IMU SU ABITAZIONI DATE IN COMODATO: CHIARIMENTO

19/02/2016

La Legge di Stabilità ha introdotto delle modifiche all’IMU sugli immobili concessi in comodato a parenti.

In particolare è prevista una riduzione della base imponibile IMU del 50% per le unità immobiliari (escluse quelle di lusso A/1, A/8 e A/9), concesse in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale a patto che:

  1. il contratto sia registrato;
  2. il comodante abbia un solo immobile in Italia, oltre all’abitazione principale non di lusso sita nel Comune in cui è ubicato l’immobile concesso in comodato;
  3. risieda anagraficamente e dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato.

Relativamente al requisito di cui al punto 2. “il comodante deve avere un solo immobile in Italia, oltre all’abitazione principale non di lusso sita nel Comune in cui è ubicato l’immobile concesso in comodato”, non c’è ancora una Circolare di riferimento da parte dell’Agenzia delle Entrate, ma ad una risposta a “Telefisco”, l’Agenzia stessa ha chiarito che il termine “immobile” deve essere inteso come immobile abitativo, per cui il possesso di immobili non abitativi (negozi, uffici magazzini etc.) non è di ostacolo all’applicazione della norme introdotta dalla Legge di Stabilità.

Un comunicato del Mef, sempre in occasione del Telefisco, stabilisce che c’è tempo fino al 1 marzo 2016 per registrare i contratti di comodato verbali già in essere, beneficiando fin dal 1 gennaio 2016 dello sconto del 50% della base imponibile ai fini IMU e TASI.

A questa conclusione si è arrivati in quanto l’art. 3 dello Statuto del contribuente espressamente prevede che la scadenza di nuovi obblighi tributari non può essere fissata prima del sessantesimo giorno della loro entrata in vigore. Poiché la norma è entrata in vigore il 1 gennaio, i sessanta giorni scadono il 1 marzo 2016.