12/11/2019
L’art. 17 prevede che, in caso di omesso/insufficiente/tardivo versamento dell’imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche inviate tramite Sdi, l’Agenzia delle Entrate comunichi telematicamente al contribuente l’importo da versare nonché la sanzione dovuta pari al 30% dell’importo non versato ridotta a un terzo e degli interessi.
Nel caso di mancato versamento delle somme entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, l’Ufficio procederà all’iscrizione a ruolo degli importi non versati.
La procedura tramite la quale l’Agenzia delle Entrate deve comunicare l’importo da versare e la relativa sanzione non è ancora stata definita.
Non risultano ad oggi ancora risolti i problemi derivanti dal disallineamento temporale tra il termine di versamento dell’imposta di bollo da parte di chi ha emesso le fatture e quello in capo a chi la riceve. Si attendono al riguardo chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Tali disposizioni si applicheranno a partire dalle fatture inviate tramite Sdi dal 01.01.2020.