9/03/2016
La Finanziaria per il 2015 aveva apportato alcune modifiche all’istituto del ravvedimento operoso con decorrenza 01.01.2015; successivamente il D. Lgs. n. 158/2015 aveva introdotto, con decorrenza 01.01.2017 importanti modifiche al sistema sanzionatorio.
La Legge di stabilità per il 2016 ha anticipato al 01.01.2016 l’entrata in vigore del nuovo regime sanzionatorio modificando, di conseguenza, la misura delle sanzioni ridotte applicabili in caso di regolarizzazione spontanea con il ravvedimento operoso.
Si riportano di seguito le misure delle nuove sanzioni ridotte applicabili al fine di regolarizzare con il ravvedimento operoso un mancato/insufficiente versamento delle imposte in vigore dal 01.01.2016
Art. 13 co. 1 | Tipo violazione | Limite temporale |
Sanzione ridotta |
Tributo |
Lett. a) |
Omesso versamento |
Entro 14 giorni |
0,1% per ogni giorni di ritardo |
qualsiasi |
Lett. a) |
Omesso versamento |
Dal 15 al 30 giorni |
1,5% |
qualsiasi |
Lett. a bis) |
Qualsiasi |
Dal 31° giorno al 90° |
1,67% |
Qualsiasi |
Lett. b) |
Qualsiasi |
Entro termine presentazione dichiarazione dell’anno o entro un anno |
3,75% |
Qualsiasi |
Lett. b bis) |
Qualsiasi |
Entro il termine di presentazione dichiarazione dell’anno successivo o entro 2 anni |
4,29% |
Solo tributi amministrati dall’Agenzia Entrate |
Lett. b ter) |
Qualsiasi |
Entro il termine di accertamento |
5% |
Solo tributi amministrati dall’Agenzia Entrate |
Lett. b quater) |
Qualsiasi |
Dopo la constatazione della violazione (PVC) |
6% |
Solo tributi amministrati dall’Agenzia Entrate |