete un credito d’imposta del 20%, utilizzabile in com­pen­sazione dal 2021;
  • alla società compete un credito d’imposta, anch’esso utilizzabile dal 2021, parametrato alle per­dite che la società realizza nel 2020 e all’ammontare dell’aumento di capitale effettuato.

 

Non possono beneficiare del credito d’imposta le società che controllano direttamente/indirettamente la società conferitaria, che sono sottoposte a comune controllo o sono collegate con la stessa o sono da questa controllate.

L’ammontare massimo dell’aumento di capitale agevolabile è pari a 2 milioni di euro (a cui corrispon­de, in capo al socio, un credito d’imposta massimo di 400.000,00 euro).

L’agevolazione è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea.

9) CREDITO D’IMPOSTA SUI CANONI DI LOCAZIONE DI IMMOBILI NON ABITATIVI

Ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione e agli enti non commerciali è riconosciuto un credito d’imposta parametrato ai canoni di locazioni degli immobili ad uso non abitativo.

9.1 Condizioni

Il contributo spetta a condizione che:

  • i ricavi/compensi 2019 siano inferiori a 5 milioni di euro (non richiesto per le strutture alberghiere e agrituristiche);
  • i locatari abbiano subito un calo di almeno il 50% del fatturato nel mese di riferimento.

9.2 Misura del credito d’imposta

Il credito d’imposta è commisurato all’importo dei canoni pagati dei mesi di marzo, aprile e maggio (aprile, maggio e giugno per le strutture turistico-ricettive con attività solo stagionale) ed è pari al:

  • 60% dell’ammontare mensile del canone di locazione, leasing o concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agri­cola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo;
  • 30% in caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo.

 

Il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione nel modello F24 successivamente al pagamento dei canoni.

Tale agevolazione non è cumulabile con il bonus “negozi e botteghe” del Decreto Cura Italia.


10) CREDITO D’IMPOSTA PER LA SANIFICAZIONE E ACQUISTO DPI (dispositivi di protezione individuale)

L’art. 125 del Decreto Rilancio ha abrogato, rivedendole, le disposizioni previste dai Decreti Cura Italia e Liquidità in tema di credito d’imposta per sanificaizone. In sostanza ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, viene riconosciuto un credito d’imposta in misura pari al 60% delle spese sostenute nel 2020 per:

  • la sanificazione degli ambienti di lavoro e degli strumenti utilizzati nell’ambito dell’attività lavorativa;
  • l’acquisto di dispositivi di protezione individuale (es. mascherine, guanti, occhiali protettivi) e di altri dispositivi rivolti a garantire la salute dei lavoratori (es. termometri e termoscanner) e degli utenti (es. barriere e pannelli protettivi).

 

Il credito d’imposta spetta fino a un massimo di 60.000,00 euro per ciascun beneficiario. Può essere usato in compensazione in F24. Le modalità di attuazione di questa disposizione saranno inserito in apposito Provvedimento che dovrà essere emanato dall’Agenzia delle Entrate.

 

11) DETRAZIONE DEL 110% (C.D. SUPERBONUS)

È incrementata al 110% l’aliquota della detrazione spettante per specifici interventi di riqualificazione energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti fotovoltaici e installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici, qualora le spese siano sostenute dall’1.7.2020 al 31.12.2021, prevedendo altresì che l’agevolazione debba essere ripartita in 5 rate di pari importo.

11.1 Interventi di riqualificazione energetica

La detrazione nella misura del 110%, per le spese sostenute dall’1.7.2020 al 31.12.2021, spetta per i seguenti interventi di riqualificazione energetica:

  • interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’in­volucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda del­l’edificio medesimo;
  • interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato della Commissione (UE) 18.2.2013 n. 811, a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, ovvero con impianti di microcogenerazione;
  • interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’in­stal­la­zione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, ovvero con impianti di microcogenerazione.

 

L’aliquota del 110% si applica anche a tutti gli altri interventi di riqualificazione energetica di cui all’art. 14 del DL 63/2013 (ad esempio, l’installazione di pannelli o schermature solari), nei limiti di spesa previsti per ciascun intervento ed a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi sopraelencati.

Limiti di spesa

La detrazione del 110% spetta nel limite massimo di spesa non superiore a:

  • 000,00 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, per gli interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali;
  • 000,00 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale;
  • 000,00 euro per gli interventi su edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale.

 

Se l’intervento consiste nella sostituzione degli impianti di riscaldamento, la detrazione spetta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito.

 

Immobili per i quali è possibile fruire del superbonus

La detrazione “potenziata” al 110% spetta soltanto per i suddetti interventi effettuati:

  • dai condomìni (quindi per gli interventi sulle parti comuni condominiali);
  • sulle singole unità immobiliari, dalle persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni;
  • dagli Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per con­to dei Comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica;
  • dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle Per poter beneficiare dell’agevolazione del 110%, gli interventi volti alla riqualificazione energetica dovranno rispettare dei requisiti tecnici minimi che saranno previsti da futuri decreti. Detti requisiti minimi devono consentire:

1) il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio;

2) ovvero, ove non sia possibile, il conseguimento della classe energetica più alta.

11.2 Interventi antisismici

Per le spese sostenute dall’1.7.2020 al 31.12.2021, è elevata al 110% l’aliquota delle detrazioni spettanti per gli interventi di cui ai co. 1-bis – 1-septies dell’art. 16 del DL 63/2013.

Si tratta degli interventi che permettono di beneficiare del c.d. “sismabonus”.

11.3 Impianti solari fotovoltaici

Per le spese sostenute dall’1.7.2020 al 31.12.2021, la detrazione IRPEF prevista dall’art. 16-bis co. 1 del TUIR per gli interventi di recupero edilizio spetta, spetta nella misura del 110%, per l’in­stallazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici ai sensi dell’art. 1 co. 1 lett. a), b), c) e d) del DPR 412/93, se è stato eseguito congiuntamente uno degli interventi di ri­qualificazione energetica o antisismici che consentono di beneficiare della detrazione al 110%.

11.4 Colonnine di ricarica dei veicoli elettrici

Nel caso in cui sia stato eseguito congiuntamente uno degli interventi di riqualificazione energetica che consente di beneficiare del “superbonus” del 110%, per l’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, la detrazione di cui all’art. 16-ter del DL 63/2013 spetta nella misura del 110%. L’agevolazione è ripartita in cinque quote annuali di pari importo.

11.5 Cessione della detrazione e sconto sul corrispettivo

I soggetti che sostengono, negli anni 2020 e 2021, spese per determinati interventi possono optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione, alternativamente:

  • per lo sconto in fattura. Si tratta di un contributo di pari ammontare alla detrazione spettante, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest’ultimo recuperato sotto forma di credito d’imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari;
  • per la cessione della detrazione. In questo caso, l’importo corrispondente alla detrazione spettante si trasforma in un credito d’imposta in capo al cessionario che a sua volta potrà cederlo ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

 

11.6 Ulteriori adempimenti

In caso di opzione per la cessione/sconto in fattura, la norma prevede che il contribuente richieda il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione attestante la sussistenza dei presupporti che danno diritto alla detrazione. I dati dovranno essere comunicati in via telematica all’AdE con modalità da definire con apposito provvedimento.

E’ inoltre stabilito, a seconda dell’intervento agevolato, la predisposizione di attestazione/asseverazione da parte di un tecnico abilitato con l’eventuale invio dei documenti all’ENEA.

Tipologie di interventi agevolati

La possibilità di cedere la detrazione fiscale o di optare per lo sconto sul corrispettivo riguarda gli interventi di:

  • recupero del patrimonio edilizio di cui all’art. 16-bis 1 lett. a) e b) del TUIR. Si tratta degli interventi:
  • effettuati su tutte le parti comuni degli edifici residenziali di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia;
  • effettuati sulle singole unità immobiliari residenziali di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia;
  • riqualificazione energetica di cui all’art. 14 del DL 63/2013, compresi quelli per i quali spetta la detrazione nella misura del 110%;
  • adozione di misure antisismiche di cui all’art. 16 co. 1-bis – 1-septies del DL 63/2013, compresi quelli per i quali compete la detrazione del 110%;
  • recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, di cui all’art. 1 co. 219 – 223 della L. 160/2019 (c.d. “bonus facciate”);
  • installazione di impianti solari fotovoltaici di cui all’art. 16-bis 1 lett. h) del TUIR, compresi quelli per i quali spetta la detrazione nella misura del 110%;
  • installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici di cui all’art. 16-ter del DL 63/2013, compresi quelli per i quali spetta la detrazione nella misura del 110%.

12) CESSIONE DEI CREDITI D’IMPOSTA EMERGENZA COVID-19

I soggetti beneficiari dei crediti d’imposta riconosciuti per fronteggiare l’emergenza COVID 19, in luogo dell’utilizzo diretto del credito d’imposta, possono, nel periodo 19.05.2020 – 31.12.2021, optare per la cessione (anche parziale) degli stessi ad altri soggetti compresi istituti di credito e intermediari finanziari.

La cessione in esame riguarda i seguenti crediti d’imposta:

  • Bonus negozi e botteghe;
  • Credito d’imposta canoni di locazione di immobili;
  • I crediti per l’adeguamento degli ambienti di lavoro, per la sanificazione degli ambienti di lavoro e l’acquisto di dispositivi di protezione;
  • Bonus 110% riqualificazione energetica.

13) ALIQUOTA IVA CESSIONE DI BENI CONTENIMENTO COVID – 19

Le cessioni dei beni sotto elencati poste in essere dal 19.5.2020 al 31.12.2020, saranno ESENTI da IVA.  Le medesime cessioni effettuate a partire dal 1 gennaio 2021 saranno, invece, assoggettate ad aliquota Iva del 5%.

 

Elenco dei beni

 

“Ventilatori polmonari per terapia intensiva e subintensiva; monitor multiparametrico anche da trasporto; pompe infusionali per farmaci e pompeperistaltiche per nutrizione enterale; tubi endotracheali; caschi per ventilazione a pressione positivacontinua; maschere per la ventilazione non invasiva; sistemi di aspirazione; umidificatori;laringoscopi; strumentazione per accesso vascolare; aspiratore elettrico; centrale di monitoraggio per terapia intensiva; ecotomografo portatile; elettrocardiografo; tomografo computerizzato; mascherine chirurgiche; mascherine Ffp2 e Ffp3; articoli di abbigliamento protettivo per finalità sanitarie quali guanti in lattice, in vinile e in nitrile, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione, calzari e soprascarpe, cuffie copricapo, camici impermeabili, camici chirurgici; termometri; detergenti disinfettanti per mani; dispenser a muro per disinfettanti; soluzione idroalcolica in litri; perossido al 3 per cento in litri; carrelli per emergenza; estrattori RNA; strumentazione per diagnostica per COVID-19; tamponi per analisi cliniche; provette sterili; attrezzature per la realizzazione di ospedali da campo”.

 

Sulle fatture di vendita di importo complessivo superiore ad euro 77,47 dovrà essere applicata la marca da bollo di euro 2,00 per cui si deve fare attenzione in sede di emissione di fattura elettronica.

 

Per gli acquisti di questi materiali da paesi intra Ue, l’operatore italiano dovrà procedere con l’applicazione del reverse charge IN ESENZIONE IVA ART. 10.

 

14) DURC

Con la modifica del comma 2 dell’art 103 del Decreto Cura Italia, è previsto che i documenti di regolarità contributiva con scadenza nel periodo 31.01.2020 – 15.04.2020 siano validi fino al 15.06.2020.

 Rimanendo a più completa disposizione per fornirVi ulteriori chiarimenti e precisazioni, cogliamo l’occasione per porgerVi cordiali saluti.

 

Studio Pietrobon & Associati