19/02/2016
La Legge di Stabilità ha introdotto delle modifiche all’IMU sugli immobili concessi in comodato a parenti.
In particolare è prevista una riduzione della base imponibile IMU del 50% per le unità immobiliari (escluse quelle di lusso A/1, A/8 e A/9), concesse in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale a patto che:
Relativamente al requisito di cui al punto 2. “il comodante deve avere un solo immobile in Italia, oltre all’abitazione principale non di lusso sita nel Comune in cui è ubicato l’immobile concesso in comodato”, non c’è ancora una Circolare di riferimento da parte dell’Agenzia delle Entrate, ma ad una risposta a “Telefisco”, l’Agenzia stessa ha chiarito che il termine “immobile” deve essere inteso come immobile abitativo, per cui il possesso di immobili non abitativi (negozi, uffici magazzini etc.) non è di ostacolo all’applicazione della norme introdotta dalla Legge di Stabilità.
Un comunicato del Mef, sempre in occasione del Telefisco, stabilisce che c’è tempo fino al 1 marzo 2016 per registrare i contratti di comodato verbali già in essere, beneficiando fin dal 1 gennaio 2016 dello sconto del 50% della base imponibile ai fini IMU e TASI.
A questa conclusione si è arrivati in quanto l’art. 3 dello Statuto del contribuente espressamente prevede che la scadenza di nuovi obblighi tributari non può essere fissata prima del sessantesimo giorno della loro entrata in vigore. Poiché la norma è entrata in vigore il 1 gennaio, i sessanta giorni scadono il 1 marzo 2016.