IL NUOVO RAVVEDIMENTO OPEROSO – 03/2016

9/03/2016

La Finanziaria per il 2015 aveva apportato alcune modifiche all’istituto del ravvedimento operoso con decorrenza 01.01.2015; successivamente il D. Lgs. n. 158/2015 aveva introdotto, con decorrenza 01.01.2017 importanti modifiche al sistema sanzionatorio.

La Legge di stabilità per il 2016 ha anticipato al 01.01.2016 l’entrata in vigore del nuovo regime sanzionatorio modificando, di conseguenza, la misura delle sanzioni ridotte applicabili in caso di regolarizzazione spontanea con il ravvedimento operoso.

Si riportano di seguito le misure delle nuove sanzioni ridotte applicabili al fine di regolarizzare con il ravvedimento operoso un mancato/insufficiente versamento delle imposte in vigore dal 01.01.2016

Art. 13 co. 1 Tipo violazione Limite temporale

Sanzione ridotta

Tributo

Lett. a)

Omesso versamento

Entro 14 giorni

0,1% per ogni giorni di ritardo

qualsiasi

Lett. a)

Omesso versamento

Dal 15 al 30 giorni

1,5%

qualsiasi

Lett. a bis)

Qualsiasi

Dal 31° giorno al 90°

1,67%

Qualsiasi

Lett. b)

Qualsiasi

Entro termine presentazione dichiarazione dell’anno o entro un anno

3,75%

Qualsiasi

Lett. b bis)

Qualsiasi

Entro il termine di presentazione dichiarazione dell’anno successivo o entro 2 anni

4,29%

Solo tributi amministrati dall’Agenzia Entrate

Lett. b ter)

Qualsiasi

Entro il termine di accertamento

5%

Solo tributi amministrati dall’Agenzia Entrate

Lett. b quater)

Qualsiasi

Dopo la constatazione della violazione (PVC)

6%

Solo tributi amministrati dall’Agenzia Entrate